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Bur n. 161 del 05 dicembre 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19 novembre 2025

Approvazione nuovo Statuto del Comune di San Pietro Viminario.

Sommario


TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - IDENTITÀ DEL COMUNE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
ART. 2 - TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE
ART. 3 - FINALITÀ
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
ART. 6 - ALBO COMUNALE

CAPO II - L’AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA’ REGOLAMENTARE

ART. 7 - L’AUTONOMIA
ART. 8 - LO STATUTO
ART. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - INDIVIDUAZIONE

ART. 10 - ORGANI DI GOVERNO

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 - RUOLO E FUNZIONI GENERALI 
ART. 12 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI 
ART. 13 - PRIMA ADUNANZA
ART. 14 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
ART. 15 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
ART. 16 - IL CONSIGLIERE COMUNALE 
ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI 
ART. 18 - GRUPPI CONSILIARI
ART. 19 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
ART. 20 – COMMISSIONI CONSILIARI 
ART. 21 - COMMISSIONI DI INDAGINE, DI GARANZIA E DI CONTROLLO

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE 

ART. 22 - COMPOSIZIONE E NOMINA 
ART. 23 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI 
ART. 24 - ORGANIZZAZIONE
ART. 25 - FUNZIONAMENTO 
ART. 26 - MOZIONE DI SFIDUCIA 
ART. 27 - REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI 

CAPO IV - IL SINDACO 

ART. 28 - RUOLO E FUNZIONI 
ART. 29 - DELEGHE DEL SINDACO 
ART. 30 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO 
ART. 31 - IL VICESINDACO
ART. 32 - CESSAZIONE DEL SINDACO

TITOLO III - FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE 

ART. 33 - PRINCIPI FONDAMENTALI 
ART. 34 - VOLONTARIATO E LIBERE FORME ASSOCIATIVE 
ART. 35 - CONSULTAZIONI 
ART. 36 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE 
ART. 37 - REFERENDUM CONSULTIVO 
ART. 38 - ACCESSO AGLI ATTI 
ART. 39 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI 

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE 

CAPO I - UFFICI 

ART. 40 - PRINCIPI 
ART. 41 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE 
ART. 42- REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 
ART. 43 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
ART. 44 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO 

ART. 45 - RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI 
ART. 46 - COLLABORAZIONI ESTERNE 

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 47 - SEGRETARIO COMUNALE 
ART. 48 - FUNZIONI 
ART. 49 - VICESEGRETARIO 

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 

ART. 50 - PRINCIPI
ART. 51 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ART. 52 - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETÀ

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE 

ART. 53 - CONVENZIONI E FORME AGGREGATIVE 
ART. 54 - ACCORDI DI PROGRAMMA 

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 55 - ORDINAMENTO
ART. 56 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE
ART. 57 - RISORSE PER GLI INVESTIMENTI 
ART. 58 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
ART. 59 - BILANCIO COMUNALE 
ART. 60 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
ART. 61 – ATTIVITÀ CONTRATTUALE
ART. 62 - REVISORE DEI CONTI
ART. 63 - CONTROLLI INTERNI 

TITOLO VIII – NORME FINALI 

ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO 


TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI CAPO I - IDENTITÀ DEL COMUNE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

  1. La Comunità di San Pietro Viminario, ordinata in Comune, per curare e rappresentare al meglio gli interessi della propria comunità, è Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.
  2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché, autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
  3. Gli organi del Comune, nel rispetto dell’ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica,  all’attività politico - amministrativa del Comune.
  4. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla Legge sono attuati con Regolamenti.

