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Bur n. 169 del 19 dicembre 2025


Materia: Energia e industria

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Decreto Autorizzativo Ministeriale n. 239/EL-552/446/2025

EL 552: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della "Nuova stazione 380/220/132 kV Volpago e riassetto rete" nei comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello, Trevignano, Ponzano Veneto, Povegliano, Paese in provincia di Treviso e nei comuni di Scorzè e Noale, in provincia di Venezia, Regione Veneto "Nuova stazione 380/220/132 kV Volpago e riassetto rete".

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura, per atto del Notaio Marco De Luca di Roma, datata 20 settembre 2021, repertorio n° 46.597 raccolta n° 26.980 registrata a Roma 3 in data 1° ottobre 2021 al n° 23103, Serie 1T, rilasciata da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220038335 del 6 aprile 2023, successivamente integrata con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230059400 del 7 giugno 2023, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto a questo Ministero il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della “Nuova stazione 380/220/132 kV Volpago e riassetto rete”, nei comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello, Trevignano, Ponzano Veneto, Povegliano, Paese, in provincia di Treviso, e nei comuni di Scorzè e Noale, in provincia di Venezia, Regione Veneto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

  • ai sensi dell’art. 52 quater del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di stazione e vie di accesso;
  • ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;
  • ai sensi dell’art. 1-sexies, comma 3, del D.L. 239/2003 e s.m.i., l’applicazione delle misure di salvagardia sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione;

CONSIDERATO che l’intervento denominato “Nuova stazione 380/220/132 kV Volpago e riassetto rete”, volto ad incrementare i ridotti margini di sicurezza di esercizio e l’inadeguata capacità di trasporto delle porzioni di rete 220 kV tra i nodi di Soverzene e Scorzè e la rete 132 kV tra i nodi di Polpet, Cordignano, Scorzè e Venezia Nord, fa parte degli interventi necessari indicati nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2020;

CONSIDERATO che l’intervento si rende necessario in quanto le condizioni attuali di esercizio della rete 132 kV confermano l’esigenza di realizzare una nuova iniezione di potenza verso la rete 132 kV attraverso la realizzazione di una nuova stazione 380/220/132 kV, equipaggiata di trasformazioni 380/132 kV, connessa in entra-esce all’elettrodotto 380 kV Sandrigo – Cordignano ed opportunamente raccordata alla rete 220 kV e 132 kV del trevigiano;

CONSIDERATO che il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione delle seguenti Opere:

  • Opera A – Stazione Elettrica 380/220/132 kV di Volpago: L’opera consiste nella realizzazione della nuova Stazione Elettrica a 380/220/132kV di Volpago localizzata nel territorio comunale di Volpago del Montello, provincia di Treviso. La nuova Stazione Elettrica 380/220/132 kV di Volpago sarà composta da una sezione a 380 kV, una sezione 220 kV ed una sezione a 132 kV, tutte in GIS. Saranno inoltre installati due autotrasformatori 400/230 kV, due autotrasformatori 400/135 kV e una reattanza di compensazione a 380kV composta da tre elementi monofase, più uno di scorta;
     
  • Opera B – Stazione Elettrica 132 kV di Rio S. Martino: L'opera consiste nella realizzazione della nuova Stazione Elettrica di Rio San Martino che sarà composta da una sezione a 132 kV, isolata in aria;
     
  • Opera C – Elettrodotto a 380 kV “Sandrigo-Cordignano”: L’Opera comprende i raccordi aerei della linea esistente a 380 kV “Sandrigo-Cordignano” alla nuova SE Volpago per una lunghezza complessiva di circa 0.3 km;
     
