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Bur n. 117 del 29 agosto 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI VELO D'ASTICO (VICENZA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 2025

Statuto Comunale modificato.

Approvazione:
Delibere di Consiglio Comunale
36 del 12 Giugno 1991 e 54 del 30 Settembre 1991

Modifica:
Delibere di Consiglio Comunale
24 del 18 Luglio 2013 e 18 del 28 Luglio 2025


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Oggetto dello Statuto

  1. Il presente Statuto rappresenta la massima espressione di autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto.
  2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Articolo 2
Finalità ed obiettivi dell’azione comunale

  1. Il Comune di Velo d'Astico svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
  2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
  3. Il Comune di Velo d'Astico si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
    1. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
    2. la tutela e lo sviluppo delle attività economiche sociali, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita anche attraverso una politica che valorizzi la famiglia e consenta ai residenti di rimanere nel territorio di origine;
    3. la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale;
    4. la realizzazione di obiettivi che permettano all'anziano, allo svantaggiato, al portatore di handicap, di sentirsi protagonisti mettendo a frutto l'esperienza e la capacità degli stessi anche attraverso iniziative di servizio sociale che permetta loro di rimanere il più possibile ancorati al proprio ambiente di vita;
    5. la diffusione della cultura della pace, della cooperazione tra i popoli e del rispetto dei diritti umani nella loro più ampia espressione.
    6.   il Comune di Velo d'Astico riconosce il valore fondamentale della famiglia e le pari opportunità tra uomo e donna nella Società e nel mondo del lavoro. In particolare, nei casi previsti dalla vigente normativa e legislazione, garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Articolo 3
Collaborazione

  1. Il Comune prima di assumere e di disciplinare l'esercizio delle funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini.
  2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Articolo 4
Stemma e gonfalone

  1. Lo stemma del Comune è descritto come di seguito:
    d’azzurro, alla vela triangolare di argento, caricata da due pali di rosso, essa vela gonfia e con il vertice all’ingiù a sinistra, appesa al pennone di nero posto in fascia, esso pennone issato con due sartie di nero sull’albero dello stesso, fondato sulla pianura di argento, fluttuosa di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
  2.   Il gonfalone del Comune è costituito da: un labaro che rappresenta lo stemma del Comune.
  3.   L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

TITOLO II
IL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 5
Sede Municipale

  1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
  2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo nell'ambito del territorio comunale. La decisione deve essere adeguatamente motivata e pubblicizzata.

Articolo 6
Frazioni comunali

  1. Le frazioni esistenti nel Comune di Velo d'Astico sono le seguenti: Lago, Meda, Seghe.
  2. Anche agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Capo I
Il Consiglio comunale

Sezione I
I Consiglieri comunali

Articolo 7
Diritti e poteri dei consiglieri

  1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
    1. il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
    2. la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
    3. il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
    4. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
    5. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Articolo 8
Doveri dei consiglieri comunali

  1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni delle quali siano membri.
  3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.
  4. La giustificazione dell’assenza dalla seduta del Consiglio deve essere comunicata al Sindaco o al Segretario Comunale prima dell’inizio della seduta stessa, anche tramite altro Consigliere Comunale.
  5. I Consiglieri Comunali non possono ricoprire cariche di Presidente o Vice Presidente od Amministratore Delegato di Associazioni, Enti o organi similari, in presenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. E’ consentita qualsiasi altra forma di partecipazione.

Articolo 9
Gruppi consiliari

  1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, ed eleggono il loro capogruppo.
  2. I consiglieri che non abbiano fatto dichiarazione di appartenenza ad un gruppo o che non appartengono a nessun gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.
  3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.
  4. Si possono costituire nuovi Gruppi consiliari con denominazione propria solo con la presenza di almeno due Consiglieri.
  5. Qualora un Consigliere esca dal gruppo di appartenenza confluirà in un Gruppo consiliare già esistente o nel Gruppo misto. Anche il Gruppo misto elegge un proprio capogruppo.
  6. Nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, la denominazione originale del gruppo segue il candidato Sindaco salvo sia egli stesso a rinunciarvi. Tale privilegio non si trasmette al primo degli eletti in lista in caso di dimissioni del candidato Sindaco.

Articolo 10
Dimissioni dei consiglieri

  1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere formulate per iscritto, presentate personalmente o tramite delega autenticata ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.
  2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con separata deliberazione seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
  3. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni contestuali dalla carica di consigliere della metà più uno dei membri assegnati, non computando fra essi il Sindaco.

Sezione II
Disciplina del consiglio comunale

Articolo 11
Convocazione del Consiglio Comunale

  1. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

Articolo 12
Ordine del giorno delle sedute

  1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno dandone altresì la massima divulgazione.
  2. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
  3. Il Consiglio può votare mozioni d’ordine e d’indirizzo secondo le forme e i modi previsti dal Regolamento e, in riferimento ad oggetti iscritti all’ordine del giorno della seduta o su importanti argomenti di viva attualità, documenti politici o documenti d’indirizzo per il Sindaco e la Giunta.