ART. 2 - TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

  1. Il territorio del Comune di San Pietro Viminario ha una superficie di Kmq 13,82 e confina con quello dei Comuni di Pernumia;  Tribano;  Cartura;  Conselve;  Monselice.
  2. Il Comune è suddiviso nelle seguenti località: San Pietro Viminario e Vanzo.
  3. Agli abitanti di ognuna delle località situate sul territorio sono assicurate condizioni di parità tra loro e la partecipazione alle scelte del Comune.
  4. La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Via Marconi, n.26.
  5. Il Consiglio comunale si riunisce in Sala Mortin in piazza San Pietro. La Giunta comunale si riunisce nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre le proprie riunioni anche in luoghi diversi, nell’ambito territoriale del Comune e attraverso un’adeguata pubblicizzazione, nonché in modalità da remoto secondo i rispettivi regolamenti.
  6. Le sedute degli organi elettivi o tecnici o delle commissioni o conferenze di servizio o similari possono svolgersi a distanza in modalità da remoto/videoconferenza con la presenza di tutti o alcuni componenti collegati a distanza.
  7. Il Comune di San Pietro Viminario ha uno stemma composto da uno scudo troncato con due colori di base: nella sezione superiore su fondo azzurro si trovano due chiavi d'oro in decusse, con le impugnature circolari, e con gli ingegni in capo, accompagnate da due bisanti d'oro posti in palo; nella sezione inferiore su fondo argento si trova un cespuglio di vimini al naturale, posto su uno scoglio al naturale che emerge dal mare azzurro con flutti argentati. Lo scudo è ornato nella parte inferiore da piante cinte da fiocco tricolore e nella parte superiore è fregiato dalla speciale corona del Comune.
  8. Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con il nome di “SAN PIETRO VIMINARIO” nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Comune può esibire il gonfalone comunale.
  9. È vietato l’uso, l’utilizzo, l’indicazione, e la riproduzione, in qualsiasi modalità o forma, dei simboli dello stemma del Comune per fini non istituzionali se non a fronte di apposita autorizzazione.

ART. 3 - FINALITÀ

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi, ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
  2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, delle forze sociali ed economiche all’amministrazione, in piena adesione dei principi di sussidiarietà orizzontale e trasparenza.
  3. Il Comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico artistico, culturale e ambientale come l’ambito geografico, fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come fondamento del benessere proprio e delle generazioni future. Persegue la tutela dell’ambiente e del paesaggio, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, promuove l’azione del sistema regionale delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da discariche, inceneritori, impianti di termovalorizzazione, impianti e siti nucleari, e di ogni fonte di potenziale inquinamento.

Il  Comune  pertanto:

  1. si oppone all’uso e al consumo indiscriminato dell’acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente;
  2. si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell’aria, degli ecosistemi e della biosfera;
  3. si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili;
  4. favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso;
  5. si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la lotta contro l’alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e delle ludopatie;
  6. sensibilizza l’opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza per i problemi legati all’abbandono e al randagismo.

A tal fine, il Comune si impegna a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano la qualità della vita, il benessere collettivo e la felicità.

  1. In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
  1. affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l’elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;
  2. mantenimento e sviluppo delle attività sociali, scolastiche, sportive e di servizi commerciali, dovranno essere volte a valorizzare l’intero territorio del comune, senza creare depauperamento dei singoli territori o frazioni;
  3. superamento della soglia di povertà, degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
  4. promozione dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli impianti Comunali a tutti i cittadini; il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l’educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione, anche su iniziative dei singoli;
  5. sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l’attività delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore;
  6. riconoscimento della cittadinanza attiva e delle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l’informazione e l’accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;
  7. trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura comunale diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l’efficienza, eticità, trasparenza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale;
  8. promozione della solidarietà della comunità locale, favorendo l’espressione dell’identità culturale e la partecipazione di minoranze di ogni natura presenti nel territorio;
  9. attuazione di un efficiente ed integrato sistema di sicurezza e assistenza sociale, nonché di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico, al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato e del Terzo Settore;
  10. promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  11. promozione delle attività e dei prodotti tipici locali e rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale ed alla promozione dei prodotti agricoli locali, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona, anche con la creazione di marchi o loghi propri;
  12. riconoscimento della cultura quale patrimonio inalienabile dei cittadini, in quanto valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione, concorrendo a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adottando misure atte a garantire la possibilità per tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado;
  13. promozione del rapporto tra famiglia e territorio, quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’amministrazione, indirizzando i servizi comunali al rispetto dei valori sociali e morali propri dell’istituzione familiare;
  14. superamento di ogni discriminazione tra le persone, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza diverse dal matrimonio;
  15. conservazione, difesa e sviluppo del territorio e dell’ambiente, attuando i piani per la difesa dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento;
  16. promozione, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, della tutela e dello sviluppo delle tradizioni locali e del patrimonio paesaggistico e ambientale, culturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
  17. partecipazione alle iniziative, nell’ambito dell’Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all’affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia, anche attraverso forme di gemellaggio tra Comunità locali;
  18. soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli.
  1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
  2. Le politiche migratorie sono volte alla gestione uniforme del territorio, evitando le concentrazioni a scapito di alcune località rispetto ad altre.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della semplificazione.
  2. Il Comune promuove con forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.
  3. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell’apporto delle formazioni  sociali,  economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed    attuazione.
  1. Con i Comuni delle aree territorialmente contigue, il Comune promuove le più ampie forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovracomunale.
  2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio di leale cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

