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Materia: Statuti
COMUNE DI DUE CARRARE (PADOVA)
Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30 settembre 2025
Approvazione delle modifiche allo Statuto Comunale del Comune di Due Carrare.
MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DEL COMUNE DI DUECARRARE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 30.09.2025
1. l’art. 9 “Albo Pretorio” è sostituito dal seguente: “1. Nell’albo pretorio online sono pubblicati gli atti e gli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il responsabile della pubblicazione ne cura e certifica l’avvenuta pubblicazione.”
2. al comma 2 dell’art. 14 “Istanze”, le parole “o dal Direttore Generale se nominato” sono soppresse;
3. l’art. 23 “Difensore civico” è abrogato;
4. all’art. 24 “Elezione, ruolo e funzioni”:
- è abrogato il secondo periodo del comma 1 “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.”
- al comma 2 dopo la parola “Giunta” è aggiunta la parola “comunale” e dopo “Consiglio” sono aggiunte le seguenti parole “comunale nella prima seduta sino all’eventuale nomina del Presidente”;
- al comma 3 è sostituito “da” con “dà”;
- è abrogato il comma 8;
5. al comma 1 dell’art. 25 “Attribuzioni di amministrazione e poteri di ordinanza”:
- alla lett. d) è abrogato l’inciso “e al Direttore Generale, se nominato,”;
- alla lettera m) dopo la parola “giorno,” è inserito l’inciso “, ove non sia stato eletto il Presidente”; 6. all’art. 26 “Attribuzioni di vigilanza”, comma 1, lett. b) è abrogato l’inciso “Direttore Generale, se nominato, e del”;
7. all’art. 29 “Funzioni e competenze”, comma 2, la lettera b) è sostituita da “agli atti di pianificazione finanziaria: il documento unico di programmazione, il programma delle opere pubbliche, il bilancio finanziario e il conto consuntivo;” e la lettera c) è sostituita da “agli atti di pianificazione urbanistica: il Piano di assetto del territorio (PAT) e i piani degli interventi”;
8. dopo l’art. 29 è inserito il seguente articolo:
Art. 29bis “Il Presidente del Consiglio comunale”
1. Il Presidente può essere eletto dal Consiglio nel suo seno nella prima seduta consiliare di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non venga eletto nella prima seduta, le funzioni previste al comma 4 sono svolte dal Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal consigliere anziano.
3. Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per l’elezione, su proposta di almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio, in conformità a quanto previsto dal regolamento:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede le sedute e ne dirige i lavori;
c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo se previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.
5. Il Presidente del Consiglio comunale esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.”
9. all’art. 31 “Prerogative e compiti dei consiglieri comunali” al comma 1 le parole “nel Comune in cui sono stati eletti” sono sostituite con “digitale indicando un indirizzo di posta certificata conformemente al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”;
10. all’art. 36 “Norme generali di funzionamento del Consiglio”:
- ai commi 2 e 4 la parola “Sindaco” è sostituita con “Presidente”;
- al comma 3 “la trattazione di tutte le materie demandate in via ordinaria ed esclusiva dalla legge alla competenza del consiglio stesso” è sostituito da “le linee programmatiche di mandato del Sindaco”;
- al comma 6 la parola “affisso” è sostituita con “pubblicato”;
11. all’art. 38 “Composizione e nomina”:
- al comma 2: dopo la parola “compatibilità” è aggiunto “, candidabilità”, sono soppresse le parole “e che non siano stati candidati all’elezione del consiglio in carica senza risultarne eletti”
- il comma 5 è abrogato;
12. all’art. 39 “Attribuzioni” sono disposte le seguenti modifiche:
- al comma 3 vengono soppresse le parole “del Direttore Generale,”;
- alla lett. b) le parole “annuale e pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al consiglio” sono sostituite da “finanziario e documento unico di programmazione da sottoporre al consiglio comunale”;
- alla lett. c) l’acronimo “P.R.G.” è sostituito da “Piano degli interventi”;
- alla lett. f) le parole “piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi – P.R.O. –“sono sostituite con “piano di attività e organizzazione – P.I.A.O. –“ e sono abrogate le parole “e al direttore generale, ove nominato,”;
- alla lett. n) le parole “alla concertazione” sono sostituite da “al confronto”;
- la lett. p) è abrogata;
- la lett. q) è abrogata;
- la lett. v) è sostituito l’acronimo “P.R.O.” con “D.U.P.”;
13. all’art. 41 “Dimissioni, cessazione e revoche”, al comma 2 le parole “articolo 15 comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990 numero 55 e sue modifiche” sono sostituite con “articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”;
14. all’art. 43:
- la rubrica “Il Segretario Comune, il Direttore Generale e i Responsabili dei Servizi” è sostituita da “Il Segretario Comune e i Responsabili dei Servizi”;
- i commi 3 e 4 sono abrogati;
- al comma 6 sono soppresse le parole “, del Direttore generale” e “, mediante affissione”;
15. dopo l’art. 44 è inserito il seguente articolo:
Art. 44bis “Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e collaborazioni esterne”
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ai sensi dell'’art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.
4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione e/o dirigenziali a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
16. all’art. 45 il termine “handicaps” è sostituito con “disabilità”;
17. all’art. 58 comma 1 le parole “il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale” sono sostituite con “il bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione”;
18. all’art. 63, sono disposte le seguenti modifiche:
- al comma 1 la parola “elegge” è sostituita da “nomina”
- il comma 2 è sostituito con il seguente: “L’organo di revisione dura in carica tre anni e non è rieleggibile. Non è revocabile, salvo che non adempia al suo incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.”
- al comma 4 le parole “i revisori hanno” sono sostituite con “il revisore ha”;
- al comma 5 è sostituito con il seguente: “Il revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde delle loro attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.”;
- al comma 6 è abrogato l’inciso “da apposita convenzione sulla scorta”
19. all’art. 68 “Entrata in vigore”, al comma 1 la parola “affisso” è sostituita con “pubblicato”
Il Sindaco Davide Moro Il Segretario Miriam Ravazzolo
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