Home » Dettaglio Atto di Enti Vari
Materia: Energia e industria
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Decreto Ministero Transizione Ecologica n. 239 del 23 dicembre 2021
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del collegamento in cavo interrato a 132 kV "S.E. Adria Sud- C.P. Ariano" nei comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Taglio di Po, in provincia di Rovigo e Mesola in provincia di Ferrara con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere.
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA E IL CLIMA DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e il clima) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
Visti il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;
Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
Vista la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;
Vista l’istanza prot. n. TERNA/P20200005868 del 28 gennaio 2020 (prot. MiSE n. 0002727 del 5 febbraio 2020), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del collegamento in cavo interrato a 132 kV “S.E. Adria Sud – C.P. Ariano”, nei comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Taglio di Po, in provincia di Rovigo e Mesola, in provincia di Ferrara, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;
Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:
Considerato che l’esigenza dell’intervento deriva dalla richiesta della società e- Distribuzione S.p.A. di modifica della connessione della Cabina Primaria (C.P.) di Ariano per la quale la società Terna ha rilasciato apposita Soluzione di Connessione (STMG);
Considerato che il progetto consente di ridurre il rischio di energia non fornita e di incrementare la resilienza di rete superando l’attuale antenna strutturale che alimenta la suddetta C.P. di Ariano attraverso un incremento della magliatura di rete;
Vista la dichiarazione allegata alla citata istanza prot. n TERNA/P20200005868 del 28 gennaio 2020, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;
Vista la dichiarazione contenuta nella suddetta istanza prot. n TERNA/P20200005868 del 28 gennaio 2020, con la quale la società proponente ha dichiarato che gli interventi in autorizzazione: “non avendo le caratteristiche tali da poter essere inseriti in alcuno degli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii., non saranno soggetti a procedura di "valutazione di impatto ambientale", né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.6, comma 6/7”;
Vista la nota prot. n. 0003121 dell’11 febbraio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;
Considerato che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;
Considerato che, a seguito della suddetta comunicazione sono pervenute, entro il termine previsto nella stessa, alcune richieste di integrazioni da parte di soggetti coinvolti nel procedimento;
Vista la nota prot. n. 0005552 del 10 marzo 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alla società proponente le suddette note al fine di consentirle la predisposizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;
Vista la nota prot. n. TERNA/P20200021690 del 2 aprile 2020, con la quale la società Terna, in considerazione dell’entità delle richieste di integrazioni pervenute, ha chiesto la sospensione del procedimento autorizzativo;
Vista la nota prot. n. 0007857 del 14 aprile 2020, con la quale, preso atto della richiesta della società proponente e dello stato di emergenza legato alla diffusione del virus COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto alla sospensione del procedimento;
Considerato che la società Terna, a seguito delle richieste pervenute, con particolare riferimento all’elaborazione del modello idrologico richiesto dall’AIPo, ha introdotto una modifica più rilevante del tracciato in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Po ed alcune modifiche di minore entità in altri tratti;
Vista la nota prot. n. TERNA/P20200055707 del 7 settembre 2020, con la quale la società Terna ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti una versione revisionata dell’intera documentazione progettuale, in sostituzione di quella originariamente presentata;
Considerato che nella suddetta nota prot. n. TERNA/P20200055707 del 7 settembre 2020 la società Terna ha dichiarato che il progetto variato ha recepito tutte le richieste/prescrizioni formulate dagli Enti che hanno inviato richieste di integrazioni e rispetta le distanze e le profondità di posa in corrispondenza di attraversamenti o parallelismi dell’elettrodotto con le altre infrastrutture;
Considerato che nella medesima nota la società Terna ha comunicato che, a seguito della suddetta modifica, non è stata aggiunta alcuna opera rispetto a quelle indicate nella citata istanza di autorizzazione prot. n. TERNA/P20200005868 del 28 gennaio 2020:
Considerato che gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo elettrodotto a 132 kV in cavo interrato tra la Stazione elettrica (S.E.) di Adria Sud e la C.P. di Ariano, che interesserà i territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Taglio di Po, in provincia di Rovigo e di Mesola, in provincia di Ferrara e nell’adeguamento della S.E. 380/132 kV di Adria Sud nel comune di Adria, per consentire l’attestazione del nuovo cavo interrato e l’installazione di una reattanza di compensazione;
Considerato che gli interventi sono così suddivisi:
