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Bur n. 32 del 07 marzo 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 settembre 2024

Modifica dello Statuto comunale ai fini dell'istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale e definizione atti conseguenti. Pubblicazione per estratto dello statuto. Modifiche approvate in grassetto.

Art. 5-bis – Consulte

  1. Il Comune, al fine di realizzare la partecipazione democratica alla vita dell'ente e di assicurare la effettiva corrispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni della collettività locale, può istituire consulte di settore.
  2. Le consulte di settore sono istituite con atto del consiglio comunale che ne determina composizione, funzioni, eventuale modalità di finanziamento e durata.
  3. La durata di ciascuna consulta non può superare quella del consiglio che la costituisce.
  4. Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire, senza diritto di voto, il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.

Art. 9-bis – Consiglio comunale dei ragazzi

  1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
  2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con associazioni anche a livello internazionale.
  3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 17 – La presidenza del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale il quale:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) cura la programmazione dei lavori del Consiglio;

c) provvede alla formazione dell'ordine del giorno delle riunioni;

d) coordina l’attività delle Commissioni consiliari;

e) sovrintende al funzionamento del Consiglio, garantendo il rispetto delle norme che lo regolano;

f) promuove ogni azione necessaria alla tutela dei consiglieri.

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio nella prima votazione. In seconda votazione, è eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio.
  2. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti alla carica di Presidente del Consiglio Comunale.
  3. Il Presidente del Consiglio comunale assume la carica appena eletto.
  4. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto, salvo i casi di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza, revoca o altro impedimento permanente.
  5. La revoca del Presidente viene dichiarata a seguito di mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con votazione palese.
  6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco fino all’elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire nella prima seduta consiliare utile.
  7. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le funzioni vicarie saranno svolte dal consigliere più anziano (colui che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale).
  8. Oltre alla convocazione e alla predisposizione dell’ordine del giorno, al Presidente del Consiglio Comunale spettano tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 22 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

omissis

  1. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio che la presiede. Alla seduta può partecipare anche il Sindaco.

Art. 23 – Commissioni consiliari

omissis

  1. L’organizzazione, il funzionamento e i poteri di accesso agli atti e alle informazioni da riconoscere alle commissioni per il corretto svolgimento delle proprie funzioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale o sua appendice.

Art. 24 – Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

omissis

  1. Il regolamento per il funzionamento della Commissione Statuto e Regolamenti potrà prevedere ulteriori materie da sottoporre alla trattazione della Commissione medesima.

Art. 25 – Convocazione del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale viene convocato dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, in seduta straordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.
  2. La convocazione avviene mediante avviso scritto firmato dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto. o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sindaco.
  3. Nel caso di convocazione in seduta ordinaria l’avviso di convocazione dev’essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
  4. Nel caso di convocazione in seduta straordinaria l’avviso di convocazione dev’essere notificato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta.
  5. Nel caso di convocazione d’urgenza i termini di cui sopra sono ridotti a 24 ore.

omissis

  1. L’avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi entro le 24 ore successive a quella andata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 27 – Periodicità e termini per le convocazioni del Consiglio

  1. Il Consiglio dev’essere convocato, in seduta ordinaria, almeno due volte all’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. i bilanci, dei piani e dei programmi.

omissis

Art. 29 – Pubblicità dell’attività del Consiglio Comunale

  1. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno redatto dal Presidente del Consiglio dev’essere pubblicato all’albo informatico dell’Ente pretorio e adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.

omissis

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