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Bur n. 171 del 24 dicembre 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI PESCANTINA (VERONA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27 ottobre 2025

Approvazione Statuto comunale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.
AUTONOMIA STATUTARIA

  1. Il Comune di Pescantina è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. È dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  4. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalla Legge dello Stato e della Regione; svolge le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
  5. Il Comune rappresenta la comunità di Pescantina nei rapporti con: lo Stato, la Regione Veneto, la Provincia di Verona e gli altri enti o soggetti pubblici e privati e nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Articolo 2.
FINALITA’

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
  2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche, all’attività amministrativa.
  3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
    1. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;
    2. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione etnica;
    3. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
    4. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
    5. promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
    6. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
    7. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 3.
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

  1. Il territorio del Comune di Pescantina si estende per 27 Kmq, confina ad est con il Comune di Verona nella frazione di Parona, a nord con i Comuni di S. Pietro in Cariano e S. Ambrogio di Valpolicella, a ovest ancora con il Comune di S. Ambrogio di Valpolicella nelle frazioni di Domegliara e Ponton e con il corso del Fiume Adige che lo separa dal Comune di Bussolengo.
  2. Il territorio di cui al comma 1 comprende:
    1. Il Capoluogo, nel quale è istituita la Sede del Comune e degli Organi Istituzionali, nonché le frazioni di:
    2. Arcè
    3. Balconi
    4. Ospedaletto
    5. Settimo
    6. S. Lucia.
  3. Il Palazzo civico, Sede comunale, è ubicato in Via Madonna, n. 49.
    Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono normalmente nella Sede comunale individuata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, il quale deve prevedere che esse possano tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 4.
STEMMA E GONFALONE

  1. I simboli ufficiali del Comune sono:
    1. lo stemma;
    2. il gonfalone;
    3. il sigillo.
  2. Lo stemma, riconosciuto con provvedimento in data 15.03.1951 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro araldico degli Enti morali, viene così descritto: “Partito, nel primo, di rosso al leone d’oro, rivolto, poggiante con la zampa posteriore destra su campagna di verde e tenente con le branche anteriori una lancia al naturale; nel secondo, d’azzurro, alla donna seduta sulla riva di un fiume nell’atto di pescare con una lenza, ove è appeso un pesce. Ornamenti esteriori da Comune (Corona turrita con merli; il tutto fra un ramo di alloro con bacche e un ramo di quercia con ghiande, annodati in basso da nastro dorato con due palline all’estremità)”.
  3. Il gonfalone, riconosciuto con provvedimento in data 19.09.1952 del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, viene così descritto: “Drappo partito di rosso e d’azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: “Comune di Pescantina”. – Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori rosso e azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
  4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo Stemma del Comune ed in corona la dicitura “Comune di Pescantina – Provincia di Verona”.
  5. La raffigurazione dello stemma è stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
  6.  Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1986.
  7. L’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all’Amministrazione Comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Articolo 5.
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

  1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
  2. Il Comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Verona e con la Regione Veneto.


TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 6.
ORGANI

  1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti cui esso fa rinvio.
  2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
  4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 7.
CRITERI GENERALI DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

