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Bur n. 108 del 08 agosto 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PADOVA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22 ottobre 2024

Modifica dello Statuto Comunale a seguito osservazioni.

INDICE degli articoli modificati o eliminati:

Articolo 16 Regolamenti

Articolo 21 Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri comunali

Articolo 22 Sessioni del Consiglio

Articolo 26 Il Sindaco

CAPO III° - ELIMINATO Articolo 46   Eliminato

Articolo 61 Eliminato

Articolo 16 – Regolamenti

  1. Il Consiglio comunale approva, nelle materie ad esso demandate dalla legge, i singoli regolamenti per l’attuazione delle norme fondamentali contenute nello Statuto.
  2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, salva diversa disposizione di legge.
  3. I regolamenti comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza nel rispetto delle norme generali e delle altre disposizioni normative emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  4. I regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all’albo comunale e nel sito web del comune ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, salvo diversa motivata disposizione.

Articolo 21 – Funzionamento del Consiglio comunale – Decadenza dei consiglieri comunali

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
     
  2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni, sulla base dei seguenti indirizzi:
    1. gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno stabilito per l’adunanza, almeno:
      • 5 (cinque) giorni liberi prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
      • 3 (tre) giorni liberi prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
      • 24 ore prima per le sedute dichiarate urgenti;
    2. prevedere, per la validità della seduta, i seguenti quorum strutturali:
      • sedute di prima convocazione: maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
      • sedute di seconda convocazione: un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
    3. le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non disponga diversamente. I Consiglieri che dichiarano di astenersi o di non partecipare al voto si computano tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non si computano tra i votanti. Parimenti è considerato presente il consigliere che non renda alcuna dichiarazione e non depositi la scheda nell’urna in caso di votazione segreta.
    4. Nel caso di nomine di persone risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
       
  3.  I consiglieri che, senza motivazione, non partecipano a tre Consigli Comunali consecutivi, convocati in sedute ordinarie e/o straordinarie ovvero a cinque Consigli Comunali convocati in sedute ordinarie e/o straordinarie nell’anno solare, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 22 – Sessioni del Consiglio

  1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
     
  2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i tempi previsti dalla legge per:
    1. l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
    2. l’approvazione del bilancio preventivo annuale e dei documenti correlati.
  1. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Articolo 26 – Il Sindaco

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta. È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio comunale.
     
  2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
     
  3. Egli espleta tutti gli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto ed ha la rappresentanza legale dell’Ente in giudizio.

Il Sindaco Antonella Argenti

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