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Bur n. 51 del 24 aprile 2026


Materia: Viabilità e trasporti

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VERONA)

Decreto del Sindaco n. 3 del 9 aprile 2026

Approvazione Accordo di Programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Sant'Anna d'Alfaedo per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 dell'Aquilio, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant'Anna d'Alfaedo" CUP G85F25000760007, e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa.

IL SINDACO

Premesso che:

  • con deliberazione n. 11 del 06/02/2025 il Presidente della Provincia di Verona veniva approvato lo schema di avviso pubblico e lo schema di accordo di programma per l’assegnazione di contributi agli investimenti ai Comuni del territorio per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti. BANDO Anno 2024;
     
  • il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo con nota in data 28/03/2025 prot. n. 2520, ha presentato istanza per l’assegnazione di contributo per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 12 nel tratto ricadente all’interno del centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo, per una spesa complessiva rilevata dal quadro economico del D.I.P. corrispondente ad € 170.697,75;
     
  • la Provincia di Verona con nota prot. n. 68331 in data 17/11/2025, acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n. 9550, ha comunicato che con deliberazione n. 125 del 23 ottobre 2025 è stato assegnato al Comune il contributo in conto capitale di € 119.488,43, pari al 70% della spesa cofinanziabile e ritenuta ammissibile di € 170.697,75, per la realizzazione dell’opera pubblica in argomento;

Considerato che:

  • per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
     
  • che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 17/02/2026 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma finalizzato alla regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica di messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 ‘dell'Aquilio’, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo, per la conferma e l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni;

Preso atto che:

  • la Provincia di Verona con nota prot. n. 18550 in data 26/03/2026, acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n. 2683, ha trasmesso l’Accordo di Programma con sottoscrizione digitale del Presidente della Provincia, già precedentemente sottoscritto dal Sindaco del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo;
     
  • il suddetto accordo sottoscritto digitalmente dal Sindaco del “Comune beneficiario” e dal Presidente della Provincia è approvato con un decreto del Sindaco e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, come previsto all’articolo 9 “Approvazione” dell’accordo stesso;

Visto pertanto che il comma 4 dell’articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 dispone che l’Accordo di Programma sia approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell’Accordo di Programma, composto di 12 articoli, allegato al presente provvedimento;

Vista la competenza all’adozione del presente atto;

Visti l’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 15 della L. 241/1990;

DECRETA

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate

  1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 15 della L. n. 241/1990, l’Accordo di Programma sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo e dal Presidente della Provincia di Verona, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica di messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 ‘dell'Aquilio’, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo” CUP G85F25000760007, e per l’erogazione di un contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;

DISPONE

di demandare ai compenti Uffici la pubblicazione, ai sensi del sopra citato comma 4 dell’art. 34, del D.Lgs. 267/2000, del presente decreto e dell’allegato Accordo di Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e il successivo invio degli atti alla Provincia di Verona;

  1. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
     

Il Sindaco Raffaello Campostrini
 


ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Sant’Anna d ‘Alfaedo per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 ‘dell'Aquilio’, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90

fra

il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, di seguito denominato “Comune”, C.F.00796760239, rappresentato dal Sindaco pro tempore Raffaello Campostrini,

e

la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Flavio Massimo Pasini,


premesso che:

  • con deliberazione del Presidente n. 11 del 6 febbraio 2025 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
     
  • nello stesso provvedimento è stata prevista la sottoscrizione di apposito accordo di programma con i Comuni beneficiari del contributo, nel quale disciplinare le rispettive competenze e in particolare assegnare al Comune le funzioni di stazione appaltante dell’opera pubblica e di autorità espropriante per l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, con piena assunzione da parte del Comune stesso di ogni onere di azione e/o difesa in sede legale in rapporto a qualsiasi fase procedimentale;
     
  • dal 6 febbraio 2025 al 28 marzo 2025 è stato pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
     
  • con nota del 28 marzo 2025, protocollo provinciale 18684, il Comune di Sant’Anna d’ Alfaedo ha presentato istanza per per l’ammissione al contributo in parola;
     
  • in particolare la richiesta si riferisce all’opera “messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 ‘dell'Aquilio’, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo”;
     
  • con deliberazione provinciale 125 del 23 ottobre 2025 sono state recepite le risultanze dei lavori della commissione tecnica istituita per la valutazione delle istanze dei Comuni sulla base di avviso pubblicato nell'anno 2025, con approvazione della graduatoria delle domande ritenute tecnicamente idonee e con assegnazione di contributi straordinari a n. 43 Comuni nel limite dello stanziamento di bilancio 2025;

vista l’istruttoria del settore pianificazione, urbanistica e viabilità per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa;


si stipula e si conviene quanto segue:
 

Articolo 1
(Premesse)

  1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.