Articolo 13
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
  2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
  3. Il regolamento può stabilire le modalità e la durata degli interventi dei consiglieri.

Articolo 14
Voto palese e segreto

  1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
  2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese, stabilirà altresì i casi di votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 15
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

  1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente la metà dei Consiglieri in carica e in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri.
  2. In entrambe le situazioni, nella computazione dei Consiglieri non deve essere conteggiato il Sindaco.

Articolo 16
Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

  1. Le maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere sono previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Articolo 17
Astenuti e schede bianche e nulle

  1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
  2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
  3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
  4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto non si tiene conto degli astenuti ai sensi del comma 1 e 2.
  5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
  6. Nel caso di votazione segreta, i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale e si computano, invece, nel quorum strutturale, ai fini della validità della seduta.

Articolo 18
Consigliere Anziano

  1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale consigliere quello che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
  2. La cifra individuale è costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza.

Articolo 19
Disposizioni generali sulle commissioni consiliari comunali

  1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
  2. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale.
  3. La commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
  4. Il Consiglio Comunale altresì può istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
  5. Possono far parte delle commissioni di cui al presente articolo esclusivamente i Consiglieri comunali.
  6. Il regolamento disciplinerà i poteri, le competenze e la composizione ed il funzionamento delle Commissioni comunali.
  7. Le commissioni eventualmente nominate, ove possibile e senza carattere di obbligatorietà, potrebbero avere la presenza di entrambi i sessi per pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 20
Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

  1. Il Consiglio istituisce una commissione consigliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
  2. Anche per la Commissione suddetta vale quanto esplicitato nei commi dell’art. 19 del presente Statuto.

Articolo 21
Regolamento interno

  1. Il Consiglio deve dotarsi di apposito regolamento che disciplini il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio stesso.

Capo II
La Giunta

Sezione I
Formazione della Giunta

Articolo 22
Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla Legge per la classe demografica del Comune di Velo d'Astico, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni o alla nomina. Nella Giunta è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi sulla base dei principi di cui alla Legge 23.11.2012, n.215.
  2. Possono far parte della Giunta anche i cittadini non candidati alle ultime elezioni, ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
  3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 23
Assessori esterni al Consiglio

  1. Non possono essere nominati Assessori esterni gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
  2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
  3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Sezione II
Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Articolo 24
Attribuzioni e competenze della Giunta

  1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune.
  2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.
  3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
  4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza ed opera soltanto attraverso deliberazioni collegiali.
  5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo.
  6. La Giunta Comunale ha la competenza residuale per quelle materie che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Consiglio, del Segretario e dei dirigenti; in particolare nelle seguenti materie:
    1. la predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
    2. la disciplina del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
    3. la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
    4. le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica Consiliare nei termini di legge;
    5. la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
    6. le determinazioni in materia di toponomastica;
    7. l’indizione di manifestazioni e di incontri pubblici;
    8. i criteri di erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
    9. l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
    10. le autorizzazioni ai responsabili degli uffici a stare in giudizio e a transare fissandone i modi e i criteri;
    11. i contratti di locazione e concessione di beni comunali, anche pluriennali.

Articolo 25
Adunanze e deliberazioni

  1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
  2. Le riunioni, non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
  3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
  4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Capo III
Il Sindaco

Articolo 26
Funzioni del Sindaco

  1. Il Sindaco:
    1. ha la rappresentanza generale del Comune;
    2. detta gli indirizzi generali dell’azione politico-amministrativa della Giunta promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;
    3. indirizza gli Assessori e gli organi burocratici, promuovendo le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
    4. nomina la Giunta e può revocarne i componenti;
    5. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale;
    6. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari del Comune;
    7. promuove la conclusione di accordi di programma;
    8. determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei  criteri stabiliti dalla legge;
    9. convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
    10. acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente informazioni ed atti anche riservati;
    11. esercita la funzione di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
    12. sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Articolo 27
Il Vice Sindaco

  1. Il Sindaco designa fra gli assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.
  2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire da quello con maggiore anzianità, determinata precedentemente dal Sindaco.
  3.   Nel caso di assenza del Sindaco superiore ai sei mesi, il Vice Sindaco comunica la situazione al Consiglio Comunale, per una necessaria valutazione.

