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Bur n. 146 del 31 ottobre 2025


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 23 al 24 SETTEMBRE 2024 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Ordinanza n. 4 del 22 ottobre 2025

O.C.D.P.C. n. 1131 del 27/02/2025 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona". Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori per il Settore contributi ai privati, approvazione modulistica per attività istruttoria e assegnazione delle risorse a favore dei cittadini privati. Rinvio procedimento attività economiche-produttive.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

  • dal 23 al 24 settembre 2024 il territorio regionale, i in particolare i comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e a edifici pubblici e privati e hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
  • il Presidente della Giunta Regionale, valutata la straordinarietà degli eventi, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 13/2022 con DPGR n. 92 del 24/09/2024;
  • con nota prot. n. 606610 del 29/11/2024, integrata con successiva nota prot. n. 658160 del 27/12/2024, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito della puntuale ricognizione dei danni svolta dagli uffici regionali della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile la relazione tecnica dalla quale emerge un totale complessivo stimato di Euro 40.448.530,71 (Euro 40.413.244,04 per danni al patrimonio pubblico, Euro 35.286,67 per il Volontariato di protezione civile);
  • con Delibera (D.C.M.) del 28 gennaio 2025, pubblicata nella G.U. serie generale n. 51 del 3 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e, per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, ha stanziato 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. lgs. 1/2018;
  • successivamente, con Ordinanza (O.C.D.P.C.) n. 1131 del 27/02/2025, pubblicata sulla G.U. n. 56 dell’8 marzo 2025, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa intesa della Regione del Veneto, ha nominato il Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, dott. Nicola Dell’Acqua, quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;
  • con Delibera del 30 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025, il Consiglio dei Ministri ha integrato quanto già stanziato con DCM del 28/01/2025 di Euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D. lgs. 1/2018 per le misure di cui alle lettere b) e c) e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA

  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’11/03/2025 con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025, sono stati individuati e nominati i Soggetti Attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati e le strutture e gli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di cui avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini dell’esecuzione delle attività necessarie alla gestione e al superamento dello stato di emergenza e con la quale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025, ha individuato le unità a supporto delle attività del Commissario stesso e dei Soggetti Attuatori;

RICORDATO CHE i Soggetti Attuatori, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale, regionale, sulla base di apposita motivazione rappresentata al Commissario delegato, possono avvalersi delle deroghe previste all’art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025 e che ai Direttori regionali delle strutture di cui si avvale il Commissario delegato compete la responsabilità dei procedimenti, del coordinamento degli uffici e del personale impiegato per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1131/2025 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i Soggetti Attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;

DATO ATTO che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 50950 del 06/06/2025, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1131/2025;

RITENUTO di destinare parte delle risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D. Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive;

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori per il Settore contributi alle attività economiche-produttive, l’approvazione della modulistica e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive, così come l’Ordinanza commissariale n. 01 dell’11/03/2025 ha rimandato a successiva Ordinanza commissariale l’individuazione del soggetto a cui affidare l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di Stato” e del regime “de minimis” per quanto riguarda le attività economiche-produttive;

CONSIDERATO di dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 3, dell’O.C.D.P.C n. 1131/2025, così come risulta dalle ricognizioni svolte in merito al patrimonio privato per gli eventi di cui all’O.C.D.P.C n. 1131/2025 inviate dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 50950 del 06/06/2025, riportate nell’elenco di cui all’Allegato A per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari;

DATO ATTO CHE le risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025, afferenti alla contabilità speciale n. 13070, intestata “SOGGETTO ATTUATORE OCDPC 1131-2025 ZONA VENETO”, risultano sufficienti a dare copertura, nel limite massimo, per una percentuale corrispondente al 100 per cento degli importi indicati, all’intero fabbisogno segnalato per l’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 01 del 11/03/2025 che ha individuato i SINDACI dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona quali Soggetti Attuatori ai quali affidare le attività legate:

- alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi (lett. c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);

- ai fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (lett. e) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);

RITENUTO, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento alle amministrazioni comunali interessate l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo agli stessi il compito di comunicare ai beneficiari di cui all’Allegato A al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi;

RITENUTO ALTRESÌ, come previsto dalla nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali;

RITENUTO, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che i Soggetti Attuatori dovranno accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata per i nuclei familiari:

- che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;

- che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento sia ripreso, o proseguito;

- nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;

- che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interni o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;

- la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed, eventualmente, da integrarsi anche attraverso la produzione di adeguato materiale fotografico;

- la conformità, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;

- la dichiarazione dell’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente Ordinanza;

RITENUTO

  •  che i Soggetti Attuatori ai quali sono state affidate le attività legate alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi (lett. c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018) provvederanno, entro 15 giorni dalla data della presente ordinanza, a dare comunicazione ai beneficiari di cui all’Allegato A al presente provvedimento dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi;
  •  di stabilire che le domande di richiesta dell’erogazione del contributo con la relativa documentazione di rendicontazione debbano essere presentate, a mano o a mezzo PEC, entro 60 giorni dall’avvio della procedura da parte dei Soggetti Attuatori, con possibilità, da parte del cittadino, di chiedere una eventuale proroga fino ad un massimo di 15 giorni all’amministrazione comunale interessata;
  •  che le amministrazioni comunali, Soggetti Attuatori, dovranno verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando l’importo del contributo concedibile con proprio provvedimento entro i successivi 60 giorni, trasmettendolo al Commissario delegato corredato dall‘elenco di contributi concedibili a favore dei cittadini privati, come da modello Allegato B alla presente Ordinanza;