Articolo 2
(Oggetto)

  1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell’opera pubblica “messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 ‘dell'Aquilio’, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo”.

     “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.
  1. Il quadro economico di spesa per la realizzazione dell’opera è di euro 170.697,75;
     
  2. La spesa cofinanziabile da parte della “Provincia”, determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal “Comune” e dalla “Provincia”, è di euro 170.697,75;
     
  3. La “Provincia” assegna al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 119.488,43 per la realizzazione della suddetta opera, pari al 70% sulla spesa cofinanziabile.


Articolo 3
(Impegni del “Comune”)

  1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.
     
  2. Il “Comune” assume l’impegno:
    1. di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
       
    2. di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
       
  3. Il “Comune” assume l’impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale e il logo provinciale completi della frase: “Opera pubblica “(denominazione dell’opera)”, eseguita in accordo di programma tra Comune di ………….e Provincia di Verona, sottoscritto in data ………………...”.
  1. Il “Comune” assume l’impegno di trasmettere alla “Provincia”:
    1. una relazione intermedia sullo stato del procedimento entro tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo, per consentire il monitoraggio e le valutazioni intermedie;
       
    2. la relazione acclarante finale entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
       
  2. Se la scadenza finale non venisse rispettata, sarà disposta l’attivazione del procedimento di revoca del finanziamento all’ente beneficiario con il recupero delle somme eventualmente anticipate.


Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)

  1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
     
  2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 119.488,43, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, corrispondente al 70 % sulla spesa cofinanziabile.
     
  3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo assegnato di euro 119.488,43 al “Comune” entro 45 giorni rispetto alle seguenti scadenze;

per interventi tipologia elencati nell’avviso 2024 da: 2.a a 2.f :

  • per il 50% alla fase di autorizzazione provinciale sul progetto a base di gara;
     
  • per ulteriore 30% alla fase di affidamento dei lavori;
     
  • il 20% corrispondente al saldo con il deposito della relazione acclarante delle spese effettivamente sostenute e documentate e dell’elaborato “Piano delle consistenze comunali e provinciali finale”, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

Per tipologia elencato nell’avviso 2024: 2.g:

  • per il 50% alla fase del bando di affidamento del progetto;
     
  • per l’ulteriore 30% alla stipula del contratto;
     
  • il 20% corrispondente al saldo con la trasmissione del provvedimento di approvazione progetto (post nulla osta provinciale),


Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

  1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato in base:
    • alla relazione acclarante finale che riepiloghi le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Comune proponente, documentate con titoli di pagamento e di riscossione, qualora la spesa totale sia inferiore a quella del contributo assegnato;
       
    • all’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale”, redatto sull’as built, che attesterà la consistenza finale della consistenza provinciale e comunale.
       
  2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.
     
  3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l’opera dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire alla “Provincia” tutte le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.


Articolo 6
(Collaudo e consegna delle opere)

  1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 ‘dell'Aquilio’, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo” verranno prese in carico dalla “Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo l’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale”.
     
  2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “messa in sicurezza della strada provinciale n. 12 ‘dell'Aquilio’, nel tratto interno al centro abitato del capoluogo di Sant’Anna d’Alfaedo” a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
     
  3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.


Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

  1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
     
  2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
     
  3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.
     
  4. Il “Comune” si impegna ad accettare a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione e alla fornitura di utenze eventualmente programmate sull’intersezione, nonché tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie, impiantistiche e di verde eventualmente inserite nell’area dell’intersezione.


Articolo 8
(Durata)

  1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, purché sia rispettato il termine di cinque anni dalla sottoscrizione per la presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 4, lettera b).


Articolo 9
(Approvazione)

  1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.
     

Il Sindaco Raffaello Campostrini

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