Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 54 del 24 aprile 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI FREGONA (TREVISO)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25 febbraio 2025

Modifica artt. 28, 37 e 75 dello Statuto Comunale.

ART. 28
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

  1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:

            - dal sindaco, che la presiede;

            - da un numero massimo di quattro assessori, fra cui un vice sindaco.

  1. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.
  2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
  3. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano.

ART 37
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il sindaco:

  1. convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
  2. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
  3. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
  4. esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
  5. risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
  6. riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.
  7. può incaricare singoli consiglieri mediante delega espressa di attività di studio su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

ART. 75
AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

L’iniziativa per l’adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell’articolo 63 dello statuto.

I relativi schemi di regolamento devono essere preventivamente resi pubblici a mezzo avviso di deposito degli atti in segreteria, da pubblicare all’Albo Pretorio 5 giorni prima della data prevista per l’approvazione.

I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.

I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Torna indietro