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Bur n. 8 del 16 gennaio 2026


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 30 OTTOBRE AL 05 NOVEMBRE 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Ordinanza n. 3 del 31 dicembre 2025

O.C.D.P.C. n. 1086 del 18/06/2024 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia". Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni al Soggetto Attuatore per il Settore contributi alle attività economico-produttive, approvazione modulistica per attività istruttoria e assegnazione delle risorse a favore delle attività economico-produttive. Nomina del Soggetto Attuatore per l'assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli "Aiuti di stato" e del regime "de minimis".

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

  • il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
     
  • la L.R. 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”;

Premesso che:

  • dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 l’intero territorio regionale, con particolare intensità nella fascia pedemontana, nel Bellunese e lungo il litorale veneto, è stato interessato da eccezionali fenomeni temporaleschi associati a forti raffiche di vento e a violente mareggiate che hanno provocato danni al patrimonio pubblico, a quello privato e a quello delle attività economico-produttive;
     
  • il Presidente della Giunta Regionale, valutata la straordinarietà degli eventi, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale con DPGR n. 100 del 6 novembre 2023 recante” Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre 2023 in modo diffuso sull’intero territorio regionale e con particolare intensità nella fascia pedemontana, nel Bellunese e lungo il litorale veneto. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito delle criticità riscontrate.”;
     
  • con nota prot.n. 70165 del 9 febbraio 2024, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito della puntuale ricognizione dei danni, ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile la relazione tecnica del 25/01/2024 predisposta dagli uffici della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dalla quale emerge un totale complessivo stimato di Euro 137.384.202,78 (Euro 137.165.202,78 per danni al patrimonio pubblico, Euro 219.000,00 per il Volontariato di protezione civile);
     
  • con successiva nota prot. 156783 del 28.03.2024 del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia locale, ad integrazione della precedente nota prot.n. 70165/2024, si è precisato che, a seguito degli ulteriori dati al contempo pervenuti, l’importo per danni al patrimonio pubblico risulta di importo pari a Euro 144.859.111,81;
     
  • con Delibera in data 24 maggio 2024, pubblicata nella G.U. serie generale n. 129 del 4 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e, per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, ad uno stanziamento nel limite di Euro 5.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018;
     
  • la succitata D.C.M. ha limitato l’estensione geografica dello stato di emergenza nazionale alle province di Belluno, Treviso e Venezia;
     
  • successivamente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa intesa della Regione Veneto, ha emanato l’Ordinanza n. 1086 del 18/06/2024 con la quale ha nominato il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento e individuato le modalità di realizzazione degli stessi;
     
  • con Delibera in data 30 aprile 2025, pubblicata nella G.U. serie generale n. 125 del 31 maggio 2025, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a dichiarare che lo stanziamento di risorse di cui all'art.  1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024, è integrato di euro 14.350.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.  44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art.  25 del medesimo decreto legislativo.;

Vista l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 26/06/2024 con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 1086/2024, sono stati individuati e nominati i soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati e le strutture e gli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di cui avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini dell’esecuzione delle attività necessarie alla gestione e al superamento dello stato di emergenza;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1086/2024 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi, di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato definisce per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:

  1. per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
     
  2. per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;

DATO ATTO che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 97929 del 29/10/2024 gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1086/2024;

RITENUTO di destinare prioritariamente le risorse di cui alle citate Delibere del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 e del 30/04/2025 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive;

RITENUTO ALTRESÌ di dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 1086/2024, così come risultano dalle ricognizioni svolte a cura del Soggetto Attuatore per il Settore contributi ai privati e alle attività economico-produttive in merito al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive per gli eventi di cui all’O.C.D.P.C n. 1086/2024 inviate dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 97929 del 29/10/2024, così come risulta nell’elenco di cui all’Allegato B per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari, e nell’elenco di cui all’Allegato C per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche-produttive;

DATO ATTO che le risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 e con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/04/2025, delle quali Euro 7.175.000,00 sono già state accreditate sulla contabilità speciale n. 6451, intestata “SOGATT o 1086-24 ZN VEN”, risultano sufficienti a dare copertura, nel limite massimo, per una percentuale corrispondente al 100 per cento degli importi indicati, all’intero fabbisogno segnalato per l’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 01 del 26/06/2024 che ha individuato il dott. Carlo Rapicavoli, direttore di ANCI VENETO, quale Soggetto Attuatore per il SETTORE CONTRIBUTI AI PRIVATI e ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE e PRODUTTIVE (d’ora in poi ANCI Veneto) a cui affidare, in collaborazione, ove necessario, con i Comuni interessati, le attività legate:

  • alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi (lett. c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018),
     
  • ai fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (lett. e) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);

RITENUTO di attribuire con il presente provvedimento alle amministrazioni comunali interessate l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo ad ANCI VENETO il compito di comunicare ai beneficiari di cui all’ Allegato a al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi, avvalendosi dei comuni interessati, ed il compito di provvedere alla liquidazione dei contributi;

CONSIDERATO CHE:

  • il Soggetto Attuatore per il settore contributi alle attività economico-produttive ANCI Veneto provvederà a dare comunicazione ai Comuni entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento.
     