  1. È demandata al Regolamento per il funzionamento del Consiglio la disciplina dell'attività e delle competenze dell'Organo Consiliare, nel rispetto dei criteri generali previsti dai commi seguenti.
  2. Modalità di convocazione che contemplino come strumenti, accanto alla comunicazione personale ad opera del messo, anche strumenti come l'avviso con raccomandata A/R, la trasmissione pec, e-mail, o anche in più di un recapito tale da garantire comunque la certezza della comunicazione;
  3. Tempi per la convocazione che assicurino la trasmissione dell'avviso entro un termine congruo affinché il Consigliere possa conoscere adeguatamente gli argomenti da inserire all'ordine del giorno ed intervenire con cognizione di causa nella seduta. Detti termini potranno essere differenziati a seconda che la seduta sia dedicata al bilancio di previsione ed al conto consuntivo o meno. Dovrà sempre essere consentita la convocazione d'urgenza o l'aggiunta d'urgenza di oggetti per sedute già convocate, purché l'avviso di convocazione sia trasmesso almeno 24 ore prima della seduta.
  4. La presenza per la validità delle sedute in prima convocazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge al Consiglio Comunale, nonché la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri per le sedute in seconda convocazione, senza computare il Sindaco.
  5. La previsione che le proposte di deliberazione siano presentate per iscritto e che eventuali emendamenti alle proposte medesime siano espressi a loro volta per iscritto, discussi in Consiglio e dotati dei pareri di regolarità tecnica e contabile, se necessari ai sensi del D. Lgs. 267/2000.
  6. La previsione che la discussione sulle proposte di deliberazione sia regolata entro termini precisi per l'intervento di ciascun Consigliere, che sulla medesima proposta potrà svolgere unicamente un intervento principale e una replica di minor durata e un'eventuale mozione, in modo che la somma complessiva del tempo per gli interventi ammessi non superi comunque la durata di 15 minuti salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento.
  7. La previsione che il Consiglio gestisca le risorse attribuite dal bilancio per il proprio funzionamento, attraverso il responsabile di servizio preposto.
  8. La previsione che ai gruppi consiliari formalmente costituiti secondo le disposizioni del medesimo Regolamento, possano essere riservati spazi e strutture per il miglior espletamento del mandato amministrativo.
  9. L'eventuale costituzione di commissioni consiliari ed il loro funzionamento.
  10. La disciplina degli atti ispettivi dei Consiglieri, quali interrogazioni e mozioni.
  11. La disciplina della verbalizzazione e della votazione delle proposte di deliberazione, nonché delle sedute.

Articolo 8.
CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

Articolo 9.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto Comunale. È eletto fra i Consiglieri Comunali, a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga detta maggioranza qualificata nelle prime due votazioni, si procede al ballottaggio da effettuarsi nella medesima seduta tra i due Consiglieri più votati. Risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del Consiglio Comunale si ispira a criteri di imparzialità e garantisce le prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri, rimuovendo gli eventuali ostacoli al loro esplicarsi.
  2. Il Vicepresidente è eletto, nella stessa seduta, con votazione successiva a quella del Presidente, a maggioranza assoluta dei votanti.
  3. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo l’entrata in vigore di questa norma.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la seduta è presieduta dal Consigliere Anziano.
  5. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
  6. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
  7. Al Presidente sono demandate le funzioni di coordinamento, guida, disciplina dei lavori e rappresentanza del Consiglio Comunale nel rispetto del Regolamento e vengono attribuiti i poteri di:
    1. polizia nelle adunanze consiliari;
    2. predisporre, in collaborazione con il Sindaco, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e provvedere alla relativa convocazione;
    3. sovrintendere ai lavori delle Commissioni Consiliari, se costituite;
  8. Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio.
  9. Il Presidente, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale degli uffici comunali della Segreteria degli Organi Istituzionali.
  10. Il Presidente può essere revocato ad iniziativa di due quinti dei membri del Consiglio Comunale, che sottoscrivono una mozione di sfiducia da discutere e votare a maggioranza dei membri assegnati al Consiglio. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Generale, almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.

Articolo 10.
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

  1. I Consiglieri Comunali che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
  2. La giustificazione dell’assenza si presume in assenza di rilievi o contestazioni da parte di qualunque Consigliere.
  3. Le modalità procedurali per l’eventuale decadenza del Consigliere assente ingiustificatamente, saranno previste in apposita delibera consiliare, da approvarsi ad unanimità dei presenti o, in seconda convocazione, da almeno 3/5 dei Consiglieri, con arrotondamento all’unità inferiore.

Articolo 11.
COMMISSIONI DI INDAGINE, CONTROLLO E GARANZIA

  1. Possono essere istituite commissioni d'indagine, controllo e garanzia, con deliberazione consiliare approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  2. I componenti vengono eletti a scrutinio palese, garantendo al loro interno il rispetto del rapporto proporzionale tra i gruppi di maggioranza ed opposizione. Col provvedimento di istituzione della commissione viene designato il presidente, da individuare in un componente delle opposizioni, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine, prorogabile, entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
  3. Il provvedimento che istituisce le commissioni determina l'oggetto specifico per il quale viene istituita.
  4. Le commissioni d'indagine riferiscono al Consiglio dei risultati dell'indagine compiuta.

