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Bur n. 51 del 24 aprile 2026


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 23 al 24 SETTEMBRE 2024 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Ordinanza n. 5 del 1 aprile 2026

O.C.D.P.C. n. 1131 del 27/02/2025 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona". Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni al Soggetto Attuatore per il Settore contributi alle attività economico-produttive, approvazione modulistica per attività istruttoria e assegnazione delle risorse. Nomina del Soggetto Attuatore per l'assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli "Aiuti di stato" e del regime "de minimis".

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

  • dal 23 al 24 settembre 2024 il territorio regionale, i in particolare i comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e a edifici pubblici e privati e hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
  • il Presidente della Giunta Regionale, valutata la straordinarietà degli eventi, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 13/2022 con DPGR n. 92 del 24/09/2024;
  • con nota prot. n. 606610 del 29/11/2024, integrata con successiva nota prot. n. 658160 del 27/12/2024, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito della puntuale ricognizione dei danni svolta dagli uffici regionali della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile la relazione tecnica dalla quale emerge un totale complessivo stimato di Euro 40.448.530,71 (Euro 40.413.244,04 per danni al patrimonio pubblico, Euro 35.286,67 per il Volontariato di protezione civile);
  • con Delibera (D.C.M.) del 28 gennaio 2025, pubblicata nella G.U. serie generale n. 51 del 3 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e, per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, ha stanziato 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. lgs. 1/2018;
  • con Delibera (D.C.M.) del 20 gennaio 2026, pubblicata nella G.U. n. 26 del 02 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
  • successivamente, con Ordinanza (O.C.D.P.C.) n. 1131 del 27/02/2025, pubblicata sulla G.U. n. 56 dell’8 marzo 2025, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa intesa della Regione del Veneto, ha nominato il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, dott. Nicola Dell’Acqua, quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;
  • con Delibera del 30 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025, il Consiglio dei Ministri ha integrato quanto già stanziato con DCM del 28/01/2025 di Euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. lgs. 1/2018 per le misure di cui alle lettere b) e c) e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo;
  • con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1185 del 23 marzo 2026, recante: “Ulteriori disposizioni di protezione civile inconseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona”, dalla data della medesima, il Direttore dell’Area tutela e Sicurezza del Territorio è stato nominato Commissario delegato in sostituzione del Direttore dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione già nominato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. 1131/2025;

VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’11/03/2025 con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025, sono stati individuati e nominati i Soggetti Attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati e le strutture e gli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di cui avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini dell’esecuzione delle attività necessarie alla gestione e al superamento dello stato di emergenza e con la quale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025, ha individuato le unità a supporto delle attività del Commissario stesso e dei Soggetti Attuatori;

RICORDATO CHE i Soggetti Attuatori, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale, regionale, sulla base di apposita motivazione rappresentata al Commissario delegato, possono avvalersi delle deroghe previste all’art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025 e che ai Direttori regionali delle strutture di cui si avvale il Commissario delegato compete la responsabilità dei procedimenti, del coordinamento degli uffici e del personale impiegato per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1131/2025 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i Soggetti Attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;

DATO ATTO che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 50950 del 06/06/2025, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1131/2025;

VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 22/10/2025 con la quale si è stabilito di:

  • destinare parte delle risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D. Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive;
  • dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 3, dell’O.C.D.P.C n. 1131/2025, così come risulta dalle ricognizioni svolte in merito al patrimonio privato per gli eventi di cui all’O.C.D.P.C n. 1131/2025 inviate dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 50950 del 06/06/2025;
  • rinviare a successivo provvedimento l’attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori per il Settore contributi alle attività economiche-produttive, l’approvazione della modulistica e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive, così come l’Ordinanza commissariale n. 01 dell’11/03/2025 ha rimandato a successiva Ordinanza commissariale l’individuazione del soggetto a cui affidare l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di Stato” e del regime “de minimis” per quanto riguarda le attività economiche-produttive;

RITENUTO di dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025, così come risultano dalle ricognizioni svolte a cura del Soggetto Attuatore per il Settore contributi ai privati e alle attività economico-produttive in merito al patrimonio privato e all’attività economica e produttiva per gli eventi di cui all’O.C.D.P.C n. 1131/2025 inviate dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 50950 del 06/06/2025, così come risulta nell’elenco di cui all’Allegato A per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per l’attività economica e produttiva;

