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Materia: Statuti
COMUNE DI NOALE (VENEZIA)
Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28 maggio 2025
Modifica dello Statuto comunale.
Art. 3 - Titolo di Città - Stemma, gonfalone e festività
1. Noale ha acquisito il Titolo di Città con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1999.
2. Noale ha diversi stemmi antichi a testimonianza della sua lunga storia. Lo stemma che il Comune adotta è stato concesso dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 9 gennaio 2001, che così dispone: “ STEMMA: di rosso, alla croce diminuita di argento, accantonata nei cantoni primo e secondo dalla stella di cinque raggi, d’oro, nel cantone terzo dalla lettera C, d’oro, nel cantone quarto dalla lettera maiuscola N, dello stesso. Ornamenti esteriori da Città”.
3. Il Gonfalone del Comune di Noale è stato concesso dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 9 gennaio 2001, che così dispone: “GONFALONE: drappo di azzurro, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro”.
4. II Comune di Noale riconosce quali festività proprie della comunità di appartenenza nelle sue articolazioni: Briana, 1° Maggio; Cappelletta, 16 Luglio (Madonna del Carmine); Moniego, 25 maggio (Sant'Urbano); Noale, prima domenica di Ottobre (Madonna del Rosario).
Gli Uffici comunali osservano la festività patronale del Capoluogo. Il lunedì successivo alla prima domenica del mese di ottobre è considerato giorno festivo del Santo Patrono “Madonna del Rosario”.
5. II Comune di Noale è gemellato con il Comune di Arta Terme; può gemellarsi con altri enti o amministrazioni ove con gli stessi si condividessero finalità e obiettivi previsti nei rispettivi statuti.
Art. 11 - Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, può eleggere, tra i suoi componenti, un Presidente.
2. La votazione di cui al comma 1 avviene a scrutinio segreto. E’ richiesta la maggioranza favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice presidente del Consiglio ove si sia provveduto alla sua nomina, o dal Consigliere anziano, nel caso in cui non si sia provveduto in tal senso. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, a parità di voti di cifra individuale si ha per Consigliere anziano il maggiore di età, con l’esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. Nel caso in cui anche quest’ultimo sia assente o impedito, la Presidenza viene assunta dagli altri Consiglieri comunali, secondo l’ordine di anzianità da stabilirsi con il criterio suddetto. Il Vice Presidente del Consiglio viene eletto con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
Nella fase di modifica dello Statuto, il Vice presidente viene nominato nella prima seduta successiva all’entrata in vigore della modifica dello Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio resta in carica quanto l’organo che l’ha eletto.
5. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio, con la stessa maggioranza prescritta per l’elezione, per gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento, e per gravi motivi connessi con l’esercizio delle sue funzioni. Per le medesime cause può essere revocato anche il Vice Presidente.
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Mattiello
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