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Bur n. 35 del 14 marzo 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA (VERONA)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 febbraio 2025

Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.09.1991 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.ri: 91 del 05.12.1991, n. 12 del 25.02.1994, n. 16 del 21.04.2009, n. 3 del 22.01.2025, n. 6 del 12.02.2025.

STATUTO    COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 63 del 26.09.1991 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale: 

  • N. 81 del 05.12.1991
  • N. 12 del 25.02.1994
  • N. 16 del 21.04.2009
  • N.  3 del 22.01.2025
  • N.  6 del 12.02.2025.

PARTE INIZIALE

TITOLO I: IL COMUNE

CAPO I: ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

Il Comune di Costermano sul Garda, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

Il Comune è composto dalle Frazioni di: Albarè, Castion V.se, Costermano sul Garda, Marciaga, Gazzoli e delle relative contrade.

Il Comune ha sede legale nel Centro abitato di Costermano sul Garda.

Art. 3 - Segni distintivi

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, aggiornato con il nuovo nome dal 2016 (L.R.V. n. 16 del 06.12.2016).

Le caratteristiche e l'uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 4 - Finalità e compiti

Il   Comune   di   Costermano sul Garda rappresenta  l'intera popolazione del suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico, culturale, indirizzandolo ad obiettivi di progresso civile e democratico attraverso una razionale politica del territorio, il sostegno alle attività produttive nel quadro di una attenta politica ecologica, la tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, l'istituzione e il mantenimento di efficienti e efficaci servizi pubblici  e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari della persona.

In tal senso, la programmazione, la progettazione e gli interventi amministrativi territoriali si ispireranno al principio di sostenibilità territoriale, intesa come equilibrio tra ambiente, attività ed abitanti e volta a garantire benessere a tutta la cittadinanza ed alle generazioni future. La Giunta comunale dovrà individuare gli strumenti più idonei a verificare tale equilibrio.

L'azione comunale è conformata ai principi di solidarietà e pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione di sesso, età, religione, lingua, provenienza e opinione politica. A tal fine valorizza il volontariato inteso come momento di crescita individuale attraverso il coinvolgimento nelle condizioni di bisogno e necessità.

Il Comune tutela la vita in tutti i suoi momenti ed aspetti, valorizza l'individuo e la famiglia e contribuisce a creare le condizioni per il loro armonico sviluppo.

Il Comune delinea la propria condotta al principio di coinvolgimento comunicativo e partecipazione attiva dei cittadini tutti, singoli o associati, come fondamento dell'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri.

PARTE STRUTTURALE

TITOLO I: GLI ORGANI ELETTIVI

Art. 5 - Organi elettivi del Comune

Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - Elezione, composizione e durata in carica

L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7 - Competenze

Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle stabilite dal Testo unico degli Enti locali vigente all'atto dell'assunzione della relativa deliberazione.

Art. 8 - Funzionamento

La disciplina della convocazione del Consiglio comunale è rinviata al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 9 - Commissioni consiliari

Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Le Commissioni, distinte in: permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.

CAPO II: LA GIUNTA COMUNALE

Art. 10 - Elezione, composizione e durata in carica

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Il Sindaco può nominare ad assessore cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Nella scelta dei componenti della Giunta comunale sarà sempre garantita la presenza di entrambi i sessi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 - Competenze

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi o dal presente Statuto, del Sindaco o del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

Attribuzioni di governo locale:

  • assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
  • formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;
  • predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
  • approva i progetti, esegue i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale e che l'Ente non intenda attribuire al Sindaco;
  • costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal Segretario comunale cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita Commissione;
  • adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e su parere dell'apposita Commissione quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
  • approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  • approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti;
  • predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio.

Attribuzioni organizzative:

  • stabilisce le linee organizzative del rapporto di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali previo parere del Segretario Comunale;
  • fissa, ai sensi del Regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
  • determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberata dal Consiglio.

Art. 12 - Vice-Sindaco

Il Sindaco nomina un Vice-Sindaco scelto tra gli Assessori Comunali a sostituirlo in caso di assenza o impedimento per l'esercizio di tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento anche del vice - Sindaco la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Art. 13 - Funzionamento

La Giunta Comunale si riunisce - in presenza o in collegamento con sistema telematici, secondo specifiche previsioni regolamentari - su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno.

La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici, funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 14 - Decadenza

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge.