DATO ATTO CHE le risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025, afferenti alla contabilità speciale n. 13070, intestata “SOGGETTO ATTUATORE OCDPC 1131-2025 ZONA VENETO”, risultano sufficienti a dare copertura, nel limite massimo, per una percentuale corrispondente al 100 per cento degli importi indicati, all’intero fabbisogno segnalato per l’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 01 dell’11/03/2025 che ha individuato i SINDACI dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona quali Soggetti Attuatori ai quali affidare le attività legate:

-  alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi (lett. c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);

-  ai fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (lett. e) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);

RITENUTO, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento all’amministrazione comunale interessata l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dal beneficiario, degli importi da erogare, attribuendo alla stessa il compito di comunicare al beneficiario di cui all’Allegato A al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi;

CONSIDERATO CHE il Comune:

  • entro 5 giorni avvierà il procedimento comunicandolo all’impresa interessata di cui all’Allegato A al presente provvedimento;

RITENUTO ALTRESÌ, come previsto dalla nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività economiche e produttive;

RITENUTO, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che i Soggetti Attuatori dovranno accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:

  • aver svolto un’attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un immobile, danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento svolto, come attestato da apposita relazione tecnica, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interni o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza; - possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;

RITENUTO INOLTRE di stabilire, per quanto riguarda le modalità di richiesta erogazione dei contributi, che la domanda, con la relativa documentazione di rendicontazione debba essere presentata, a mano o a mezzo PEC, entro 45 giorni dall’avvio della procedura, con possibilità di chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 15 giorni, all’amministrazione comunale interessata, la quale dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento nei successivi 45 giorni, l’importo dei contributi concedibili e provvedendo alla relativa concessione a favore dell’attività economico-produttiva, come da modello Allegato B al presente provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE necessario attribuire al soggetto attuatore amministrazione comunale il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;

RITENUTO di stabilire che il Comune competente dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione del contributo, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;

RITENUTO di approvare:

  • il modulo ‘richiesta di erogazione del contributo’, come da Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilato dal beneficiario e trasmesso al Comune entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di determinazione del contributo;
  • il modulo ‘elenco di contributi liquidabili’, come da Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, in base al quale l’amministrazione comunale dovrà adottare il provvedimento di liquidazione ed erogazione a cura commissariale al beneficiario;

TENUTO IN CONSIDERAZIONE CHE i contributi di cui al comma 3 dell’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;

DATO ATTO:

  • dello stanziamento assegnato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 di ulteriori risorse pari a Euro pari a Euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo decreto legislativo;
  • che parte delle risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 sono destinate a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive;

CONSIDERATO:

  1. di avvalersi dell’Unità Organizzativa Post Emergenza della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto per la richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) identificativi per l’impresa, ai fini della validità del provvedimento di concessione del contributo nel rispetto della normativa degli Aiuti di Stato;
  2. di avvalersi dell’Unità Organizzativa Post Emergenza della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto per la registrazione della misura di Aiuto all’interno dei competenti registri (RNA, SIAN e SIPA) e per l’attribuzione dei soggetti gestori, tra i quali gli Uffici e gli Utenti, che provvederanno ad operare per garantire il rispetto degli Aiuti di Stato e del regime “de minimis” e alla relativa compilazione dell’annuale relazione 266 sul sito RNA;

RITENUTO, altresì, di:

  • individuare il Direttore della Società CSQA Certificazioni, società controllata dall’Agenzia per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, quale Soggetto Attuatore a cui affidare l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di stato” e del regime “de minimis”, tenuto anche conto di quanto dispone, su tali obblighi, la circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, con riferimento alle attività economiche e produttive nonché per quelle operanti nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura;
  • di stabilire che, per le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del regime "de minimis", il Soggetto attuatore CSQA Certificazioni si relazionerà direttamente con il Comune;

VISTI:

  • il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i.;
  • la L.R. 13/2022 “Disciplina delle attività di protezione civile”;
  • il D.P.G.R. n. 92/2024;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2025;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2025;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’11 marzo 2025;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 22 ottobre 2025;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026;

D I S P O N E

ART. 1
(Valore delle premesse)

1.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Presa d’atto dello stanziamento di ulteriori risorse)

1.  Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025, si prende atto dello stanziamento di ulteriori risorse pari a Euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo decreto legislativo.

ART. 3
(Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)

1.  Le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 sono parzialmente destinate a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessata dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento, in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato.

2.  Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 8 comma 3 - dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025 come risultanti dall’Allegato A, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 all’attività economico-produttiva.