  1. Il Comune può istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva.
  2. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.
  3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport,  tempo  libero,  giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione e assistenza ai  giovani,  secondo le  modalità stabilite  nell’apposito  Regolamento  comunale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE

  1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, della massima conoscibilità e della trasparenza.
  2. L’Albo Pretorio è il luogo dove gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia dei documenti completi degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune, nonché degli atti e dei documenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché chiunque abbia un’adeguata informazione sull’attività dell’Ente, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali e del diritto all’oblio.
  3. L’Albo Pretorio è un luogo virtuale raggiungibile dall’home page del sito web istituzionale del Comune, ed è un’apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall’utente visitatore.
  4. La pubblicità degli atti pubblicati sull’Albo Pretorio è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi a qualunque effetto giuridico specifico previsto dalla legge.
  5. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l’obbligo e i documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge e di regolamento, nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza. Ove non sia stabilita una durata diversa, la pubblicazione degli atti dura quindici giorni.

CAPO II - L’AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA’ REGOLAMENTARE

ART. 7 - L’AUTONOMIA

  1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
  2. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 8 - LO STATUTO

  1. Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio  della  legalità.
  2. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell’ambito dei principi di legge.
  3. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

ART. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI

  1. I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.
  2. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
  3. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate  fra  loro.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE CAPO  I  -  INDIVIDUAZIONE

ART. 10 - ORGANI DI GOVERNO

  1. Sono organi di  governo del  Comune:  il  Sindaco,  il  Consiglio  Comunale, la Giunta  Comunale.
  2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 - RUOLO E FUNZIONI GENERALI

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco.
  2. L’elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
  3. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio  la  relativa  deliberazione.
  4. I Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
  5. L’esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.
  6. Il Sindaco può delegare singoli Consiglieri comunali a seguire specifiche questioni o attività.

ART. 12 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

  1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
  3. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 13 - PRIMA ADUNANZA

  1. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio comunale gli eletti sono convalidati, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente  la  Costituzione  Italiana  e  comunica le  nomine  degli  Assessori.
  2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, o altro termine di legge.
  3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

ART. 14 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

  1. Il Consiglio comunale, presieduto dal Sindaco, è convocato in prima e seconda convocazione nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio. La convocazione avviene secondo le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
  2. Le sedute del Consiglio comunale in prima convocazione sono valide se sono presenti almeno un metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente senza computare a tal fine il Sindaco.
  3. L’attività del Consiglio comunale si svolge in seduta ordinaria o straordinaria. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le altre sedute sono straordinarie.
  4. Il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di cui al comma 1, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonché per le altre esigenze ritenute indilazionabili su indicazione del Sindaco.  In caso di  urgenza  la convocazione può avvenire con  un anticipo  di  almeno  24  ore.
  5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e si svolgono di norma in presenza. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi mediante collegamento audiovisivo telematico cui partecipano tutti i Consiglieri presenti, il Segretario comunale e eventuali persone chiamate a prendervi parte, secondo le modalità previste da apposito Regolamento. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in modalità mista, cioè mediante collegamento audiovisivo telematico per alcuni partecipanti e in presenza per altri, secondo le modalità previste da apposito Regolamento. Le sedute del Consiglio comunale, qualsiasi sia la modalità con cui si svolgono, possono essere trasmesse in diretta audiovisiva, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.
  6. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 15 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