  • Opera D – Elettrodotto a 220 kV “Soverzene-Scorzè”: L’Opera D è composta da due sotto-opere:
    • Opera D1, Raccordi aerei ST alla SE di Volpago, che comprende i raccordi in aereo della linea esistente 220 kV “Soverzene-Scorzè” alla nuova SE Volpago per una lunghezza complessiva di circa 0.4 km;
    • Opera D2, Variante in cavo interrato in ingresso alla SE di Scorzè della lunghezza complessiva di circa 4.7 km, che comprende l’interramento di una porzione dell’elettrodotto aereo esistente 220 kV “Soverzene-Scorzè”;
       
  • Opera E – Collegamenti e varianti alla rete esistente a 132 kV: L’Opera E è composta da 9 sotto-opere:
    • Opera E1, Elettrodotto a 132 kV “SE Volpago-CP Trevignano”, che comprende un nuovo collegamento in cavo interrato tra la SE Volpago e la CP Trevignano della lunghezza complessiva di circa 2.8 km;
    • Opera E2, Elettrodotto a 132 kV “SE Volpago-CP P. di Soligo”, che comprende il raccordo in cavo interrato a 132 kV, della lunghezza complessiva di circa 3.2 km, tra l’esistente linea aerea 132kV “Pieve di Soligo-Trevignano” e la SE Volpago;
    • Opera E3, Elettrodotto a 132 kV “SE Volpago-CP Nervesa”, che comprende il raccordo in cavo interrato a 132 kV, della lunghezza complessiva di circa 5.7 km, tra l’esistente linea aerea 132kV “Nervesa- Treviso O” e la SE Volpago;
    • Opera E4, Elettrodotto a 132 kV “SE Volpago-CP Villorba”, che comprende il raccordo in cavo interrato a 132 kV, della lunghezza complessiva di circa 6 km, tra l’esistente linea aerea 132kV “Villorba-Paese SC” e la SE Volpago;
    • Opera E5a, Elettrodotto a 132 kV “CP Trevignano-CP Treviso O.”, che comprende il raccordo aereo ST a 132 kV, della lunghezza complessiva di circa 0.2 km, all'esistente "Scorzè- Trevignano cd S.Benedetto”;
    • Opera E5b, Elettrodotto a 132 kV “CP Trevignano-CP Treviso O.”, che comprende il raccordo in cavo interrato a 132 kV, della lunghezza complessiva di circa 2.9 km, tra l’esistente linea aerea 132kV “Villorba- Paese SC” e l’esistente linea aerea 132 kV “Scorzè-Trevignano cd S.Benedetto”;
    • Opera E6, Elettrodotto a 132 kV “CP Treviso O.-CP Trevignano/SE Scorzè”, che comprende il raccordo aereo DT a 132 kV della CP Treviso O. all'esistente "Villorba-Paese SC" della lunghezza complessiva di circa 0.9 km;
    • Opera E7, Elettrodotto a 132 kV “CP Paese SC-SE Scorzè cd SE Venezia N.”, che comprende il raccordo in cavo interrato a 132 kV all'esistente "Paese SC-Scorzè", della lunghezza complessiva di circa 1 km, con il fine di collegare le esistenti “Treviso O.-Venezia N.” e “Paese SC- Scorzè”;
    • Opera E8, Raccordi alla SE di Rio S. Martino, che comprende i raccordi aerei ST 132 kV all'esistente “Scorzè-Trevignano cd S.Benedetto”, della lunghezza complessiva di circa 0.2 km, permettendo di conseguenza la risoluzione del T rigido verso S.Benedetto.
  • La realizzazione delle opere sopra descritte consente inoltre la demolizione di circa 18.5 km di elettrodotti aerei;

CONSIDERATO che le opere in progetto sono state sottoposte a valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’esito della quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha escluso, con provvedimento ID 9510 prot. n. 35824 del 10 marzo 2023, la necessità di ulteriori valutazioni ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 art 6 c. 6 e 7;

CONSIDERATO che, benché le opere in progetto rientrino nelle casistiche di cui all’allegato A del D.P.R. 31/2017 di cui al D.Lgs. 42/2004, il Proponente ha ritenuto opportuno rendere disponibile la Relazione Paesaggistica per eventuale incidenza indiretta sui bacini di visuale;