CAPO III: IL SINDACO

Art. 15 - Elezione e durata in carica

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

Art. 16 - Competenze

Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento degli uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

Attribuzioni di Capo del Governo locale:

  • ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
  • ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  • impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  • coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
  • concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni   e le   prese   di posizioni pubbliche che interessano l'Ente;
  • nomina rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni quando non provvede il Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo Consiliari;
  • convoca i comizi per i referendum consultivi;
  • promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
  • determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
  • coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche;
  • adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal Regolamento al Segretario Comunale;
  • sovrintende il corpo di polizia locale;
  • ha la facoltà di delegare agli Assessori, al Segretario Comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la Legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
  • promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
  • far pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni da presentare al Consiglio comunale;
  • adotta le ordinanze ordinarie e quelle contingibili ed urgenti.

Attribuzioni di vigilanza:

  • acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  • promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  • controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato;
  • compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  • può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
  • coordina le funzioni di controllo che il revisore del conto comunale esercita nei confronti delle Istituzioni.

Attribuzioni organizzative:

  • stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;
  • convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
  • esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
  • propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
  • ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice - Sindaco;
  • delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee di sua competenza ai singoli Assessori e/o ai Consiglieri Comunali;
  • delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario Comunale;
  • riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla Legge.

Art. 17 - Decadenza

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Ed inoltre il Sindaco decade negli specifici casi previsti dalla legge, che ne determina e disciplina altresì le conseguenze.

CAPO IV: I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18 - Funzioni

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla Legge.

Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

I Capigruppo Consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per Legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dei Presidenti di seggio.

I Consiglieri esercitano azione di collaborazione e impulso sull'attività della Giunta: essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende e dagli enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

Art. 19 - Rappresentanti presso gli Enti comprensoriali e sovracomunali.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabili dagli articoli 107 e 109 del TUEL, nonché dal presente Statuto e Regolamento comunale.

Art. 20 - Consigliere anziano

Il Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio.

Art. 21 - Gruppi Consiliari

I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari e potranno avvalersi degli Uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di Regolamento.

Art. 22 – Decadenza

Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

  • per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge;
  • per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e segue le procedure disciplinate dal Testo unico degli Enti locali.

Art. 23 - Dimissioni

Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Sindaco; la decorrenza delle stesse avviene dalla data della loro presentazione ai sensi della normativa vigente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consigliere dimissionario è sostituito secondo le procedure disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

TITOLO II: GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I: SEGRETARIO COMUNALE

Art. 24 - Funzioni

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

  • organizza gli Uffici ed il personale
  • sovrintende allo svolgimento, delle funzioni dei Capi-Servizio e ne coordina l'attività;
  • cura l'attuazione dei provvedimenti;
  • provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
  • partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

Attribuzioni di gestione amministrativa:

  • adotta atti interni di carattere organizzativo - gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessitati che in via esemplificativa si indicano:
  1. cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
  2. cura, in conformità alle direttive del Sindaco, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;

Attribuzioni consultive:

  • partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso;
  • esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositiva agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento:

  • esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di uffici e servizi;
  • autorizza le missioni dei Responsabili dei servizi;
  • autorizza i congedi ed i permessi al personale responsabile di Uffici e servizi ai sensi della disciplina regolamentare;
  • presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
  • provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari in qualità di Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari;
  • esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienze ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sotto ordinati sentita la conferenza dei responsabili di servizio;
  • esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione e per consentire una adeguata informazione degli Organi di Governo del Comune, il Segretario dà impulso ai Responsabili dei Servizi affinché trasmettano ogni anno, con il conto consuntivo al Consiglio Comunale e alla Giunta, una relazione complessiva sul funzionamento degli uffici e servizi comunali durante l'anno precedente;

A tal fine i responsabili dei servizi elaborano una relazione annuale sull'attività svolta, trasmettendola al Segretario;

  • assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'Ente;
  • provvede all'emanazione di direttive ed ordini;
  • concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati.

Attribuzioni di legalità e garanzia:

  • partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
  • riceve le designazioni dei Capigruppo Consiliari;
  • provvede all'attestazione di pubblicazione degli atti degli organi collegiali;
  • sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;

Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità dell'attività di coordinamento di cui al 1° comma.