  1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
  2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
  3. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 16 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

  1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
  2. Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
  3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento; nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta “anziano” secondo il criterio sopra precisato.
  4. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio mediante comunicazione motivata al Presidente e/o al Segretario comunale che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l’inserimento nel verbale, o in ogni caso entro le 24 ore successive, in tal caso se ne prenderà atto nella seduta successiva del Consiglio comunale. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
  5. Il Presidente del Consiglio, accertato il mancato e ingiustificato intervento, comunica al Consigliere l’avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio comunale esamina la documentazione e delibera in merito nella prima seduta utile.

ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

  1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
  3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dalla normativa vigente, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali.
  4. Nell’esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere comunale è tenuto al segreto d’ufficio.
  5. Il Consigliere può essere delegato dal Sindaco ai sensi dell’art. 11 comma 6 del presente Statuto.
  6. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dall’aula nei casi di conflitto di interesse con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge.
  7. I Consiglieri non residenti nel Comune vi eleggono domicilio entro 10 giorni dalla proclamazione o dalla surroga.
  8. I Consiglieri comunali possono comunicare un domicilio digitale (pec) per ricevere le comunicazioni loro destinate, compresi gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale. In assenza, le comunicazioni e gli avvisi di convocazione sono inviati a mezzo di raccomandata o consegna a mano.

ART. 18 - GRUPPI CONSILIARI

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in Gruppo.
  2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di   appartenenza.
  3. Ciascun Consigliere, nel corso della consiliatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.
  4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, entrano in un Gruppo autonomo (detto Gruppo Misto), formato anche da un solo Consigliere.

ART. 19 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

  1. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il funzionamento della Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 20 – COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni, permanenti o temporanee, composte proporzionalmente da Consiglieri appartenenti ai vari Gruppi consiliari.
  2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
  3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche, compresi esperti o consulenti.
  4. Il  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale  disciplina  le  materie  di  competenza  ed  il funzionamento delle commissioni.
  5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 21 - COMMISSIONI DI INDAGINE, DI GARANZIA E DI CONTROLLO

  1. Il Consiglio comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine su aspetti patologici dell’attività amministrativa dell’Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
  2. I Presidenti delle Commissioni di indagine sono eletti dalle stesse nel proprio seno, tra i componenti della minoranza.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22 - COMPOSIZIONE E NOMINA

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di assessori come previsto dalle leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva  alla  nomina.
  2. Gli Assessori sono scelti liberamente dal Sindaco tra i Consiglieri comunali o esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, o aderenza politica.
  3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto in Consiglio comunale.
  4. Nella Giunta comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.
  5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti,  i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.
  6. La Giunta comunale può nominare la Commissione per la toponomastica.

ART. 23 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al  Consiglio e  non rientrino  nelle competenze attribuite  al  Sindaco,  al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. Le sedute di Giunta comunale possono avvenire in presenza o in modalità remota nella forma di videoconferenza secondo le modalità previste da apposito regolamento.

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE

  1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a specifiche materie, tenendo conto dell’esperienza professionale, delle inclinazioni e degli attitudini personali degli stessi, in modo che possano collaborare con competenza e impegno alla definizione dell’indirizzo politico.
  2. L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d’intervento; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 25 - FUNZIONAMENTO

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, lo stesso è sostituito dal Vicesindaco.
  2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.
  4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
  5. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l’organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende,   consorzi,   commissioni.
  6. Le sedute della Giunta comunale sono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario comunale.
  7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 26 - MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli  stessi.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, o altra percentuale stabilita dalla legge.
  3. La mozione di sfiducia è depositata a mano presso l’Ufficio protocollo, in orario di apertura degli uffici al pubblico, o inviata a mezzo pec o raccomandata e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Avvenuto il deposito o la ricezione della mozione di sfiducia, il Responsabile dell’Ufficio protocollo la invia immediatamente al Sindaco e al Segretario comunale.
  4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 27 - REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

  1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
  2. Le dimissioni o la cessazione dall’ufficio di  Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
  3. All’eventuale sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco,  dandone  comunicazione  al  Consiglio  nella  prima  seduta  successiva.