Articolo 12.
PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO

  1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale.
  2. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta l'eventuale aggiornamento o adeguamento delle linee programmatiche entro il mese di marzo di ciascuno degli anni del mandato elettorale.
  3. Il programma è depositato presso la segreteria comunale almeno 10 giorni prima della seduta consiliare nel corso della quale deve essere presentato. Contestualmente al deposito in segreteria, copia del programma è trasmessa a ciascun Consigliere Comunale.
  4. I Consiglieri Comunali possono presentare fino al quinto giorno precedente la seduta del Consiglio Comunale, emendamenti al programma o programmi alternativi.
  5. Nel corso della seduta dedicata alla presentazione del programma vengono discussi e sottoposti a votazione, nell'ordine di protocollo, gli emendamenti e i programmi.
  6. Almeno una volta, nel corso del mandato, il Sindaco e ciascun Assessore, ciascuno per la propria competenza, presentano al Consiglio una relazione descrittiva dell'attuazione delle linee programmatiche.
  7. Le relazioni del Sindaco e degli Assessori vanno consegnate a ciascun Consigliere almeno 5 giorni prima della seduta in cui verranno trattate.

Articolo 13.
SINDACO

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, nel rispetto del programma politico amministrativo, del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici.
  3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle attività degli Assessori.
  4. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, immediatamente dopo la convalida degli eletti, secondo la seguente formula: <<Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana>>.
  5. Il Sindaco entra comunque nel pieno delle sue funzioni sin dalla proclamazione, sia come capo dell'amministrazione, sia come ufficiale di Governo.
  6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, che riporta lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, conforme a quello del gonfalone. Il Sindaco deve portare la fascia a tracolla della spalla destra.

Articolo 14.
ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

  1. Il Sindaco ha rappresentanza generale del Comune ed è il legale rappresentante dell'ente. Può delegare le sue funzioni nei limiti e nel rispetto di quanto prevede la Legge. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Capo Area o Dirigente, se presente, in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
  2. La delega può essere di natura generale e con essa il Sindaco assegna ai soggetti predetti l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:
    1. rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. In tal caso i Capi Area o i Dirigenti dell'ente promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolgersi agli stessi per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui sopra.
    2. stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
  3. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore, per il compimento degli atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale, quale ad esempio, la rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche.
  4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Conferisce agli Assessori l'incarico di sovrintendere e coordinare l'attività degli uffici per aree o materie omogenee, nel rispetto del programma politico amministrativo, del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e dell'indirizzo politico da lui prefissato. In particolare il Sindaco:
    1. dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
    2. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito quando occorra il Consiglio Comunale;
    3. convoca i comizi per i referendum;
    4. adotta le ordinanze previste dalla Legge;
    5. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo e, su proposta del Segretario, il Vice Segretario;
    6. conferisce le funzioni di Direttore Generale, secondo la disciplina di legge e di contratto riguardanti il Segretario Comunale;
    7. nomina i responsabili apicali della struttura organizzativa dell’Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 15.
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune o da questo partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
  2. Il Sindaco vigila affinché, anche a mezzo degli Assessori delegati, gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 16.
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Articolo 17.
VICE SINDACO

  1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra gli Assessori, col compito di sostituirlo in tutti i casi di assenza od impedimento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

 

Articolo 18.
MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Articolo 19.
IMPEDIMENTO PERMANENTE E DIMISSIONI DEL SINDACO

  1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
  2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, il Segretario Comunale dà tempestiva informazione dell'accaduto al Prefetto, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
  3. Il Sindaco può presentare le dimissioni anche al di fuori di una seduta consiliare, mediante nota scritta e sottoscritta, rivolta al Segretario Comunale. La decorrenza dei venti giorni trascorsi i quali le dimissioni divengono irrevocabili si ha dall'acquisizione delle dimissioni scritte al protocollo generale del Comune. Il Segretario, una volta ricevute le dimissioni come previsto dal presente comma, provvede a trasmettere copia della nota scritta e sottoscritta dal Sindaco a ciascun Consigliere ed anche agli Assessori esterni, se nominati.
  4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Articolo 20.
GIUNTA COMUNALE

  1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza e compie tutti gli atti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 21.
COMPOSIZIONE

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo 5 Assessori, che sono, da questi, nominati.
  2. Gli Assessori sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari, senza diritto di voto.

