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Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di deposito Rep. n. 897 del 26 febbraio 2026
Interventi di "Riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. Ordinanza di deposito a seguito della non condivisione dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del DPR n. 327/2001, ed occupazione temporanea. Protocollo n. 2755 del 26 febbraio 2026.
IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
Premesso che
- con nota prot. n. 3219/DS del 25/02/2013 è stato comunicato alle ditte interessate, l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ex artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 ed artt. 7 e 8 della Legge 241/90;
- il vincolo espropriativo è stato apposto con delibera del Commissario Straordinario del Comune di Venezia n. 63 del 29/07/2014 omissis
- il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto è stato approvato ai sensi dell’art. 25 della LR Veneto n. 27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018, comportando la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- con Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 107 del 22/11/2023 viene prorogata fino al 22 novembre 2027 la pubblica utilità delle opere;
- con nota del 31/05/2019 prot. n. 7825 e ai sensi dell’art 17 DPR 327/2001 è stata comunicata alle ditte interessate l'approvazione del progetto definitivo dell'opera in questione omissis
- con osservazione omissis la ditta 21) Gianni Frison ha fatto pervenire istanza di cessione dell’intera area omissis a fronte della stipula di un Accordo Pubblico Privato omissis
- in data 12/05/2021 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202 veniva approvato lo schema di Accordo Preliminare omissis tra il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, il Comune di Venezia e la ditta di piano particellare n. 21 sig. Frison Gianni omissis
- che si è verificata la condizione, comunque prevista nell’accordo preliminare datato 20/05/2021 citato in premessa, della mancata attuazione dell’art. 37 di cui alla LR 11/2004 e si rende quindi necessario annullare gli effetti e gli obblighi dell’accordo suddetto, omissis, dando altresì mandato all’Ufficio Catasto Espropri di riprendere la procedura espropriativa delle particelle di proprietà del sig. Frison Gianni censite al Foglio 143 del Comune di Venezia sezione Mestre, particelle nn. 73, 320, 504;
Dato atto che con protocollo n. 12605 del 28/08/2025, ai sensi dell’art. 20.1 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. si è provveduto: a compilare l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria degli stessi, con l’indicazione della ditta proprietaria e della relativa somma offerta; a notificare per estratto alla Ditta proprietaria il suddetto elenco con invito a fornire all’ufficio espropriazioni, nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento, ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire ai terreni medesimi, ai fini della determinazione della indennità di esproprio;
Dato atto che l’Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 20.3 DPR n. 327/2001 e s.m.i, con il Decreto rep. n. 892 protocollo n. 94 dell’08/01/2026, ha accertato il valore delle aree ed ha determinato in via provvisoria la misura delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea; con nota protocollo n. 98 dell’08/01/2026, detta determinazione è stata notificata alla Ditta proprietaria, omissis nel termine di cui all’art. 20 comma 5 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. da parte della ditta non è pervenuta accettazione espressa delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione temporanea;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20.14 ed ai sensi dell’art. 26.1 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il deposito di complessivi €. 274.795,56 (duecentosettantaquattromilasettecentonovantacinque/56)= presso il M.E.F. , relativamente alla indennità di espropriazione e di occupazione temporanea sulle aree oggetto di espropriazione per un periodo pari a 4 mesi (da settembre 2025 a dicembre 2025) così come di seguito indicate, a favore della Ditta proprietaria: sig. Gianni Frison nato a VENEZIA il 30/03/1969 proprietario per 1/1 - Tot. ind. di espropriazione €. 266.320,00 - Tot. ind. di occupazione temporanea €. 8.475,56 - Totale indennità da depositare €. 274.795,56.
Catasto terreni Comune di Venezia – Mestre foglio 143
Mappale 73 mq esproprio 1280, e mappale 320 mq esproprio 660 (indennità di esproprio saldata con mandato di pagamento n. 516/1981), Mappale 504 mq esproprio 13316 – tot. indennità esproprio €. 266.320,00
Mappali 73 – 320 – 504 mq 15256 totali di occupazione temporanea - Tot. indennità di occupazione temporanea €. 8.475,56 (Indennità di .t. sulle aree oggetto di espropriazione).
Art. 2) sulla somma da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente ordinanza non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20%, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 omissis
Art. 4) il Consorzio, promotore dell’espropriazione, dovrà eseguire il deposito delle predette indennità entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza che ne ha disposto il deposito (art. 26 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 5) Il M.E.F. sarà tenuto ad erogare la somma ricevuta in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità Espropriante, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di esproprio, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennità, così come prescritto dall’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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