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Bur n. 140 del 17 ottobre 2025


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

SNAM RETE GAS SPA, SAN DONATO MILANESE (MILANO)

Decreto n. 31 del 5 settembre 2025

Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera denominata riassetto rete di Martellago-Scorzè e metanodotti ad essa collegati e dismissione e rimozione associata ai tratti di metanodotto che saranno messi fuori esercizio, in seguito alla posa delle nuove condotte, nei comuni di Martellago, Noale, Salzano e Scorzè, tratti in comune di Martellago (VE) - var. (4500290) der. Martellago-Scorzè per all. comune di Scorzè dn 200 (8"), dp 64 bar - c.t. 4500290 - c.v. 9115144.

IL DIRIGENTE DELEGATO da SNAM RETE GAS S.p.A.

VISTA la Determinazione n. 460 del 19/02/2025 emessa dalla Città Metropolitana di Venezia - Area uso e assetto del territorio - Servizio uso e assetto del territorio, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera denominata Riassetto Rete di Martellago-Scorzè e metanodotti ad essa collegati e dismissione e rimozione associata ai tratti di metanodotto che saranno messi fuori esercizio, in seguito alla posa delle nuove condotte, nei comuni di Martellago, Noale, Salzano e Scorzé;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all’articolo 6, Snam Rete Gas S.p.A. è stata delegata, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi degli artt. 6, comma 9 bis e 52-sexies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell’opera “Riassetto rete di Martellago-Scorzè e metanodotti ad essa collegati”;

CONSIDERATO che con il medesimo decreto è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento coattivo ed è stata autorizzata l’occupazione temporanea, asservimento, diritto di superficie, esproprio e servitù di passo dei beni interessati dall’opera, indicati negli allegati al progetto approvato;

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l’ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che le opere da realizzare sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), tipologia riportata nel D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29.07/2021 n. 108 e comprese nella rete regionale dei metanodotti (ex art. 9 D.lgs.164/2000), finalizzate a trasportare i volumi previsti e migliorare la flessibilità del sistema di trasporto aumentando l’affidabilità della rete sul mercato civile e industriale del gas;

CONSIDERATO che l’opera, nonché tutte le opere comprese nel progetto autorizzato, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) art. 7-bis comma 2-bis per come novellato dall’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021 n. 108;

VISTA l’istanza, acquisita agli atti di questa Unità di Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction &   Solutions - Ufficio Espropri (di seguito Unità PES&SINF) con Prot. 2025/0726 del 18.07.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Rubano (PD) - Progetto Infrastrutture Nord Orientali - NOR – Via Mazzini, 38/D, ha chiesto, relativamente all’opera denominata “Riassetto Rete di Martellago-Scorzè e metanodotti ad essa collegati e dismissione e rimozione associata ai tratti di metanodotto che saranno messi fuori esercizio, in seguito alla posa delle nuove condotte, nei comuni di Martellago, Noale, Salzano e Scorzè, tratti in Comune di Martellago (VE) - VAR. (4500290) DER. MARTELLAGO-SCORZE' PER ALL. COMUNE DI SCORZE' DN 200 (8"), DP 64 BAR - C.T. 4500290 - C.V. 9115144” ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di MARTELLAGO (VE) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’imposizione di una servitù di metanodotto a peso dei terreni di cui all’elenco allegato, identificati con tratteggio di colore rosso la servitù di metanodotto nel piano particellare in scala 1:2000 allegato;

b) ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. l’occupazione temporanea sui terreni, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1:2000 allegato;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

RITENUTO CHE

- l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto - l’occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a. ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b. sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità PES&SINF protocollo n. ENGCOS/PES&SINF/0934/ZAB;

VISTI

- l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52 – quater D.P.R. 327/01, l’emanazione della citata determinazione del 19.02.2025 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di MARTELLAGO (VE) interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Riassetto Rete di Martellago-Scorzè e metanodotti ad essa collegati e dismissione e rimozione associata ai tratti di metanodotto che saranno messi fuori esercizio, in seguito alla posa delle nuove condotte, nei comuni di Martellago, Noale, Salzano e Scorzè, tratti in Comune di Martellago (VE) - VAR. (4500290) DER. MARTELLAGO-SCORZE' PER ALL. COMUNE DI SCORZE' DN 200 (8"), DP 64 BAR - C.T. 4500290 - C.V. 9115144” e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2

L’asservimento dei terreni, sottoposti alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A. Progetto Infrastrutture Nord Orientali - NOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevedono quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, dove espressamente indicato negli elenchi allegati;

- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 11,50 (undici/50) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l’occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell’area necessaria all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del metanodotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al metanodotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del metanodotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all’articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto Infrastrutture Nord Orientali - NOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all’articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto Infrastrutture Nord Orientali - NOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria  dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions - Ufficio Espropri, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Nord Orientali - NOR – Via Mazzini, 38/D – 35030 Rubano (PD) -  PEC: ingcos.nor@pec.snam.it - l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto, occupazione temporanea e danni. Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile – su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione dell’opera, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions - Ufficio Espropri, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell’Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Elenco ditte:

Comune di Martellago – VE – C.T.  9115144

- Fg. 1 mapp.709-706-707-708-105-292-293-711-291: superficie da asservire mq. 6302, superficie da occupare mq. 4561; di proprietà della ditta BORTOLATO SILVIO (prop. 1/1), per l’indennità totale di €. 14.185,25;

- Fg. 1 mapp.712-107: superficie da asservire mq. 1169, superficie da occupare mq. 2003; di proprietà della ditta BORTOLATO wILLY (prop. 1/1), per l’indennità totale di €. 3.723,70;

- Fg. 1 mapp.855: superficie da asservire mq. 4252, superficie da occupare mq. 4750; di proprietà della ditta PETTENO’ DANIELA (prop. 1/2), BUSATO VITTORINO (prot. 1/2) per l’indennità totale di €. 11.092,45;

- Fg. 1 mapp.163: superficie da asservire mq. 51, di proprietà della ditta PAVAN ATTILIO (prop. 1000/1000), per l’indennità totale di €. 56,10.

Il Dirigente Delegato da Snam Rete Gas S.p.A. ing. Giuliana Agata Garigali

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