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Materia: Viabilità e trasporti
COMUNE DI BOVOLENTA (PADOVA)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 20 dicembre 2025
Dichiarazione di uso pubblico della strada Via Schilla e classificazione quale strada comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la classificazione delle strade avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
RICORDATO:
- che la categoria delle strade comunali presenta notevoli interessi per la varietà e la complessità di problematiche che hanno dato luogo alla loro configurazione in regime del Codice Civile e della Legge sui LL.PP. 20.3.1865 n. 2248; l’art. 16 della Legge del 1865, indicava infatti nel passato come strade comunali:
- quelle necessarie a porre in comunicazione il maggior centro di comunicazione del capoluogo con i Comuni vicini; - quelle che si diramavano all’interno dei luoghi abitati; le traverse interne; - quelle che dai maggiori centri di popolazione conducevano alle rispettive chiese parrocchiali e ai cimiteri o mettevano capo a ferrovie sia direttamente che collegandosi con altre strade esistenti; - quelle che servivano a riunire fra loro le più importanti frazioni del Comune; - quelle che al momento della classificazione si trovavano sistemate e dai comuni mantenute, salvo le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali (art. 18 della Legge sui LL.PP.); - quelle che derivavano dalla declassificazione di strade provinciali; - che il decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) ha ora stabilito che le strade vengano classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Ai sensi dell’art. 2 comma 6 del C.d.S., le strade extraurbane di cui al comma 2 dello stesso articolo sono comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra di loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività. L’art. 2 comma 7 del CdS, stabilisce altresì che le strade urbane di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono sempre comunali quando siano situate all’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti; - che la classificazione amministrativa delle strade si pone in continuità con la legislazione precedente, finalizzata, principalmente, ad individuare i soggetti sui quali incombono gli obblighi previsti dal Codice della Strada; - che a qualificare una strada come comunale non basta la sola destinazione di essa all’uso pubblico, così come non è sufficiente a far sorgere la demanialità di una strada la sola appartenenza al Comune. Si tratta, infatti, di due elementi: uno di carattere soggettivo (il titolo di proprietà) e l’altro di carattere oggettivo e funzionale (destinazione all’uso pubblico) che necessariamente debbono sussistere per qualificare una strada fra le strade pubbliche di diritto; - che oltre l’insieme delle strade classificate amministrativamente come Comunali nel territorio sono altresì presenti strade usate da un numero indeterminato di persone, spesso poste in luoghi abitati, incluse nella toponomastica del Comune, che sono state presunte demaniali o comunali da tempi immemorabili, che non appartengono a soggetti individuabili, che sono state oggetto di recente realizzazione e comunque adibite al transito, in cui la pubblica amministrazione ha adottato speciali comportamenti nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica e l’assoggettamento dei cittadini alla prassi determinata da tale comportamento costituiscono una funzione dichiarativa della demanialità; - che è importante chiarire quali sono gli effetti giuridici che sono stati prodotti dalla classificazione delle strade comunali per quanto attiene non tanto all’appartenenza del suolo stradale ad un ente pubblico o a un privato. La questione della proprietà delle strade ha suscitato nel tempo notevole interesse in dottrina e soprattutto in giurisprudenza. In dottrina è stato ad esempio affermato che, qualora vi siano strade private all’interno dei centri abitati, sussiste a carico del Comune un obbligo giuridico di classificarle fra le vie comunali prima ancora di acquisirne la proprietà. Per quanto riguarda la giurisprudenza è ormai pacifico che gli elenchi delle strade comunali definitivamente approvati nei modi di legge non costituiscono titoli di proprietà, ma servono unicamente per provare la specie di strada e quindi per determinare la competenza passiva della spesa di costruzione e di manutenzione, nonché le regole di polizia stradale e non sono però capaci di effetti costitutivi, avendo natura prettamente dichiarativa; - che l’atto di classificazione di una strada comunale avvenuto ai sensi della pre-vigente Legge 126/58, non incide sulla proprietà del bene privato, ma semplicemente attua un’attività di mero accertamento non avente natura costitutiva della situazione in essere; pertanto le delibere di classificazione adottate non costituiscono titolo idoneo ad attribuire carattere di demanialità alla strada, non avendo l’atto di classificazione altro effetto se non quello circoscritto dell’assegnazione della strada alla rispettiva classe (TAR Sardegna, 27.10.1998, n. 1070, in “I TAR”, 1998, 4647);
DATO ATTO:
