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Bur n. 79 del 20 giugno 2025


Materia: Viabilità e trasporti

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VERONA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26 marzo 2025

Approvazione delle classificazione delle strade di "via Bolcana", "via S. Nicola" e "Strada dei Sabbioni" ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19:09 nella Sala consiliare in San Pietro in Cariano (VR), premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 15 del 20-03-2025 ad oggetto “Approvazione delle classificazione delle strade di "via Bolcana", "via S. Nicola" e "Strada dei Sabbioni" ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada.”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell’espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

omissis

omissis

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

omissis

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 del 20-03-2025

Oggetto: Approvazione delle classificazione delle strade di "via Bolcana", "via S. Nicola" e "Strada dei Sabbioni" ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada.

Premesso:

  • che con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 27.02.1959 è stato approvato l’elenchi delle strade comunali;
  • che l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 stabilisce la disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
  • che gli articoli 2 e 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495, stabiliscono in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
  • che ai sensi dell'art. 94, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2001 sono state delegate a Comuni e Province «le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza» in attuazione delD.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
  • che con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2042 del 03.08.2001, modificata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1150 del 10.05.2002, sono state approvate le direttive concernenti le funzioni delegate alle province e ai comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade, riportate nel documento individuato come "Allegato A", concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni di cui all'art. 94 della L.R. 11/2001 e che forma parte integrante della deliberazione stessa;
  • che, in mancanza di una espressa previsione legislativa o regolamentare, l'esercizio di tali funzioni possa competere al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo, per i riflessi che la classificazione della rete viaria ha inevitabilmente sul bilancio e sugli strumenti programmatici e pianificatori quali, ad esempio, il programma annuale e triennale dei lavori pubblici e i piani urbanistici;

Precisato che:

  • ai sensi dell’art. 2 comma 1 del CdS, ai fini dell'applicazione delle norme del codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
  • ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso Decreto la strada locale è la strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade;
  • l'art. 22, co. 3, all. F della legge 2248/1865 stabilisce che "nell'interno delle città e dei villaggi fanno parte delle strade comunali, le piazze gli spazi e i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti”;
  • tutte le strade che, a prescindere dalla titolarità del sedime, sono all'interno dei centri abitati svolgono funzione di collegamento funzionale con altre strade comunali o di congiunzione a siti di interesse pubblico (parchi, edifici pubblici o altro) e sulle quali pertanto esiste un evidente uso pubblico, c.d. iure servitutis pubblicae, sono strade comunali;

Rilevato che:

Via Bolcana (identificazione: tratto di strada che collega la Strada Comunale di Via Cariano con la strada Comunale di via Bolcana a San Pietro in Cariano):

  • Risulta utile per dare un collegamento Est-ovest fra due strade comunali che collegano S. Pietro con il territorio del limitrofo comune di Pescantina e allo stesso tempo creano un anello viario a Sud della collina di S. Pietro, con beneficio per la viabilità esterna altrimenti costretta a transitare attraverso il centro abitato in prossimità della chiesa parrocchiale;
  • Svolge una funzione di collegamento tra due strade comunali;

Via S. Nicola (identificazione: tratto di strada posta all’interno del centro abitato del capoluogo che collega la SP4 con la strada comunale via S. Giovanni Bosco):

  • Tale tratto di strada, inserito da tempo nel centro abitato del capoluogo, è utile per meglio regolare i collegamenti stradali della zona creando una alternativa viaria ad est della zona antropizzata;
  • Svolge una funzione di collegamento, all’interno del centro abitato, tra la strada provinciale e la strada comunale.

Strada dei Sabbioni (identificazione: tratto stradale che collega la strada comunale via XXV Aprile con la strada comunale di via Cà Brusà):

  • Tale tratto stradale lambisce il centro abitato della frazione di Corrubbio e risulta una importante alternativa alla trafficata Via Campagnole e Via Cedrare con possibile beneficio per l’intera zona;
  • Risulta indispensabile per raggiungere l’antica Fontana Monumentale delle Cedrare di proprietà comunale dove attualmente sono in essere lavori di riqualificazione e valorizzazione;
  • Svolge un collegamento funzionale tra due strade comunali;

Considerato opportuno procedere con il presente provvedimento all'approvazione della classificazione dei tratti stradali di Via Bolcana, via S. Nicola e Strada dei Sabbioni come strade d'uso pubblico di competenza comunale che, di conseguenza, assumerà valore dichiarativo, nonchè agli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R.n.495/1992;

Visto il parere di competenza da parte del Responsabile Polizia Locale registrato al prot. 7754 del 20/03/2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile Area Tecnica e quello sulla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Tecnica servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147 bis, co.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto l'art.94, comma 2, della Legge Regionale 13 aprile 2001 n.11;

Visto l'art.2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada;

Visti gli artt.2 e 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

PROPONE DI DELIBERARE

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa la classificazione dei tratti stradali di Via Bolcana, via S. Nicola e Strada dei Sabbioni come strade d'uso pubblico di competenza comunale, e relativa classificazione ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, così come rappresentate dai tracciati nella documentazione grafica allegata;
  2. di dare atto che l'approvazione dell'elenco di cui trattasi ha efficacia dichiarativa della demanialità e pubblicità delle strade del Comune di San Pietro in Cariano, con effetti di legge fino a prova contraria;
  3. di demandare all’Area Tecnica di attivare i prescritti adempimenti previsti dal citato art.2. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed art.2 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada".
  4. di provvedere ai sensi della DGR del Veneto n.2042 del 03.08.2001 alla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  5. di dare atto che il provvedimento di classificazione, ai sensi dell'art.2, co.7 del D.P.R. 16.12.1995 n.495, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

PROPONE INOLTRE DI DELIBERARE

  1. di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co.4, delD.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco - Il Segretario Comunale

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