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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 15 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2024 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Ordinanza n. 7 del 22 ottobre 2025
O.C.D.P.C. n. 1093 del 30/07/2024 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024". Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni al Soggetto Attuatore per il Settore contributi ai privati, approvazione modulistica per attività istruttoria e assegnazione delle risorse a favore dei cittadini privati. Rinvio procedimento attività economiche-produttive.
IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO che:
VISTE
RICORDATO CHE i Soggetti Attuatori, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale, regionale, sulla base di apposita motivazione rappresentata al Commissario delegato, possono avvalersi delle deroghe previste all’art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’O.C.D.P.C. n. 1093/2024 e che ai Direttori regionali delle strutture di cui si avvale il Commissario delegato compete la responsabilità dei procedimenti, del coordinamento degli uffici e del personale impiegato per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate;
CONSIDERATO che l’art. 4 comma 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1093/2024 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti Attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;
DATO ATTO che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 120388 del 10/03/2025, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1093/2024;
RITENUTO di destinare parte delle risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D. Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’attribuzione di funzioni al Soggetto Attuatore per il Settore contributi alle attività economiche-produttive, l’approvazione della modulistica e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive, così come l’Ordinanza commissariale n. 01 del 06/08/2024 ha rimandato a successiva Ordinanza commissariale l’individuazione del soggetto a cui affidare l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di Stato” e del regime “de minimis” per quanto riguarda le attività economiche-produttive;
CONSIDERATO di dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 3, dell’O.C.D.P.C n. 1093/2024, così come risulta dalle ricognizioni svolte a cura del Soggetto Attuatore per il Settore contributi ai privati e alle attività economico-produttive in merito al patrimonio privato per gli eventi di cui all’O.C.D.P.C n. 1093/2024 inviate dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 120388 del 10/03/2025, riportate nell’elenco di cui all’Allegato A per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari;
DATO ATTO CHE le risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025, afferenti alla contabilità speciale n. 6454, intestata “SOGGETTO ATTUATORE OCDPC 1093-2024 ZONA VENETO”, risultano sufficienti a dare copertura, nel limite massimo, per una percentuale corrispondente al 100 per cento degli importi indicati, all’intero fabbisogno segnalato per l’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 01 del 06/08/2024 che ha individuato il Dott. Carlo Rapicavoli, direttore di ANCI VENETO, quale Soggetto Attuatore per il SETTORE CONTRIBUTI AI PRIVATI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE (d’ora in poi ANCI Veneto) a cui affidare, in collaborazione, ove necessario, con gli Enti locali interessati, le attività legate:
- alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi (lett. c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);
- ai fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (lett. e) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);
RITENUTO, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento alle amministrazioni comunali interessate l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo ad ANCI VENETO il compito di comunicare ai beneficiari di cui all’Allegato A) al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi, avvalendosi dei comuni interessati;
RITENUTO ALTRESÌ, come previsto dalla nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali;
RITENUTO, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che il Soggetto Attuatore, ANCI Veneto, con possibilità di avvalersi dei comuni interessati, dovrà accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata per i nuclei familiari:
- che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
- che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento sia ripreso, o proseguito;
- nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
- che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interni o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
- la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e, eventualmente, da integrarsi anche attraverso la produzione di adeguato materiale fotografico;
- la conformità, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
- la dichiarazione dell’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente Ordinanza;
CONSIDERATO CHE:
RICORDATO che i Comuni competenti dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;
VALUTATO:
CONSIDERATO di riepilogare le principali scadenze stabilite con il presente provvedimento:
TENUTO IN CONSIDERAZIONE CHE i contributi di cui al comma 3 dell’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 1093/2024, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
DATO ATTO:
VISTI:
D I S P O N E
ART. 1 (Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 (Presa d’atto dello stanziamento di ulteriori risorse)
1. Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025, si prende atto dello stanziamento di ulteriori risorse pari a Euro 40.510.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo decreto legislativo.
ART. 3 (Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)
1. Le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 sono parzialmente destinate a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessata dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento, in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato.
2. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 8 comma 3 - dell’O.C.D.P.C. n. 1093/2024 come risultanti dall’Allegato A), per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento.
ART. 4 (Attribuzione di funzioni e deroghe alle amministrazioni comunali interessate e al Soggetto Attuatore per il settore contributi ai privati)
1. Il Soggetto Attuatore per il settore contributi ai privati ANCI Veneto provvederà a dare comunicazione ai beneficiari di cui all’Allegato A) al presente provvedimento, entro 15 giorni dalla data della presente ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi, avvalendosi dei comuni interessati. Alle amministrazioni comunali interessate è attribuita la funzione di espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno. ANCI Veneto provvederà a trasmettere al Commissario delegato le risultanze istruttorie complessive, al fine dell’adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione in contabilità speciale.
2. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, come disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.
ART. 5 (Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)
1. Le istanze di erogazione del contributo da parte dei privati di cui agli elenchi contenuti nell’allegato A dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione comunale interessata, a mano o a mezzo PEC, entro 60 giorni dall’avvio della procedura da parte di Anci Veneto, attraverso la compilazione del modulo Allegato C), corredate da eventuale documentazione fotografica, se in possesso.
Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 15 giorni.
2. Entro i successivi 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo concedibile calcolato tra il minor valore di quanto rendicontato e documentato e quanto approvato con il presente provvedimento, trasmettendo al Soggetto Attuatore l’elenco dei contributi liquidabili, come da modello Allegato B) al presente provvedimento.
3. Il Soggetto Attuatore ANCI Veneto provvederà a trasmettere al Commissario delegato, entro 15 giorni dalla scadenza ultima fissata per i comuni, il riepilogo complessivo dei contributi concedibili, al fine di poter procedere alla programmazione ed impegno delle risorse necessarie a ristorare i privati di cui all’Allegato B).
4. Il Commissario delegato provvederà all’adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi.
5. Una volta erogate le somme alle amministrazioni comunali, le stesse dovranno trasferirle ai beneficiari entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse e trasmettere al Commissario delegato, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.
ART. 6 (Approvazione della modulistica)
1. Sono approvati il modulo di “istanza di erogazione del contributo”, come da Allegato C parte integrante del presente provvedimento, e “l’elenco di contributi liquidabili” Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
ART. 7 (Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)
1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti riferiti ai nuclei familiari:
- che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento, sia ripreso o proseguito;
- che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interni o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
- la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
- la conformità sia al momento dell’evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
- l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza.
ART. 8 (Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)
1. L’impegno e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive è rinviato a successivo provvedimento.
ART. 9 (Disposizioni sui controlli)
1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla dall’effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.
3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990).
ART. 10 (Norme di rinvio)
1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze Commissariali nonché i provvedimenti emanati dal Commissario Delegato.
2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, conformemente a quanto già disposto con la nota circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.
4. Si stabilisce di rinviare a successivo provvedimento l’impegno e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive.
3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
ART. 11 (Pubblicazione e comunicazione)
1. La presente Ordinanza Commissariale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e trasmessa al Soggetto Attuatore per il seguito di competenza.
Il Commissario delegato dott. Luca Marchesi
(seguono allegati)
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