- che a seguito di indagine ricognitiva della strada Via Schilla – attualmente priva di classificazione - è emersa la necessità di proporre una modifica alla sua classificazione, secondo la proposta dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, per le motivazioni che detta strada congiunge la S.P. n. 64 “Delle Grazie” con il territorio comunale di Brugine, attraverso una passerella in calcestruzzo e che corre limitrofa allo scolo consorziale Schilla, in manutenzione al Consorzio di Bonifica Bacchiglione; inoltre si rileva per Via Schilla l'inclusione nella toponomastica del Comune con l'apposizione di numerazione civica e di rilascio di concessione di passi carrabili; un comportamento da parte della Pubblica Amministrazione che presuppone la natura pubblica della strada (ad es. cura e manutenzione) e l'assoggettamento dei cittadini alla prassi determinata da tale comportamento (cfr. sul punto, Corte di Cassazione 28 novembre 1988, n. 6412); - che la modifica proposte riguarda il tratto come evidenziato nell’allegato sub A alla presente deliberazione, ove si specifica altresì la rappresentazione in cartografia catastale, le informazioni rilevate in sede di rilievo in sito, della zonizzazione di piano regolatore o altri strumenti urbanistici, delle servitù rilevate di fatto esistenti ed altre informazioni; VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della strada ed in particolare il disposto di cui: - all’art. 2 in ordine alla classificazione delle strade; - all’art. 14 in ordine ai poteri e compiti degli enti proprietari delle strade; VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che prevede che ai Comuni vengano delegate le funzioni di classificazione (e declassificazione) amministrativa della viabilità comunale e vicinale (art. 94) 'per le esigenze di carattere amministrativo' e con riferimento all'uso e alla tipologia dei collegamenti svolti, classifica le strade di uso pubblico, sul territorio regionale, in statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali; VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni di emanazione del “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO inoltre:
- che l’articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede che “In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari”; - che il fine della norma è quello di consentire agli enti territoriali di correggere i dati del catasto,allineandoli alla reale situazione di fatto dei luoghi, correggendo le registrazioni catastali, su quelle porzioni di strade, marciapiedi, parcheggi, aiuole spartitraffico, da anni espropriate o cedute da privati liberamente, per le quali la cessione definitiva non è mai stata formalizzata e trascritta nei registri immobiliari; - che formalmente tali strade, marciapiedi, parcheggi, aiuole risultano tutt’ora di proprietà di famiglie o imprese; - che è intenzione di questa amministrazione provvedere ad accorpare, ex legge 448/1998, i residui immobiliari utilizzati ad uso pubblico da oltre venti anni presenti su Via Schilla, su richiesta degli interessati;
DATO ATTO che
sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Uditi i seguenti interventi: Il Sindaco espone l’argomento. Il Consigliere Griggio: dichiara il voto di astensione perché non contrari all’uso pubblico e all’acquisizione al demanio della strada. Siamo perplessi sulle tempistiche: nello scorso Consiglio Comunale ci chiedevate di annullare la delibera inerente Via Milani, ed oggi – dopo la mia richiesta d’accesso agli atti su Via Schilla – la portate in Consiglio Comunale. Riteniamo che si dovrebbe agire in via generale su tutte le strade vicinali, al fine di avere un procedimento complessivo. Il Sindaco: concordo. Stiamo lavorando con l’Ufficio Tecnico per la sistemazione di tutte le strade vicinali, visto che è stata annullata dal TAR con sentenza del 2022 la delibera sull’accorpamento al demanio stradale di diverse strade di Bovolenta, tante cose sono da sistemare con le gestioni delle precedenti amministrazioni. Ricordo che per questa strada abbiamo fatto diversi incontri pubblici, vista la pericolosità della sicurezza stradale e tutti hanno firmato per cederla al Comune. Il Vice Sindaco: da aggiungere che su altre strade non c’era la volontà unanime dei proprietari circa la cessione, mentre su questa non abbiamo avuto problemi a acquisire le liberatorie. Si procede quindi alla votazione per alzata di mano. Con voti: favorevoli: 7 Astenuti: 2 (Griggio e Oletto) Contrari: = = = espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come per legge,
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 2. di classificare per le motivazioni premesse come strada comunale a viabilità ordinaria (veicoli in genere) la Via Schilla, che conduce dalla S.P. n. 64 “Delle Grazie” Bovolenta-Brugine-Piove di Sacco – Via Conche al confine territoriale con il Comune di Brugine, lungo lo scolo consorziale Schilla, in gestione e manutenzione al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, così come identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 3. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" il provvedimento di classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.; 5. di autorizzare l’accorpamento al demanio stradale della suddetta Via Schilla ai sensi dell’articolo 31, comma 21, della legge 448/1998; 6. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, a dare attuazione alla presente deliberazione. La seduta è sciolta alle ore 17.00.
Il Responsabile del Settore Tecnico Ll.PP. Geometra Stefania Baseggio
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