Articolo 22.
NOMINA E REVOCA

  1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con decreti motivati, di cui viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori. Il Sindaco può sostituire gli Assessori dimissionari o revocati.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
  4. L'Assessore nominato dal Sindaco deve accettare espressamente e per iscritto la nomina.
  5. Gli Assessori operano collegialmente quali componenti della Giunta e hanno il compito di sovraintendere all’istruttoria degli atti nelle materie delegate. A tal fine forniscono agli uffici comunali tutte le direttive necessarie, preventivamente concordate col Sindaco, in particolare per la formazione delle proposte delle delibere da sottoporre alla Giunta.
  6. Gli Assessori non Consiglieri, all'atto dell'accettazione della nomina devono dichiarare, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Articolo 23.
DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

  1. Ciascun Assessore presenta al Sindaco le proprie dimissioni per iscritto ed esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili a far data dalla ricezione delle stesse al protocollo generale del Comune, a mezzo pec o a mani del Segretario Comunale, che dispone immediatamente la protocollazione, e non necessitano di presa d'atto.
  2. L'Assessore dimessosi volontariamente, a far data dalla ricezione delle dimissioni al protocollo generale non può partecipare alle sedute di Giunta, né espletare alcuna funzione assessoriale.
  3. In caso di dimissioni volontarie degli Assessori, il Sindaco può provvedere in tempi congrui dalla presentazione, alla nomina dei nuovi Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Articolo 24.
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. La sua convocazione è disposta dal Sindaco con le modalità ritenute.

Articolo 25.
COMPETENZE

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore od ai responsabili apicali dell’Ente.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
  4. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della Giunta stessa.


TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 26.
PARTECIPAZIONE POPOLARE

  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all’amministrazione dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
  2. Il Comune riconosce e promuove inoltre le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
  4. Tutto quanto inerisce alle forme di partecipazione e in particolare all’associazionismo e al volontariato, sarà disciplinato da appositi Regolamenti, per le varie fattispecie.


CAPO II
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Articolo 27.
CONSULTAZIONI

  1. L'Amministrazione Comunale si può avvalere dello strumento delle consultazioni della popolazione, allo scopo di acquisire pareri e proposte, di natura non vincolante, in merito all'attività amministrativa.
  2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.
  3. L’amministrazione può trarre da tali forme di consultazione lo spunto per la modifica o l'integrazione del programma politico amministrativo e l'assunzione di iniziative per proposte ed atti amministrativi.
  4. Sono comunque escluse forme di consultazione sulle materie che riguardino la materia dell'imposizione fiscale.

Articolo 28.
PETIZIONI, PROPOSTE E ISTANZE

  1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma singola o associata agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. Le richieste saranno vagliate dagli Organi tecnici e istituzionali del Comune.

Articolo 29.
REFERENDUM

  1. Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum sulle materie ammesse dal presente articolo.
  2. I referendum ammessi sono di natura consultiva, i cui esiti non sono, comunque, vincolanti per l'Amministrazione.
  3. I referendum possono riguardare esclusivamente materie regolate da atti normativi di carattere generale, quali Regolamenti o programmi e relazioni, oppure questioni attinenti allo sviluppo economico, scolastico, sociale, culturale. Non possono, in ogni caso, essere indetti referendum in materia di pianificazione urbanistica e del territorio, tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
  4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
  5. Il Consiglio Comunale con apposita delibera stabilirà tutti i criteri e le modalità per la consultazione referendaria.

Articolo 30.
ACCESSO AGLI ATTI E ISTANZE

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste da tutte le norme in materia.