CONSIDERATO che le opere in progetto interessano aree a pericolosità idraulica P1- moderata e P2-media identificate dal PGRA 2021-2027 e pertanto il Proponente ha predisposto lo Studio di Compatibilità Idraulica;

CONSIDERATO che, seppur il progetto non interessi Aree Naturali Protette (EUAP) di cui alla legge quadro 394/1991 né direttamente siti appartenenti alla Rete Natura 2000, al fine di valutare eventuali incidenze significative con i siti presenti nell’area, è stato predisposto lo Screening di Incidenza - Livello I;

VISTA la summenzionata nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220038335 del 6 aprile 2023, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 97020 del 14 giugno 2023, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento, in data 14/07/2023, mediante pubblicazione dello stesso sugli albi pretori dei Comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello, Trevignano, Ponzano Veneto, Povegliano, Paese, Scorzè e Noale, oltre che sul sito B.U. della Regione Veneto, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani Corriere della Sera, Il Gazzettino, La Nuova di Venezia e Mestre e La Tribuna di Treviso;

VISTA la nota prot. n. P20240082928 del 26/07/2024, con la quale il Proponente ha trasmesso un’ottimizzazione della documentazione progettuale, resosi necessario per adeguare l’intervento alle richieste del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta s.p.a., pervenute con nota prot. n. SPV-SPV-841-23-RRU-pdl del 10 luglio 2023, ed evitare la sovrapposizione dello stesso con le aree di tutela assoluta ex art.94 del D.lgs 152/2006 segnalata dall’Ente Veritas S.p.A. con nota prot. n. 70463 del 24 agosto 2023;

VISTA la nota prot. n. 206168 del 12 novembre 2024, con la quale questa Amministrazione ha sottoposto alle amministrazioni e agli enti coinvolti il progetto con le sopracitate ottimizzazioni di tracciato intervenute, chiedendo di confermare le proprie determinazioni relative al progetto in autorizzazione come ottimizzato ed invitando la Società a provvedere, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso dell'avvio del procedimento ai proprietari delle particelle interessate dall’aggiornamento progettuale;

PRESO ATTO che la Società, a seguito della soprariportata richiesta, ha provveduto ad effettuare nuove pubblicazioni, mediante raccomandate A/R e posta elettronica certificata in data 29/11/2024;

ATTESO CHE, a seguito delle predette notifiche, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni soggetti interessati in data 12/08/2023, 1/09/2023, 16/12/2024 e 24/12/2024, alle quali la Società ha fornito riscontro con nota prot. n. P20240135461 del 4 dicembre 2024, nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20240141832 del 19 dicembre 2024, nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20250007606 del 20 gennaio 2025, cosi come anche comunicato da Terna con nota prot. P20250025918 del 28 febbraio 2025;

PRESO ATTO della nota nota prot. n. 11384 del 10 agosto 2023, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali ha trasmesso il provvedimento conclusivo dell’endoprocedimento di accertamento della conformità urbanistica prot. n. 0430993 del 10 agosto 2023 a firma del Presidente della Giunta della Regione Veneto, attestante la non conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale del Comune di Volpago del Montello, del Comune di Giavera del Montello, del Comune di Trevignano, del Comune di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, e del Comune di Scorzè, in provincia di Venezia, la non conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale della Città Metropolitana di Venezia (VE) e la conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale del Comune di Povegliano (TV), del Comune di Paese (TV) e del Comune di Noale;

PRESO ATTO del summenzionato provvedimento n. 0430993 del 10 agosto 2023, con il quale la Regione Veneto ha comunicato altresì che le opere di progetto che ricadono in ambiti tutelati e che risultano soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi della L.R.n. 11/2004, articolo 45-ter, nel caso specifico risultano escluse dalla suddetta procedura ai sensi dell’Allegato A di cui al DPR n. 31/2017, in quanto ricadenti nelle casistiche di cui alla lettera A.15;