ART. 4
(Attribuzione di funzioni e deroghe alle amministrazioni comunali interessate
e al Soggetto Attuatore per il settore contributi ai privati)

1.  Il Comune entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento avvierà il procedimento comunicandolo all’impresa interessata di cui all’Allegato A al presente provvedimento per il settore contributi alle attività economico-produttive.

2.  Al Comune è attribuita la funzione di espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dal beneficiario, dell’importo da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno; provvederà altresì a trasmettere al Commissario delegato le risultanze istruttorie complessive, al fine dell’adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione in contabilità speciale.

3.  In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, come disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

ART. 5
(Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)

1.  L’istanza di erogazione dei contributi da parte dell’attività economico-produttiva di cui all’elenco contenuti nell’Allegato A dovrà pervenire al protocollo dell’amministrazione comunale interessata, a mano o a mezzo PEC, entro 45 giorni dall’avvio della procedura, attraverso la compilazione del modulo Allegato C, corredate da eventuale documentazione fotografica, se in possesso e della relazione tecnica contenente le spese. La domanda pervenute oltre il termine sarà dichiarata inammissibile. L’impresa potrà chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 15 giorni.

2.  Entro i successivi 45 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo concedibile calcolato tra il minor valore di quanto rendicontato e documentato e quanto approvato con il presente provvedimento, redigendo l’elenco dei contributi liquidabili, come da modello Allegato B al presente provvedimento.

3.  I Comuni provvederanno a trasmettere al Commissario delegato, entro 10 giorni dalla scadenza ultima fissata per i comuni, il riepilogo complessivo dei contributi concedibili, al fine di poter procedere alla programmazione ed impegno delle risorse necessarie a ristorare le attività economico-produttive di cui all’Allegato A.

4.  Il Commissario delegato provvederà all’adozione del provvedimento di impegno e di liquidazione dei contributi.

5.  Una volta erogate le somme al Comune, lo stesso dovrà trasferirle al beneficiario entro 20 giorni dal trasferimento delle risorse e trasmettere al Commissario delegato la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.

ART. 6
(Approvazione della modulistica)

Sono approvati il modulo di “istanza di erogazione del contributo”, come da Allegato C parte integrante del presente provvedimento, e “l’elenco di contributi liquidabili” Allegato B parte integrante del presente provvedimento.

ART. 7
(Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)

1.  Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti riferiti alle attività economico-produttive:

  1. aver svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento; - nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  2. che lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;
  3. la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l’evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  4. che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interni o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  5. la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  6. la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  7. l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
  8. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  9. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Art. 8
(
“Aiuti di stato” e regime “de minimis”)

1.  All’Unità Organizzativa Post Emergenza della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto viene assegnata:

  1. la registrazione della misura di Aiuto all’interno dei competenti registri (RNA, SIAN e SIPA) e l’attribuzione dei soggetti gestori, tra i quali gli Uffici e gli Utenti, che provvederanno ad operare per garantire il rispetto degli Aiuti di Stato e del regime “de minimis” e alla relativa compilazione dell’annuale relazione 266 sul sito RNA;
  2. la richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) identificativi per ciascun’impresa, ai fini della validità dei provvedimenti di concessione dei contributi nel rispetto della normativa degli Aiuti di Stato.

2.  Il Direttore della Società CSQA Certificazioni, società controllata dall’Agenzia per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, è individuato quale Soggetto Attuatore cui è affidato l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di stato” e del regime “de minimis”, tenuto anche conto di quanto dispone, su tali obblighi, la circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, con riferimento alle attività economiche e produttive nonché per quelle operanti nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

3.  Per le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del regime "de minimis" il Soggetto attuatore CSQA Certificazioni si relazionerà direttamente con il Comune.

ART. 9
(Disposizioni sui controlli)

1.  Il Comune dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla dall’effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.

2.  Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.

3.  In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990).

ART. 10
(Norme di rinvio)

1.  Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze Commissariali nonché i provvedimenti emanati dal Commissario Delegato.

2.  Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, conformemente a quanto già disposto con la nota circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

3.  Si stabilisce di rinviare a successivo provvedimento l’impegno e l’assegnazione delle risorse a favore dell’attività economico-produttiva.

4.  Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 11
(Pubblicazione e comunicazione)

La presente Ordinanza Commissariale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e di ARPAV e trasmessa al Soggetto Attuatore per il seguito di competenza.

Il Commissario delegato Dott. Luca Marchesi

(seguono allegati)

Allegato_A_-_Beneficiari_580705.pdf
Allegato_B_-_Quadro_riepilogativo_580705.pdf
Allegato_C_-_Modulo_richiesta_erogazione_580705.pdf

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