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Materia: Energia e industria
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Decreto n. 239/EL-518/435/2025 del 6 maggio 2025
EL-518 - Raccordi in cavo interrato alla nuova C.P. di Vallese di Oppeano (VR). Linea aerea a 132kV Nogarole Rocca-Vago C.D. S.O.L., nei Comuni di Zevio e Oppeano, in Provincia di Verona, Regione Veneto.
DIPARTIMENTO ENERGIA DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;
VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 dicembre 2023 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P2022132927 del 27 dicembre 2023;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTA la procura rep. n. 46.497-Racc. n. 26.980, registrata a Roma 3 il 01/10/2021 al n. 23103 serie 1T del notaio Dott. Marco De Luca, rilasciata dalla Società Terna- Rete Elettrica Nazionale S.p.A. in favore di Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Enti e soggetti privati, sia in Italia che all’estero;
VISTA l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220049781 del 9 giugno 2022, successivamente integrata con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220061976 del 15 luglio 2022 e prot. n. GRUPPO TERNA/P20220064862 del 26 luglio 2022, indirizzata all’allora Ministero della transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dei “Raccordi in cavo interrato alla nuova C.P. Di Vallese di Oppeano (VR). Linea aerea a 132kV Nogarole Rocca – Vago C.D. S.O.L”, nei Comuni di Zevio e Oppeano, in Provincia di Verona, Regione Veneto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:
CONSIDERATO che l’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale edizione 2019, nel quale è stato previsto l’intervento ora denominato “Raccordi per il collegamento in entra - esce alla linea 132 kV "Nogarole Rocca – CP Vago" identificato con codice opera 1352CRT;
CONSIDERATO che l’intervento prevede il collegamento alla rete del nuovo impianto che E- distribuzione S.p.A. sta realizzando, all’interno dell’area del polo siderurgico di Vallese di Oppeano (VR), che sarà costituito da una Cabina Primaria (CP) denominata “Vallese” ed un impianto di consegna per i clienti AT, denominato “Oppeano”, la cui cabina attualmente è connessa alla RTN tramite una derivazione rigida dalla dorsale aerea a 132 kV “Nogarole Rocca – Sorio”;
CONSIDERATO che il progetto, consistente nella realizzazione dei raccordi in cavo interrato per il collegamento, di lunghezza complessiva pari a 600m+450m, in entra - esce alla linea 132 kV "Nogarole Rocca – CP Vago”, nello specifico, è rappresentato dalle seguenti opere:
CONSIDERATO che l’intervento in progetto non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.6, comma 6 e comma 7, né alle condizioni per l’applicazione dell’art.6, comma9 del D. Lgs.152/2006, così come riportato nell’istanza del 9 giugno 2022 e nella comunicazione di Terna prot. n. P20220033409 del 19 aprile 2022 alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali – DGVA di questo Ministero;
CONSIDERATO altresì che, seppur le opere in progetto non interessino in modo diretto un Sito della Rete Natura 2000, è stato redatto dal proponente apposito screening di incidenza, coerentemente alla prima fase delle linee guida del MATTM 2019 per la valutazione di incidenza;
VISTA la citata istanza del 9 giugno 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000;
VISTA la nota prot. n. 24681 del 2 agosto 2022, con la quale l’allora Ministero della transizione ecologica, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;
CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero della transizione ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;
PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R.
ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, così come anche comunicato da Terna con nota acquisita al prot. Mase n. 213141 del 28 dicembre 2023;
PRESO ATTO della nota prot. n. 177774 del 19 ottobre 2022, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali ha trasmesso la nota prot. n. 483841 del 18 ottobre 2022, con la quale la Regione Veneto - Direzione Pianificazione territoriale ha trasmesso il provvedimento conclusivo a firma del Presidente della Giunta Regionale, corredato dalla Valutazione Tecnica Regionale n. 40 del 13 ottobre 2022 e dei relativi allegati, con il quale si dichiara "la non conformità del progetto agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Oppeano (VR), la conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica del comunale di Zevio (VR), nonchè la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione urbanistica della Provincia di Verona e la coerenza con la pianificazione territoriale della Regione Veneto, come da parere Valutazione Tecnica Regionale";
PRESO ATTO della nota prot. n. 558271 del 13 ottobre 2023 (trasmessa dal Proponente con nota prot. n. 104406 del 13 ottobre 2023), con la quale la Regione Veneto ha trasmesso il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 204 del 12 ottobre 2023, con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 42/2004, e nel quale è precisato che, non essendo pervenuto alcun parere espresso in merito agli aspetti paesaggistici, di cui all’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e non risultando espresso inoltre alcun parere da parte del Comune di Oppeano (VR) e della Provincia di Verona, si ritiene formato l’“assenso senza condizioni”, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 e dell’art. 14- ter comma 7 della L. 241/1990;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0078167 del 14 febbraio 2024, con la quale la Regione Veneto- Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha trasmesso il D.D.R. n. 10 del 12 febbraio 2024, con il quale si è concluso il procedimento di VINCA, con esito favorevole con prescrizioni;
VISTA la nota prot. n. 200665 del 4 novembre 2024, con la quale la questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);
RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell’ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
VISTA la Deliberazione n. 1440 del 3 dicembre 2024, trasmessa con nota prot. n. 0632069 del 12 dicembre 2024, con la quale la Giunta della Regione Veneto ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. art. 1- sexies, comma 2,b) del Decreto Legge n. 239/2003;
CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto l’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale edizione 2019, nel quale è stato previsto l’intervento ora denominato “Raccordi per il collegamento in entra - esce alla linea 132 kV "Nogarole Rocca – CP Vago" identificato con codice opera 1352CRT;
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
VISTO l’“Atto di accettazione”, prot. n. GRUPPO TERNA/P20250047244 del 15 aprile 2025, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;
VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;
VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;
VISTI gli atti di ufficio;
DECRETA
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).
Articolo 4
Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Articolo 7
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI (Dott.ssa Marilena Barbaro)
IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (Arch. Gianluigi Nocco)
(seguono allegati)
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