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 28 - RUOLO E FUNZIONI

  1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l’Ente nelle funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
  2. Al Sindaco spettano le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e quelle di seguito riportate:
  1. convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta comunale, fissandone l’ordine del giorno;
  2. provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio entro 45 giorni dal suo insediamento, ovvero altro termine stabilito dalla legge;
  3. sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, impartendo direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili di Area sugli indirizzi amministrativi e di gestione;
  4. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
  5. determinare gli orari di apertura al pubblico di uffici e servizi;
  6. adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
  7. decidere in ordine all’opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, sentita la Giunta e il Responsabile del servizio di riferimento;
  8. sovraintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge;
  9. nominare i componenti della Giunta ed eventualmente revocarli motivatamente;
  10. promuovere e sottoscrivere i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi del Comune, previa autorizzazione  della   Giunta   Comunale;
  11. promuovere la conclusione di accordi di programma o di protocolli di intesa;
  12. acquisire direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’Ente, informazioni ed atti anche  riservati;
  13. esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
  1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla  sulla   spalla   destra.

ART. 29 - DELEGHE DEL SINDACO

  1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell’ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari ai settori di amministrazione, il Sindaco nel rispetto delle disposizioni vigenti può delegare proprie competenze e funzioni agli Assessori, al Segretario comunale e ai dipendenti ai quali siano attribuiti compiti di direzione, con facoltà di assumere provvedimenti, presiedere organismi ed adottare ordinanze, sempre che si tratti di provvedimenti ordinari, aventi ad oggetto materie di stretta competenza comunale, e con esclusione di quelle esercitate in veste di Ufficiale del Governo e di quelle contingibili e urgenti che la legge riserva esclusivamente al medesimo.
  2. Il Sindaco può, altresì, attribuire deleghe anche ai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 11 comma 6 del presente  Statuto.
  3. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali per il compimento di singoli atti o su determinate   materie.
  4. Le deleghe sono obbligatoriamente formalizzate in atto scritto firmato dal Sindaco, accettate dagli interessati e le deleghe conferite ad Assessori e Consiglieri devono essere comunicate al Consiglio comunale. L’accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del delegato.
  5. L’atto di delega indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
  6. Nell’atto di delega, altresì, si prevede che in caso di assenza o di impedimento dell’Assessore destinatario della competenza delegata, l’esercizio dell’attività possa essere assunta da  altro  Assessore,  in  qualità  di  supplente, fermo restando che, qualora non vi sia tale previsione, le funzioni sono esercitate dal Sindaco.
  7. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.
  8. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. I delegati non possono subdelegare ad  altri l’esercizio delle funzioni loro  delegate.

ART. 30 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi, delle Aziende e delle Società partecipate, ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
  2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
  3. Compete al Sindaco nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l’effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 31 - IL VICESINDACO

  1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco.
  2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 32 - CESSAZIONE DEL SINDACO

  1. In  caso  di  impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta comunale restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
  2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
  3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III - FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO  I  -  ISTITUTI  DELLA  PARTECIPAZIONE

ART. 33 - PRINCIPI FONDAMENTALI

  1. Il Comune favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo i principi di democrazia, giustizia, etica, integrità e trasparenza.
  2. Riconosce, altresì, che gli interessi sociali e culturali della Comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere associazioni, negli enti del Terzo Settore, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all’effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà.