  • i Comuni entro 5 giorni avvieranno il procedimento comunicandolo alle imprese interessate di cui all’Allegato a al presente provvedimento,

RITENUTO ALTRESÌ, come previsto dalla nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività economiche e produttive;

CONSIDERATO, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi per le attività economico-produttive, che le amministrazioni comunali dovranno accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:

  • aver svolto un’attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un immobile, danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
     
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
     
  • che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento svolto, come attestato da apposita relazione tecnica, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie;
     
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
     
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interni o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
     
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
     
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
     
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza; - possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
     
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;

RITENUTO INOLTRE di stabilire, per quanto riguarda le modalità di richiesta erogazione del contributo, che le domande, con la relativa documentazione di rendicontazione debbano essere presentate, a mano o a mezzo PEC, entro 45 giorni dall’avvio della procedura, con possibilità di chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 15 giorni, all’amministrazione comunale interessata, la quale dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento nei successivi 45 giorni, l’importo del contributo concedibile e che il Comune provvederà a trasmettere al Soggetto attuatore ANCI Veneto il proprio provvedimento di determinazione del contributo, corredata dall‘elenco di contributi concedibili a favore delle attività economico-produttive, come da modello Allegato B al presente provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE necessario attribuire ai soggetti attuatori amministrazioni comunali il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;

RITENUTO di stabilire che i Comuni competenti dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;

RITENUTO di approvare:

  • il modulo ‘richiesta di erogazione del contributo’, come da Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilato dai beneficiari e trasmesso ai Comuni entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di determinazione del contributo;
     
  • il modulo ‘elenco di contributi liquidabili’, come da Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, con il quale le amministrazioni comunali dovranno inviare ad ANCI VENETO l’elenco dei contributi concedibili a favore delle attività economico-produttive, ai fini della successiva adozione dei provvedimenti di liquidazione a cura commissariale, che verranno successivamente trasmessi alle amministrazioni comunali interessate ai fini dell’erogazione ai beneficiari;

CONSIDERATO che i contributi di cui al comma 3 dell’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 1086/2024, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;

RITENUTO, PERTANTO, di:

  • prendere atto dello stanziamento di ulteriori risorse pari a Euro 14.350.000,00,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo decreto legislativo;
     
  • confermare che le entrate complessive della contabilità speciale n. 6451 ammontano a Euro 20.150.000,00, comprendenti le risorse pari a Euro 5.800.000,00 stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 e l’anticipo del 50% delle risorse, pari ad Euro 7.175.000,00 assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 e che verranno incrementate con ulteriori Euro 7.175.000,00 stanziati con la medesima Delibera;
     
  • destinare prioritariamente le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economico-produttive direttamente interessate dall'evento;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 26 giugno 2024 che ha rimandato a successivo provvedimento l’individuazione del soggetto a cui affidare l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di Stato” e del regime “de minimis”;

CONSIDERATO:

  1. di avvalersi dell’Unità Organizzativa Post Emergenza della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto per la richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) identificativi per ciascun’impresa, ai fini della validità dei provvedimenti di concessione dei contributi nel rispetto della normativa degli Aiuti di Stato;
     
  2. di avvalersi dell’Unità Organizzativa Post Emergenza della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto per la registrazione della misura di Aiuto all’interno dei competenti registri (RNA, SIAN e SIPA) e per l’attribuzione dei soggetti gestori, tra i quali gli Uffici e gli Utenti, che provvederanno ad operare per garantire il rispetto degli Aiuti di Stato e del regime “de minimis” e alla relativa compilazione dell’annuale relazione 266 sul sito RNA;

RITENUTO, altresì, di:

  • individuare il Direttore della Società CSQA Certificazioni, società controllata dall’Agenzia per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, quale Soggetto Attuatore a cui affidare l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di stato” e del regime “de minimis”, tenuto anche conto di quanto dispone, su tali obblighi, la circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, con riferimento alle attività economiche e produttive nonché per quelle operanti nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura;
     
  • di stabilire che, per le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del regime "de minimis", il Soggetto attuatore CSQA Certificazioni si relazionerà direttamente con il Soggetto attuatore ANCI Veneto;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

Art. 1
(
Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)

  1. Le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/04/2025 sono parzialmente destinate a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economico-produttive interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento, in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato.
  2. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 4 comma 3 - dell’O.C.D.P.C. n. 1086/2024 come risultanti dall’Allegato A, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 alle attività economico-produttive.