  2. Chiunque inoltre, singolo od associato, può rivolgere all’Amministrazione comunale istanze in merito a specifici problemi od aspetti dell’attività amministrativa.


CAPO III
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 31.
PRINCIPI

  1. I principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità devono permeare tutti i procedimenti del Comune.

Articolo 32.
PROCEDIMENTI

  1. I procedimenti vengono gestiti dall’apparato burocratico dell’Ente, ponendo ogni cura nell’acquisizione di ogni elemento utile, compresa l’audizione degli interessati, per quelli ad istanza di parte.
     

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Articolo 33.
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

  1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
  2. Gli organi di governo del Comune e gli organi gestionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge del presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
  3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua ogni forma di partecipazione prevista dalla legge ritenuta confacente allo scopo, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 34.
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

  1. Il Comune, nelle forme e con le modalità stabilite dalla Legge, può istituire e gestire servizi pubblici di natura imprenditoriale che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi oppure l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. Il Comune può gestire i propri servizi anche a mezzo della costituzione di altri organismi, tra i quali: le istituzioni, le società, le convenzioni e i consorzi; nonché promuovere o aderire ad accordi di programma. Le modalità di funzionamento di tutte le forme associative o societarie saranno disciplinate da un apposito Regolamento in conformità comunque alle prescrizioni di legge.

Articolo 35.
CONVENZIONI

  1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, con comuni e province, o l’affidamento di attività mediante convenzione, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 36.
CONSORZI

  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui al presente Statuto.
  4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell’Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 37.
ACCORDI DI PROGRAMMA

  1. Il Sindaco e gli organi gestionali, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  2. Finalità dell'accordo di programma è coordinare l'azione di diversi soggetti pubblici, coinvolti in virtù del loro ruolo istituzionale nella realizzazione di quanto previsto al comma 1. L'accordo individua i tempi entro i quali i singoli soggetti si impegnano a svolgere le funzioni di rispettiva competenza, le modalità procedurali e dispone, se del caso, anche dei profili economici e finanziari.
  3. Per verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Sindaco e gli organi gestionali possono convocare una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  4. Qualora l’accordo sia approvato, l’adesione del Comune allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.


 TITOLO V
 UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Articolo 38.
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

  1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
    1. la separazione tra la funzione di indirizzo politico e controllo, spettante agli organi politici di governo e la funzione gestionale assegnata ai Responsabili delle Aree e ai Dirigenti;
    2. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
  2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e del personale è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio, nell’ambito dei vigenti strumenti di programmazione generale e attuativi degli stessi, in particolare DUP e PIAO, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dai principi generali riguardanti l'ordinamento del personale impiegato presso le pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 39.
DIRIGENZA

  1. L’Ente può istituire la Dirigenza comunale nell’ottica di un maggiore snellimento e di una migliore funzionalità della struttura organizzativa del Comune, per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli Organi Istituzionali, da attuare per il Bene comune. 
    La copertura dei relativi posti potrà avvenire mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000.
  2. È demandata alla programmazione dei fabbisogni del personale e all’effettiva capacità di spesa, l’eventuale attuazione di quanto al comma 1. Nella relativa sezione del PIAO triennale dovrà essere indicato il nuovo assetto organizzativo e le Aree di preposizione della figura dirigenziale. I Dirigenti, nella loro qualità di soggetti preposti alle strutture di massima dimensione, come individuati negli strumenti di programmazione del Comune citati, devono conseguire gli obiettivi proposti dagli Organi di governo ed inoltre devono:
    1. utilizzare e programmare in modo coordinato strumenti e risorse;
    2. proporre adeguamenti ritenuti necessari, o opportuni, all’organizzazione delle strutture dirette;
    3. guidare e motivare i propri collaboratori;
    4. indicare agli Organi di governo le esigenze da soddisfare tempestivamente a mezzo risorse umane e strumenti operativi relativi.
  3. Il Comune garantisce lo sviluppo delle professionalità dei dirigenti incaricati.
  4. I dirigenti inoltre emanano atti conformi alle direttive del Sindaco, che non siano attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta o di altri Organi, ivi compresi quelli a contenuto vincolato, comportanti discrezionalità tecnica ed inoltre:
    1. curano le procedure amministrative e tecniche;
    2. formulano giudizi e proposte per conseguire l’ottimale funzionamento della struttura;
    3. sono responsabili dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione;
    4. assicurano e organizzano l’attività della struttura assegnata, assegnando compiti e mansioni;
    5. relazionano annualmente sull’operato della struttura.
  5. I compiti e le funzioni dei dirigenti sono inoltre disciplinati dalla Legge.
  6. Potrà essere istituita la Conferenza dei Dirigenti, previa apposita regolamentazione.


CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 40.
SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
  2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario Comunale.
  3. Il Segretario Comunale esercita le funzioni previste dalla Legge e dagli altri Organi a ciò deputati, nonché dagli eventuali atti organizzativi dell’Ente.
  4. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Del parere si dà atto nel processo verbale. Assicura a mezzo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e delle deliberazioni della Giunta, che sottoscrive insieme a chi presiede la riunione.
  5. In caso di impedimento sopravvenuto nel corso della seduta, e qualora non sia presente il Vice Segretario, il Consiglio o la Giunta scelgono uno dei loro membri a svolgere le funzioni di Segretario. L'assistenza del Segretario alle sedute è esclusa quando egli debba obbligatoriamente astenersi ai sensi di legge.

Articolo 41.
VICE SEGRETARIO COMUNALE

  1. È prevista la figura di un Vice Segretario Comunale individuato in uno dei funzionari in possesso dei requisiti per accedere al concorso di Segretario Comunale, nominato dal Sindaco su proposta del Segretario Comunale.
  2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento temporanei.


CAPO III
LA RESPONSABILITA’

Articolo 42.
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

  1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
  2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i Responsabili delle strutture apicali o soggetti subordinati che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Articolo 43.
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

  1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, omissivo o commissivo, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
  2. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

 Articolo 44.
RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

  1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggiato del denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nella norma di legge e di regolamento.

CAPO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Articolo 45.
ORDINAMENTO

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di contabilità.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 46.
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dagli atti propedeutici necessari al procedimento. Tutti i contratti soggiacciono alle norme del Codice dei Contratti vigente nell’epoca e devono rispettare le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del tempo.

Art. 47.
CONTABILITA' E FINANZA

  1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, e agli altri strumenti previsti dalla legge, redatto in termini di competenza e di cassa e al bilancio pluriennale, deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'annualità, della universalità, dell'integrità, del pareggio finanziario, dell'unità, della veridicità e della pubblicità.
  2. I tempi e gli atti necessari alla definizione, a mezzo delle relative delibere, del bilancio del Comune sono definiti dal vigente Testo Unico degli Enti Locali e dal D. Lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio.

Articolo 48.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Consiglio Comunale elegge i revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla Legge.
  2. L’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della medesima ed i componenti sono rieleggibili per una sola volta. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
  3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità.
  4. L’organo di revisione svolge le funzioni demandate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
  5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui sopra, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e deve partecipare all'assemblea dell'Organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
  6. L'Organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
  7. L'Organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 77/95. I relativi compensi rimangono a carico dell'Organo di revisione.
  8. I singoli componenti dell'Organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
  9. Nella relazione di cui sopra l’organo di revisione esprime rilievi e proposte, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  10. L’Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
  11. L’Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni.
  12. Tutte le procedure inerenti al rapporto del Collegio dei Revisori, compresa quella per la loro nomina, sono svolte dal Dirigente o Responsabile di Elevata Qualificazione competente in materia finanziaria.

Articolo 49.
TESORERIA

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
    1. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    2. il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
    3. Il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.
  2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 50.
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

  1. I Responsabili apicali e/o i Dirigenti possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.


TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51.
ENTRATA IN VIGORE

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale: ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi.
  2. Il presente Statuto è pubblicato all'albo on line unitamente alla delibera che l’approva col voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
  3. Gli Uffici Amministrativi provvederanno alla sua trasmissione al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti, e ad ogni altra trasmissione e adempimento di legge.
  4. È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarlo e farlo rispettare.

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