ART. 34 - VOLONTARIATO E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

  1. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato e del Terzo Settore; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell’ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato aventi natura volontaristica. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta alla Pro Loco presente ed operante sul territorio comunale, come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali, ed alle Associazioni con finalità di protezione civile.
  2. La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.
  3. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle associazioni locali contributi per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta.
  4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni - a titolo di contributo in natura o indiretto - strutture, beni o servizi in modo gratuito.
  5. Le modalità di erogazione dei contributi e di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità e la trasparenza. I contributi sono erogati previa rendicontazione delle spese sostenute per l’attività per la quale i contributi stessi sono stati concessi.

ART. 35 - CONSULTAZIONI

  1. L’Amministrazione comunale, nelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa o anche su richiesta non vincolante degli organismi di base e delle associazioni, può promuovere diverse forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche, a carattere generale, periodiche conferenze con le associazioni, indagini, distribuzione di questionari.

ART. 36 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

  1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere gli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Le richieste sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvede a trasmetterle al Sindaco.
  3. Il Sindaco, sentiti i competenti uffici, e, se l’argomento lo richiede, la Giunta comunale, dà adeguata risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.
  4. Le risposte sono sempre motivate e, nel caso di questioni riguardanti procedimenti amministrativi, indicano gli uffici preposti.

ART. 37 - REFERENDUM CONSULTIVO

  1. Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all’Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della  comunità.
  2. I referendum consultivi sono indetti su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
  3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
  1. Statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale;
  2. personale e organizzazione degli uffici e servizi;
  3. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
  4. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  5. designazione e nomine di rappresentanti;
  6. materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
  1. Il quesito da sottoporre agli elettori è di immediata comprensione e non equivoco e ha ad oggetto materie di esclusiva competenza locale.
  2. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, le  procedure ed i termini  per  l’indizione e lo  svolgimento  delle consultazioni,  la loro validità e la  proclamazione  del risultato.
  4. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e conseguenti  atti  di  indirizzo.
  5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
  6. Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

ART. 38 - ACCESSO AGLI ATTI

  1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse e diritto, compreso il diritto  di accesso civico semplice e generalizzato, secondo le disposizioni vigenti.
  2. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa dell’ente al fine di favorire la partecipazione  e di  assicurare l’imparzialità  e la trasparenza.
  3. Il Regolamento sull’accesso agli atti stabilisce le procedure e i tempi per l’esercizio del diritto di accesso.

ART. 39 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

  1. Gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.
  2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
  3. La pubblicazione degli atti del Comune viene effettuata all’Albo Pretorio.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE CAPO I - UFFICI

ART. 40 - PRINCIPI

  1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
  2. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:
  1. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 41 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed, in conformità ai principi del presente Statuto, l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e il fabbisogno.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I  servizi  e  gli  uffici  operano  sulla  base  dell’individuazione  delle  esigenze  dei  cittadini, adeguando  costantemente la  propria  azione  amministrativa ed i  servizi  offerti, verificandone la  rispondenza  ai  bisogni  ed all’economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 42- REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

  1. Il Comune, attraverso il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme per il corretto funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi, nonché tra il Segretario comunale e gli organi di governo.
  2. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture   trasversali.
  3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.
  4. Nell’organizzazione degli Uffici per la copertura dei posti di responsabili dei Servizi o degli Uffici, è prevista la possibilità di ricorrere a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, anche mediante contratto a tempo determinato.

ART. 43 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

  1. L’Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
  1. garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
  2. curare costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;
  3. valorizzare le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente;
  4. promuovere l’impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
  5. tutelare la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 44 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi Uffici e Servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
  3. Ciascun dipendente è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale e  il  Responsabile  della struttura organizzativa presso cui presta servizio degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 45 - RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI

  1. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente, con responsabilità esterna.
  2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell’ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
  3. In particolare, spettano ai Responsabili degli uffici e servizi le seguenti attribuzioni:
  1. il ruolo di RUP;
  2. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, nonché delle Commissioni di gara e selettive;
  3. a stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale, nonché la responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e del patrimonio comunale;
  6. provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di  natura  discrezionale,  nel  rispetto  di  criteri  predeterminati  dalla  legge,  dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e il rilascio di titoli abilitativi;
  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  8. i decreti di esproprio e/o di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;
  9. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  10. il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni, e l’assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione; il responsabile del servizio  contabile  esprime  altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, previsti dalla legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni;
  11. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
  1. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nell’esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l’imparzialità, l’economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

