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Bur n. 50 del 18 aprile 2025


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

SOCIETÀ INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020 - 2026 SPA, ROMA

Decreto di costituzione di servitù di condotta n. 1 del 7 aprile 2025

Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'Opera Pubblica "B06.0 Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche", CUP C44J22000290002, di cui all'allegato 1 del Piano Complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023. Decreto di costituzione di servitù di condotta ai sensi dell'art. 22 DPR 327/01.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie” e da ultimo innovato con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che “Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il comma 2-quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove stabilisce che “La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario, successivamente adeguato alle disposizioni del DL 10/2024, con particolare riferimento all’articolo 3 laddove è stabilito che “lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese” avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2021 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 recante il Piano complessivo delle opere olimpiche nel cui Allegato 1 è ricompresa l’opera pubblica “B06.0 Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche”, CUP C44J22000290002;  

VISTO il predetto decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, che all’articolo 2 ha disposto la ricostituzione dell’organo dell’amministrazione della società, avvenuta in data 16 febbraio 2024 con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina dell’Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il libro III, titolo VI, del codice civile che disciplina le servitù prediali e, in particolare, l’articolo 1056 secondo il quale “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e in particolare l’art. 22 sulla “determinazione urgente dell’indennità provvisoria”, che disciplina i casi in cui “il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità”, l’art. 23 sul “contenuto ed effetti del decreto di esproprio” e l’art. 24 sull’”esecuzione del decreto di esproprio”, nonchè gli artt. 44 “Indennità per l'imposizione di servitù”, 49 “L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio” e 50 “Indennità per l'occupazione” sulla quantificazione delle indennità;

VISTI altresì l’articolo 21 “Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione”, l’articolo 41 “Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva”, l’articolo 53 “Disposizioni processuali” e l’articolo 54 “Opposizione alla stima” del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001;  

VISTA la Legge della Regione del Veneto n. 44 del 25 novembre 2019, ed in particolare l’articolo 2 “Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese di investimento relative alle Venues olimpiche site nel territorio veneto”;

VISTO il decreto 13 agosto 2024 dell’Amministratore delegato di Infrastrutture Milano Cortina 2020-20226 S.p.A. “di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, e di approvazione, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 36/2023, del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera pubblica “B06.0 - Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche” - CUP C44J22000290002 - di cui all’allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023" reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scrivente Società: www.simico.it, che ha comportato dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e apposto il vincolo preordinato all’esproprio;

RITENUTO di dover procedere alla finalizzazione delle procedure di asservimento e/o di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio delle aree interessate dall’intervento per la realizzazione dell’opera pubblica in parola, ai sensi delle già menzionate disposizioni del d.P.R. 327 del 2001, assicurando le celerità richieste in ragione dell’obiettivo di tempestiva realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi ai fini del puntuale e corretto svolgimento dell’evento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

DECRETA

Articolo 1

  1. A seguito degli atti e provvedimenti indicati nelle premesse riguardanti le procedure in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 22, 44 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 ed al fine di consentire l’esecuzione dell’intervento relativo all’opera pubblica “B06.0 Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche”, C44J22000290002, di cui al Piano complessivo summenzionato, si dispone l’asservimento a favore del Comune di Cortina d’Ampezzo con sede in Corso Italia 33 CF: 00087640256, nonché l’occupazione temporanea delle aree sottoposte al vincolo di cui al succitato decreto 13 agosto 2024 dell’Amministratore delegato di Infrastrutture Milano Cortina 2020-20226 S.p.A., site nel Comune di Cortina d’Ampezzo, già individuate nel “Piano particellare” e per le quali sono determinate in via d’urgenza, senza particolari indagini o formalità, le relative indennità provvisorie riportate nell’allegato 1 del presente decreto.

Articolo 2

  1. L’indennità di asservimento è determinata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso il proprietario può comunicare di condividere quanto offerto o chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell’art. 21 DPR 327/01, designandone uno di propria fiducia; in alternativa sarà chiesta la determinazione dell’indennità alla commissione di cui all’art. 41 DPR 327/01.  
     
  2. L’indennità di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio è determinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del medesimo d.P.R. 327/2001 e verrà corrisposta “a fine occupazione”; in caso di mancato accordo, la commissione provinciale di cui all’art. 41 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, su istanza di chi vi abbia interesse, determina l’indennità da corrispondere.  
     
  3. Contro la relazione di stima dei tecnici o la determinazione della commissione è proponibile l’opposizione alla stima nelle forme previste dall’art. 54 del suddetto d.P.R. 327/01.

Articolo 3

  1. Ai fini della corresponsione dell’indennità condivisa è necessario produrre la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene. In mancanza o in caso di mancata accettazione espressa dell’indennità offerta si procederà ad effettuare il deposito ai sensi dell’articolo 20 comma 14 DPR 327/01.

Articolo 4

  1. All’indennità di asservimento non si applica la ritenuta di cui all’art. 35 c. 1 del DPR 327/01 “in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite”, come ribadito dal Ministero delle Finanze con la Circolare 24 luglio 1998, n. 194.   

Articolo 5

  1. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., autorità espropriante, provvederà a notificare il presente decreto a chi risulta proprietario secondo i registri catastali nelle forme degli atti processuali civili unitamente ad avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l’esecuzione mediante immissione in possesso.
     
  2. Il beneficiario provvederà alla registrazione del decreto all’Agenzia delle Entrate e trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari unitamente a copia del verbale di immissione in possesso che ne costituisce esecuzione per la relativa annotazione.  
     
  3. Il presente decreto sarà inoltre pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 23 c. 5 DPR 327/01 ai fini dell’eventuale opposizione dei terzi.

Articolo 6

  1. Il presente decreto è soggetto all’imposta di registro secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 57 del D.P.R. 131/1986 – testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
     
  2. Il presente decreto è soggetto all'imposta ipotecaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali.
     
  3. Il presente decreto è esente all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, articolo 22, Tabella allegato B.

Articolo 7

  1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura ablativa ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui al d.P.R. n. 327/2001.


Allegato 1

Elenco Ditte

 

DITTA INTESTATARIA CATASTALE 

DIRITTI E ONERI REALI 

COMUNE

FG 

PART 

SERVITU' mq

TOTALE  

1

RUMERLO S.R.L. 

Proprietà 1/1 

Comune di Cortina d'Ampezzo

67 

3143 

36 

                    78,00 €

2

SOCIETA' ISTA SPA 

Proprietà 1/1 

Comune di Cortina d'Ampezzo

67 

3201 

                       8,67 €

67 

3200/1 

74 

                  160,33 €

3

COLLI ANTONIO 

Proprietà 1/1 

Comune di Cortina d'Ampezzo

67 

9707 

12 

                    26,00 €

4

CONSTANTINI SERGIO 

Proprietà 1/1 

Comune di Cortina d'Ampezzo

67 

9705 

109 

                  236,17 €

5

COLLI MARIANNA FU PIETRO VED MENARDI 

Proprietà 5/20 

Comune di Cortina d'Ampezzo

67 

9682 

29 

                    62,83 €

5

VALLE GIOVANNI 

Proprietà 3/4 

6

REGOLE DI RUMERLO 

Proprietà 1/1 

Comune di Cortina d'Ampezzo

67 

3158 

44 

                    95,33 €

67 

9683 

128 

                  277,33 € 

 

L'Amministratore delegato Arch. Fabio Massimo Saldini

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