PRESO ATTO della nota prot. n. 28768-p del 25 agosto 2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, sotto il profilo della tutela paesaggistica, pur attestando che l’ “Opera principale prevista all’interno del complesso di interventi di progetto è l’OPERA A – STAZIONE ELETTRICA 380/220/132 kV di VOLPAGO, la quale non ricade in ambito tutelato paesaggisticamente, ha suggerito una prescrizione che prevede “una disposizione della quinta arborea di mascheramento (sesto d’impianto) maggiormente sviluppata in senso trasversale, con almeno tre filari di alberature ad alto fusto, cosicché la sua composizione, già sufficientemente eterogenea, possa più efficacemente apprezzarsi per la propria “naturalità” assimilabile ad un bosco planiziale, piuttosto che ad una semplice schermatura”, e, sotto il profilo archeologico, ha richiesto che “ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4, che tutte le attività, che prevedono manomissione del suolo, siano precedute da una serie di trincee di scavo (20x2 m), in numero e posizione utili ad assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori, comprendendo in particolar modo tutte le aree su cui insisteranno le fondazioni dei sostegni degli elettrodotti aerei (dove previsti), le palificate in pali/micropali, i punti di immissione e uscita delle linee realizzate mediante TOC. Tali caratteristiche dovranno essere stabilite con la Scrivente. In caso di esito positivo delle suddette verifiche potrà seguire una seconda fase con scavo estensivo delle zone archeologiche individuate; sulla base dei risultati ottenuti saranno valutate le misure di tutela eventualmente necessarie. Ha infine specificato che “tutte le zone interessate dalle opere di progetto e non soggette ad indagini preventive dovranno essere sottoposte ad assistenza archeologica continuativa in corso d’opera”;

PRESO ATTO della nota prot. n. 580233 del 24 ottobre 2023, con la quale la Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso la D.D.R. n. 74 del 23 ottobre 2023 di conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto ai siti della rete Natura 2000 (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 s.m.i.), con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 98114 del 22 maggio 2025, successivamente integrata con nota prot. n. 100378 del 26 maggio 2025, con la quale la Divisione IV “Infrastrutture e impianti di produzione energetici” della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell’ambito della Conferenza di servizi, nonché quelli resi successivamente alla chiusura della stessa, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

VISTA la Deliberazione n. 846 del 29 luglio 2025, con la quale la Giunta della Regione Veneto ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l’“Atto di accettazione” prot. n. 120337 del 9 ottobre 2025, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-quater, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-sexies, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. art. 1- sexies, comma 2, b) del Decreto-legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto rientrano tra gli interventi necessari indicati nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2020;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all’esercizio della “Nuova stazione 380/220/132 kV Volpago e riassetto rete”, nei comuni di Volpago del Montello, Giavera del Montello, Trevignano, Ponzano Veneto, Povegliano, Paese, in provincia di Treviso, e nei comuni di Scorzè e Noale, in provincia di Venezia, Regione Veneto, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

  • Planimetria n. DGCR17070B2648909 Comune di Volpago del Montello, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2752741 Comune di Giavera del Montello, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2648781 Comune di Trevignano, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2657478 Comune di Povegliano, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2649462 Comune di Ponzano Veneto, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2649575 Comune di Paese, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2648910 Comune di Scorzè, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2649780 Comune di Noale, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2859505 Opera A - Stazione Elettrica di Volpago, rev. 00 del 20/01/2023;
     
  • Planimetria n. DGCR17070B2856531 Opera B - Stazione Elettrica di Rio San Martino, rev. 00 del 20/01/2023.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4- quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell’art. 24 del DPR n. 120/17.
Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
 

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI
dr.ssa Marilena Barbaro

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI
dr. Gianluigi Nocco



Allegati (omissis)

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