ART. 3
(Attribuzione di funzioni e deroghe alle amministrazioni comunali interessate
e al Soggetto Attuatore per il settore contributi alle attività economico-produttive)

  1. Il Soggetto Attuatore per il settore contributi alle attività economico-produttive ANCI Veneto provvederà a dare comunicazione ai Comuni entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento.
  2. I Comuni entro 5 giorni avvieranno il procedimento comunicandolo alle imprese interessate di cui all’Allegato a al presente provvedimento,
  3. Alle amministrazioni comunali interessate è attribuita la funzione di espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno. ANCI Veneto provvederà a trasmettere al Commissario delegato le risultanze istruttorie complessive, al fine dell’adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione in contabilità speciale.
  4. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, come disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

ART. 4
(Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)

  1. Le istanze di erogazione del contributo da parte delle attività economico-produttive di cui agli elenchi contenuti nell’allegato a dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione comunale interessata, a mano o a mezzo PEC, entro 45 giorni dall’avvio della procedura da parte di Anci Veneto, attraverso la compilazione del modulo Allegato C, corredate da eventuale documentazione fotografica, se in possesso e della relazione tecnica contenente le spese. le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. le imprese potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 15 giorni.
  2. Entro i successivi 45 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo concedibile calcolato tra il minor valore di quanto rendicontato e documentato e quanto approvato con il presente provvedimento, trasmettendo al Soggetto Attuatore ANCI Veneto l’elenco dei contributi liquidabili, come da modello Allegato B al presente provvedimento.
  3. Il Soggetto Attuatore ANCI Veneto provvederà a trasmettere al Commissario delegato, entro 10 giorni dalla scadenza ultima fissata per i comuni, il riepilogo complessivo dei contributi concedibili, al fine di poter procedere alla programmazione ed impegno delle risorse necessarie a ristorare le attività economico-produttive di cui all’Allegato A.
  4. Il Commissario delegato provvederà all’adozione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione dei contributi.
  5. Una volta erogate le somme alle amministrazioni comunali, le stesse dovranno trasferirle ai beneficiari entro 20 giorni dal trasferimento delle risorse e trasmettere al Commissario delegato, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.

ART. 5
(Approvazione della modulistica)

Sono approvati il modulo di “istanza di erogazione del contributo”, come da Allegato C parte integrante del presente provvedimento, e “l’elenco di contributi liquidabili” Allegato B parte integrante del presente provvedimento.

ART. 6
(Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)

  1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti riferiti alle attività economico-produttive:
    1. aver svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento; - nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
    2. che lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;
    3. la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l’evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
    4. che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interni o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
    5. la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
    6. la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
    7. l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
    8. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
    9. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Art. 7
(
“Aiuti di stato” e regime “de minimis”)

  1. All’Unità Organizzativa Post Emergenza della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto viene assegnata:
    1. la registrazione della misura di Aiuto all’interno dei competenti registri (RNA, SIAN e SIPA) e l’attribuzione dei soggetti gestori, tra i quali gli Uffici e gli Utenti, che provvederanno ad operare per garantire il rispetto degli Aiuti di Stato e del regime “de minimis” e alla relativa compilazione dell’annuale relazione 266 sul sito RNA;
    2. la richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) identificativi per ciascun’impresa, ai fini della validità dei provvedimenti di concessione dei contributi nel rispetto della normativa degli Aiuti di Stato.
  2. Il Direttore della Società CSQA Certificazioni, società controllata dall’Agenzia per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, è individuato e nominato quale Soggetto Attuatore cui è affidato l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di stato” e del regime “de minimis”, tenuto anche conto di quanto dispone, su tali obblighi, la circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, con riferimento alle attività economiche e produttive nonché per quelle operanti nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
  3. Per le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del regime "de minimis" il Soggetto attuatore CSQA Certificazioni si relazionerà direttamente con il Soggetto attuatore ANCI Veneto.

ART. 8
(Disposizioni sui controlli)

  1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla dall’effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
  2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.
  3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990).

ART. 9
(Norme di rinvio)

  1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze Commissariali nonché i provvedimenti emanati dal Commissario Delegato.
  2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, conformemente a quanto già disposto con la nota circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.
  3. Si stabilisce di rinviare a successivo provvedimento l’impegno e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive.
  4. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 10
(Pubblicazione e comunicazione)

La presente Ordinanza Commissariale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e trasmessa al Soggetto Attuatore per il seguito di competenza.

Il Commissario Delegato - dott. Luca Marchesi

(seguono allegati)

All_A_-_Beneficiari_omissis_CF_573859.pdf
All_B_-_Quadro_riepilogativo_573859.pdf
All_C_-_Modulo_richiesta_erogazione_573859.pdf

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