Art. 25 - Responsabilità

Il Segretario comunale esprime anche il parere, in ordine alle regolarità tecnica, relativamente ad atti che rientrano nella sua competenza ovvero in caso di impedimento o sostituzione del responsabile del Servizio per il quale il decreto di attribuzione dell'elevata qualificazione prevede la sostituzione del Segretario stesso.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente 1° comma.

TITOLO III: UFFICI E SERVIZI

CAPO I: UFFICI

Art. 26 - Organizzazione strutturale

La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:

  • Aree,
  • Servizi,
  • Uffici.

L'organizzazione inerente la suddetta articolazione è disciplinata da apposito Regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente da lui diretti.

L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato; il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

CAPO II: SERVIZI

Art. 27 - Servizi pubblici locali

I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione dei beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla Legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  2. in concessione a terzi, quanto sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
  3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  5. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito Regolamento.

Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 28 - Istituzione e azienda speciale

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme   relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, procederà nel modo seguente:

  • il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'Azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrativa.

La revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Gli Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Nella scelta dei componenti degli organi dell'Azienda o dell'Istituzione sarà sempre garantita la presenza di entrambi i sessi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Con il Regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 29 - Rapporti con gli Enti comprensoriali

Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con atri Comuni facenti parte degli Enti comprensoriali, la gestione del servizio può essere affidata ai medesimi. In particolare l'affidamento potrà riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti dell'Ente comprensoriale i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

PARTE FUNZIONALE

TITOLO I: IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I: LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 30 - Convenzioni

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con gli Enti comprensoriali.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

La stipulazione della Convenzione può essere affidata al responsabile dell'ufficio competente in materia.

Art. 31 - Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezione fatta per le ipotesi di cui al precedente articolo 29, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende Speciali previste dalla Legge e dal precedente art. 28, in quanto compatibili.

A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla Legge e dal proprio Statuto.

Art. 32 - Accordi di programma

L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali di altri soggetti pubblici o privati e associazioni di Comuni nei modi e nelle forme previsti dalla Legge.

TITOLO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 33 - Partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa

L'intervento dei cittadini sui procedimenti amministrativi è regolato dalle norme contenute nella Legge 241/90 e sue successive modificazioni.

Art. 34 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

Il Consiglio Comunale, con Regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, istituisce le consulte di settore, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive per gli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta comunale.

Le consulte, composte ciascuna di nove membri, sei di maggioranza e tre di minoranza, oltre al Presidente, sono istituite nei settori dello sport (1), del turismo e delle manifestazioni (2), dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria (3), dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della condizione giovanile (4), del territorio e dell'ambiente (5): sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Regolamento delle consulte determina le modalità di elezione, i requisiti dei membri designati ed eletti separatamente da maggioranza e minoranza, le cause di decadenza, le modalità ed i termini di convocazione delle consulte in maniera che in ogni momento sia rispettato il rapporto di proporzionalità tra i membri di maggioranza e membri di minoranza.

Il Consiglio Comunale istituisce l'Albo delle Associazioni nel quale potranno essere iscritte le Associazioni senza scopo di lucro e dotate di Statuto che ne faranno richiesta.

Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle caratteristiche peculiari delle associazioni e del Testo unico del Terzo Settore.

Art. 35 - Forme di consultazione della popolazione

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

In  particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 36 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste di carattere collettivo dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro e non oltre  90  giorni.

Il Sindaco, attraverso la Segreteria, comunicherà la risposta dell'Amministrazione ai cittadini richiedenti mediante comunicazione al primo firmatario dell'istanza petizione e proposta e ne darà comunicazione ai Capogruppo Consiliari.

Art. 37 - Referendum consultivi

Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indicazione e l'attuazione dei referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materia già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o   da   400    elettori   del   corpo elettorale.

Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum consultivo in un anno solare.

CAPO II: L'AZIONE POPOLARE

Art. 38 - La pubblicità degli atti

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di Legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli Uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

PARTE NORMATIVA

TITOLO I: ORDINANZE SINDACALI

Art. 39 - Ordinanze ordinarie e contingibili e urgenti

Tra le competenze del Sindaco, sono contemplate anche le ordinanze ordinarie e quelle contingibili ed urgenti a mente del Testo unico degli Enti locali.

TITOLO II: ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art. 40 - Regolamenti

Il Consiglio Comunale, adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza semplice.

Il Regolamento resterà pubblicato dopo l'approvazione per 15 giorni all'Albo pretorio comunale e diventerà esecutivo al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

TITOLO III: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di Legge, entra in   vigore   il   trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla Legge.

Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.

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