RICORDATO che i Comuni competenti, Soggetti Attuatori, dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;

RITENUTO

  • di approvare il modulo “richiesta di erogazione del contributo”, come da Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilato dai beneficiari e trasmesso ai Comuni Soggetti Attuatori entro 60 giorni dalla data dell’Ordinanza, ai fini dell’emanazione del provvedimento di determinazione del contributo;
  • di approvare il modulo “elenco di contributi liquidabili”, come da Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, con i quali le amministrazioni comunali, Soggetti Attuatori, dovranno inviare al Commissario delegato l’elenco dei contributi concedibili a favore dei cittadini privati, ai fini della successiva adozione dei provvedimenti di liquidazione, che verranno successivamente trasmessi alle amministrazioni comunali interessate ai fini dell’erogazione delle somme spettanti ai beneficiari;

CONSIDERATO di riepilogare le principali scadenze stabilite con il presente provvedimento:

  • 15 giorni dalla data della presente ordinanza per l’avvio del procedimento da parte delle Amministrazioni Comunali, Soggetti Attuatori;
  • 60 giorni dall’avvio del procedimento per la presentazione della documentazione da parte dei cittadini ai Comuni;
  • 15 giorni di eventuale proroga richiedibili dai cittadini ai Comuni;
  • 60 giorni per l’istruttoria, la determinazione del contributo concedibile e la trasmissione della documentazione da parte dei Comuni al Commissario delegato;

CONSIDERATO CHE i contributi di cui al comma 3 dell’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;

RITENUTO, PERTANTO, di:

  • prendere atto dello stanziamento di ulteriori risorse pari a Euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo decreto legislativo;
  • di destinare parte delle risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive;

VISTI:

  • il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i.;
  • la L.R. 13/2022 “Disciplina delle attività di protezione civile”;
  • il D.P.G.R. n. 92/2024;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2025;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2025;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’11 marzo 2025;

D I S P O N E

ART. 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Presa d’atto dello stanziamento di ulteriori risorse)

1. Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025, si prende atto dello stanziamento di ulteriori risorse pari a Euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo decreto legislativo.

ART. 3
(Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)
    

1. Le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/07/2025 sono parzialmente destinate a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessata dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento, in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato.

2. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 8 comma 3 - dell’O.C.D.P.C. n. 1131/2025 come risultanti dall’Allegato A, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento.

ART. 4
(Attribuzione di funzioni e deroghe alle amministrazioni comunali interessate in qualità di Soggetti Attuatori per il settore contributi ai privati)

1. Le Amministrazioni comunali, Soggetti Attuatori, provvederanno a dare comunicazione ai beneficiari di cui all’Allegato A al presente provvedimento, entro 15 giorni dalla data della presente ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi. Alle amministrazioni comunali interessate è attribuita la funzione di espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno. I Soggetti Attuatori provvederanno a trasmettere, entro 15 giorni, al Commissario delegato le risultanze istruttorie complessive, al fine dell’adozione dei provvedimenti di liquidazione.

2. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, come disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

ART. 5
(Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)

1. Le istanze di erogazione del contributo da parte dei privati di cui agli elenchi contenuti nell’Allegato A dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione comunale interessata, a mano o a mezzo PEC, entro 60 giorni dall’avvio della procedura, attraverso la compilazione del modulo Allegato C, corredate da eventuale documentazione fotografica. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 15 giorni.

2. Entro i successivi 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo concedibile calcolato tra il minor valore di quanto rendicontato e documentato e quanto approvato con il presente provvedimento, trasmettendo al Commissario delegato l’elenco dei contributi liquidabili, come da modello Allegato B al presente provvedimento.

3. I Soggetti Attuatori provvederanno a trasmettere al Commissario delegato, entro 15 giorni, il riepilogo complessivo dei contributi concedibili, al fine di poter procedere alla programmazione ed impegno delle risorse necessarie a ristorare i privati di cui all’Allegato B.

4. Il Commissario delegato provvederà all’adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi.

5. Una volta erogate le somme alle amministrazioni comunali, le stesse dovranno trasferirle ai beneficiari entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse e trasmettere al Commissario delegato, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.

ART. 6
(Approvazione della modulistica)

1. Sono approvati il modulo di “istanza di erogazione del contributo”, come da Allegato C parte integrante del presente provvedimento, e “l’elenco di contributi liquidabili” Allegato B parte integrante del presente provvedimento.

ART. 7
(Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)

1. Il Comune Soggetto Attuatore dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti per i nuclei familiari:

- che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;

- che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento, sia ripreso o proseguito;

- nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;

- che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interni o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;

- la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;

- la conformità sia al momento dell’evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;

- l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza.

ART. 8
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)

1. Si stabilisce di rinviare a successivo provvedimento l’impegno e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive.

ART. 9
(Disposizioni sui controlli)

1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.

2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.

3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990).

ART. 10
(Norme di rinvio)

1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze Commissariali nonché i provvedimenti emanati dal Commissario Delegato.

2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, conformemente a quanto già disposto con la nota circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

4. Si stabilisce di rinviare a successivo provvedimento l’impegno e l’assegnazione delle risorse a favore delle attività economiche-produttive;

3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 11
(Pubblicazione e comunicazione)

1. La presente Ordinanza Commissariale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e trasmessa ai Soggetti Attuatori per il seguito di competenza.

Il Commissario delegato Dott. Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

OCDCP_1131__All_A_-_Elenco_privati_568274.pdf
OCDPC_1131_All_B_-_Priv_568274.pdf
OCDPC_1131_All_C_-_Mod_richiesta_erogazione_568274.pdf

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