Considerato che nella citata nota prot. n. TERNA/P20200055707 del 7 settembre 2020 la società Terna ha dichiarato, inoltre, che “l’intervento, anche così variato, non essendo inseribile in alcuno degli allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è sottoposto a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità” e di ritenere “che non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006”;
Vista la nota prot. n. 26467 del 12 novembre 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato il riavvio del procedimento e l’aggiornamento della documentazione caricata sul link già attivato dallo stesso in sede di avvio, invitando i soggetti interessati a prendere visione della nuova documentazione progettuale e a valutare se confermare il parere già espresso o riformularlo, comunicando le proprie determinazioni nel termine di 30 giorni;
Preso atto che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;
Preso atto che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento all’Albo Pretorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine e Taglio di Po, in provincia di Rovigo e Mesola, in provincia di Ferrara per almeno trenta giorni consecutivi;
Preso atto che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Emilia-Romagna per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 24 novembre 2020;
Preso atto che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, inoltre, alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento, in data 18 novembre 2020, sui quotidiani “La Repubblica”, “Libero”, “Il Tempo”, “Il Gazzettino” e “Il Resto del Carlino”.
Atteso che, a seguito delle predette comunicazioni/pubblicazioni, non risultano pervenute osservazioni;
Considerato che il tracciato dell’elettrodotto in cavo presenta interferenze dirette con i seguenti Siti della Rete Natura 2000:
Vista la nota prot. n. 636368 del 5 luglio 2021, con la quale la Regione Emilia- Romagna, espletata la procedura di Valutazione di incidenza, ha comunicato “l’esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000”;
Visto il D.D.R. n. 22 del 23 novembre 2020, con il quale la Regione del Veneto ha decretato di riconoscere, “per l’aggiornamento progettuale, una conclusione positiva della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto e di proporre un esito favorevole della procedura di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., con prescrizioni e raccomandazioni”;
Considerato che l’intervento interessa aree che ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
Vista la nota prot. n. 26502 dell’1 dicembre 2020, di conferma della nota prot. n. 6107 del 17 marzo 2020, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole circa la compatibilità delle opere rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di protezione;
Vista la nota prot. n. 26649 del 4 dicembre 2020, di conferma della nota prot. n. 7498 del 31 marzo 2020, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha espresso parere favorevole per quanto riguarda l’aspetto ambientale e paesaggistico;
Vista la nota prot. n. 0020688 del 14 dicembre 2020, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la dichiarazione di Giunta Regionale n. 508506 del 30 novembre 2020 della Regione Veneto concernente l’esito del predetto accertamento;
Vista la nota prot. n. 0009848 del 3 giugno 2021, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha trasmesso la nota acquisita agli atti dello stesso Ministero al prot. n. 9818 del 3 giugno 2021, con la quale la Regione Emilia-Romagna – Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e legalità ha comunicato gli esiti dell’accertamento della conformità urbanistica delle Amministrazioni competenti (Provincia di Ferrara e Comune di Mesola) ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;
Vista la nota prot. n. 0029556 dell’1 ottobre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e il clima ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);
Vista la Deliberazione n. 1644 del 18 ottobre 2021, con la quale la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;
Vista la Deliberazione n. 1491 del 2 novembre 2021, con la quale la Giunta della Regione del Veneto ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n.239/03;
Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;
Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di ridurre il rischio di energia non fornita e di incrementare la resilienza di rete superando l’attuale antenna strutturale che alimenta la C.P. di Ariano attraverso un incremento della magliatura di rete;
Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
Visto l’”Atto di accettazione” prot. n. TERNA/P2021102674 del 16 dicembre 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;
Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;
Visto l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;
VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna
S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;
Visti gli atti di ufficio;
DECRETA
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).
Articolo 4
Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Articolo 7
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.
Il Direttore Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari Dott. Mariano Grillo
Il Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo Dott. Oliviero Montanaro
Allegati (omissis)
Torna indietro