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Bur n. 24 del 27 febbraio 2026


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Decreto di espropriazione n. 305 del 13 febbraio 2026

Decreto di espropriazione delle aree utilizzate per i lavori di "LP_2022_34 pista ciclabile Viale Vicenza", ai sensi dell'art. 20, comma 11, e dell'art. 23 del Dpr 08/06/2001, n. 327. Ditta Grapiglia-Zarpellon.

Il Dirigente

omissis

decreta

ART. 1) È pronunciata l’espropriazione, in via permanente e definitiva, a far data dal presente provvedimento, a favore del Comune di Bassano del Grappa con sede in Bassano del Grappa, Via Matteotti, 39, c.f./p.iva: 00168480242 - ai sensi dell’art. 20, comma 11, e dell’art. 23 del DPR 08/06/2001, n. 327 - delle seguenti aree utilizzate per i lavori di “LP_2022_34 Pista ciclabile viale Vicenza”, intestate alle seguenti ditte, per le quali gli intestatari catastali hanno accettato l’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.P.R. 327/2001:

Catasto Terreni - Comune di Bassano del Grappa, Sezione di Bassano del Grappa:

  • Foglio 20, mappale 957, superficie da espropriare di 110 mq, indennità di espropriazione di € 2.970,00;
  • Foglio 20, mappale 959, superficie da espropriare di 170 mq, indennità di espropriazione di € 4.590,00;
  • Foglio 20, mappale 969-970, superficie da espropriare di 97 mq, indennità di espropriazione di € 2.619,00;

di proprietà delle seguenti persone:

  • Grapiglia Anna - proprietaria per 1/4;
  • Grapiglia Fabio – proprietario per 1/4;
  • Grapiglia Giulia - proprietaria per 1/12;
  • Grapiglia Johnny – proprietario per 1/12;
  • Grapiglia Michele, proprietario per 1/4;
  • Zarpellon Cynthia, proprietaria per 1/12;

Si dà atto che i dati identificativi dei soggetti espropriati sono riportati nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto, non pubblicato per tutelare la privacy.

ART. 2) L’espropriazione viene disposta - ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f), del DPR n. 327/2001 - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di due anni decorrenti dalla data del presente decreto.

ART. 3) Il presente decreto sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dei beni espropriati - ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera g), del DPR n. 327/2001, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione almeno sette giorni prima di essa. La mancata notificazione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto.

ART. 4) Il presente decreto sarà eseguito ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. h) del DPR n. 327/2001, mediante immissione nel possesso da parte del Comune di Bassano del Grappa quale beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del DPR n. 327/2001. L’esecuzione darà luogo agli effetti di cui all’art. 25 del DPR n. 327/2001.

ART. 5) Gli immobili espropriati vengono acquisiti dal Comune di Bassano del Grappa a titolo originario e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il presente decreto comporta l’espropriazione del diritto di proprietà e l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata - ai sensi dell’art. 25, comma 1, del DPR n. 327/2001. Le azioni reali e personali esperibili sui beni espropriandi non incidono sul procedimento e sugli effetti del decreto stesso, sicché, una volta esecutivo e trascritto, tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità liquidata - ai sensi dell’art. 25, commi 2 e 3, del DPR n. 327/2001.

ART. 6) L’Amministrazione Comunale provvederà senza indugio, a propria cura e spese - ai sensi dell’art. 23, comma 2, del DPR n. 327/2001 - a tutte le formalità necessarie per la registrazione, trascrizione e volturazione del decreto di esproprio presso i competenti Uffici.

ART. 7) Il presente decreto, ai fini fiscali:

  • è soggetto all’imposta di registro nella misura del 15% relativamente a tutti i terreni in quanto ricadenti in zona agricola, secondo quanto previsto dall'art. 1, primo periodo, della tariffa parte I allegata al D.P.R.131/1986 – testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
  • per ciascuna unità negoziale è dovuta l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50,00 ciascuna, ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali;
  • è esente all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, articolo 1, Tabella allegato A.

ART. 8) Un estratto del presente decreto verrà trasmesso - ai sensi dell’art. 23, comma 5, del DPR n. 327/2001 - entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ART. 9) Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso.

Il Dirigente dell'Area IV "Lavori Pubblici" Dott. Manuel Bruno

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