ART. 46 - COLLABORAZIONI ESTERNE

  1. Con Regolamento possono essere previste collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  1. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento    economico.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 47 - SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Segretario è nominato dal Sindaco.
  2. Il  Consiglio  comunale  può  approvare  la  stipulazione  di  convenzioni  con  altri  Comuni  per  la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario.
  3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 48 - FUNZIONI

  1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l’attività. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l’attività, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per l’esecuzione delle delibere, compresi ordini di servizio.
  2. Il Segretario inoltre:
  1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione anche avvalendosi degli uffici; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;
  2. è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione;
  3. può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli Uffici e Servizi e per i dipendenti comunali allo scopo di garantire un’uniforme applicazione della  normativa  o  di assicurare il coordinamento dell’attività della struttura ovvero l’unitarietà dell’azione amministrativa;
  4. roga i contratti nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
  5. esprime di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi   rappresentativi;
  6. esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
  7. adotta  provvedimenti  di  mobilità  interna con l’osservanza delle modalità previste dalla contrattazione collettiva;
  8. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 49 - VICESEGRETARIO

  1. Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere il Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso del titolo di studio per l’accesso al concorso di Segretario  comunale.
  2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  3. Il Vicesegretario si attiene alle direttive impartite dal Segretario comunale.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 50 - PRINCIPI

  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e/o coprire servizi mancanti sul territorio comunale, nell’ambito delle proprie competenze.
  2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
  1. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

ART. 51 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

  1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l’accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire miglioramenti organizzativi.
  2. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

ART. 52 - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETÀ

  1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l’istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva lo Statuto, che regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
  2. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima, in conformità alla disciplina di settore.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

ART. 53 - CONVENZIONI E FORME AGGREGATIVE

  1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può secondo le disposizioni vigenti deliberare la  stipula  di  apposite  convenzioni  o  altre  forme  aggregative  con  altri  Comuni  e/o Enti  Pubblici  e/  altre Pubbliche Amministrazioni per  svolgere in  modo  coordinato  funzioni  e servizi  determinati.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme delle consultazioni fra enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 54 - ACCORDI DI PROGRAMMA

  1. L’Amministrazione comunale può concludere, secondo le disposizioni vigenti, appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di Amministrazioni statali e  di  altri  soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 55 - ORDINAMENTO

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie  e  trasferite.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 56 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

  1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
  2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, garantendo l’accesso ai servizi anche alle categorie più deboli.

ART. 57 - RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

  1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
  2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello  stesso  stabilite.
  3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 58 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

  1. Annualmente è verificato l’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto, ovvero valorizzati; i beni demaniali possono essere concessi in uso nel rispetto delle disposizioni vigenti.
  3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per l’estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche, salvo diverse destinazioni indicate nei titoli di provenienza.

ART. 59 - BILANCIO COMUNALE

  1. L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento  di  contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi contabili generali e dell’armonizzazione previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 60 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge.
  1. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

ART. 61 – ATTIVITÀ CONTRATTUALE

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni, nonché ad altri negozi non vietati dalla legge.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 62 - REVISORE DEI CONTI

  1. Il Consiglio comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
  2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
  3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
  5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
  6. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.
  7. Il Revisore è tenuto ad esprimere pareri, valutazioni, asseverazioni, attestazioni, certificazioni inerente gli atti da sottoporre agli organi del Comune.

ART. 63 - CONTROLLI INTERNI

  1. Il Comune, con adeguati strumenti e metodi, adotta un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’ente.
  2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell’azione amministrativa, da apposito regolamento.
  3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa o regolamentare.

TITOLO VIII – NORME FINALI

ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

  1. Il presente Statuto viene approvato dal Consiglio comunale ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.
  2. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

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