Articolo 28
Incarichi e deleghe agli Assessori e ai Consiglieri

  1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.
  2. Il Sindaco può delegare agli assessori materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza, ma comunque con delega specifica.
  3. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.
  4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
  5. Il Sindaco può conferire incarichi a singoli consiglieri comunali con riferimento a determinate materie definite in maniera chiara e puntuale, nell’ambito delle quali il Consigliere incaricato collabora e fa riferimento al Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando allo stesso proposte e soluzioni, escludendo, nel contempo, l’assunzione di atti a rilevanza esterna.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 29
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

  1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, alla partecipazione ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. Tale regolamento prevede e disciplina i casi e le modalità di comunicazione dell'avvio al procedimento ai soggetti interessati, riconosce agli stessi la facoltà di intervento, di presentare memorie e documenti nonché di prendere visione e di ottenere copie degli atti e dei documenti in possesso del Comune; tale regolamento è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241.
  2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge, n. 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile e determinerà per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Articolo 30
Valorizzazione del libero associazionismo

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
  2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
  5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
  6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
  7. Le associazioni di cui ai commi precedenti e per i fini ivi previsti, possono chiedere di essere iscritte nell’albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale, secondo i requisiti e le modalità previsti dal Regolamento.

Articolo 31
Consultazione della popolazione del Comune

  1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
  2. La consultazione viene promossa dal Consiglio Comunale oppure può essere richiesta da almeno il 25 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune, parte di essa, oppure singole categorie o gruppi sociali.
  4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
  5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Articolo 32
Referendum consultivo

  1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica, e deve essere volto a modificare o ad abrogare un’iniziativa già assunta dagli organi di governo del Comune.
  3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
    1. tributi e tariffe;
    2. provvedimenti a contenuto vincolato definito da legge statali o regionali;
    3. elezioni, designazioni revoche o decadenze, i provvedimenti che il Comune deve adottare entro termini fissati dalla legge, il personale, i bilanci e i conti consuntivi.
  4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 25 per cento di cittadini elettori residenti nel Comune.
  6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
  7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Articolo 33
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

  1. Il Comune può promuovere o riconoscere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di frazione, per la gestione di servizi di rilevanza sociale.
  2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
  3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi,
  4. La selezione alla carica avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Articolo 34
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

  1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
    In particolare possono essere avanzate:
    1. istanze, che devono riguardare iniziative degli organi di governo comunale e devono essere volte ad impedire o a modificare tali iniziative;
    2. petizioni, che servono ad invitare gli organi di governo comunale ad assumere iniziative nei confronti di specifiche situazioni;
    3. proposte di deliberazione.
  2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al Consiglio Comunale in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
  4.   Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei casi che a giudizio della Giunta sia ritenuto di interesse collettivo.
  5. Qualora le istanze e le petizioni siano sottoscritte da almeno cinquanta cittadini, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio Comunale.
  6. Le proposte di deliberazione debbono essere sottoscritte da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali e vanno votate in Consiglio Comunale entro tre mesi dalla loro presentazione.

Articolo 35
Difensore civico pluricomunale

  1. Il Comune può partecipare all’istituzione di un Difensore Civico con ambito di azione sovracomunale d’intesa con altri enti territoriali.
  2. Il Comune può aderire ad intese, già raggiunte da altri enti territoriali, relative all’istituzione del Difensore Civico con ambito di azione sovracomunale.
  3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono assunte dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
  4. Un’eventuale deliberazione di revoca ha effetto soltanto dopo sei mesi dalla sua esecutività.

Articolo 36
Gemellaggio

  1. Il Comune può prevedere il gemellaggio con città italiane o di altre nazioni.
  2. Il gemellaggio è deliberato dal Consiglio Comunale.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Articolo 37
Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale

  1. Il Comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
    1. accrescere l’efficienza dell’Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
    2. razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
  2. L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
  3. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
  4. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità.
  5. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tale caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
  6. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.
  7. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Articolo 38
Vicesegretario

  1. Il Comune può istituire la figura del Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario.
  2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  3. Le modalità di nomina e di revoca, i requisiti, la durata in carica ed il trattamento economico sono stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e normative.

Articolo 39
Atti di competenza del Segretario Comunale

  1. Il Segretario Comunale svolge ogni funzione prevista dalle norme vigenti, dai Regolamenti del Comune e dai provvedimenti del Sindaco.

TITOLO VI
SERVIZI

Articolo 40
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

  1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
  2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Articolo 41
Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.
  3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull’andamento delle società di capitale.

Articolo 42
Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Articolo 43
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

  1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali è il Sindaco o un assessore da questi delegato.
  2. La rappresentanza del Comune nelle strutture associative quando non sia esercitata per specifica norma dal Sindaco, è disposta con provvedimento del Consiglio Comunale.

Articolo 44
Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

  1. Il rappresentante comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
  2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
  3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VII
FINANZE E CONTABILITÀ

Articolo 45
Principi

  1. Il Comune riconosce l’autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
  2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
  3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità economico-finanziaria.

Articolo 46
Attuazione dei principi

  1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei Regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
  2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell’assetto organizzativo del Comune.

Articolo 47
Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

  1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
  2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
  3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del responsabile della struttura finanziaria e del Segretario Comunale, che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.
  4. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
  5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
  6. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Articolo 48
Regolamenti Comunali anteriori

  1. I regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

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