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Bur n. 115 del 22 agosto 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI FREGONA (TREVISO)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 luglio 2025

Modifica artt. 4, 28,35, 44, 55 e 71 dello statuto comunale.

ART.  4
ALBO PRETORIO

Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici.

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, vengono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico.

ART. 28
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

  1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:

    dal sindaco, che la presiede;

    da un numero massimo di due assessori, fra cui un vice sindaco.
  1. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.
     
  2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
     
  3. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano.

ART. 35
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il sindaco:

    ha la rappresentanza legale del comune anche in giudizio;

    è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;

    impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
  1. Il sindaco:

    nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione;

    provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

    nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;

    nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

    promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;

    promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

    può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

    assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

    convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie;

    presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;

    adotta le ordinanze previste dall’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

    coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

    stipula in rappresentanza del comune le convenzioni riguardanti l’assunzione di obblighi fra enti territoriali;

    nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d’ufficio;

    verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
  1. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
     
  2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

ART. 44 
DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO ABROGATO

ART. 55 
CONSORZI

ARTICOLO ABROGATO

ART. 71
DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO ABROGATO

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