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Bur n. 122 del 13 settembre 2024


Materia: Energia e industria

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 405 del 2 maggio 2024

Approvazione del progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio della "Stazione Elettrica 132 kV di Montecchio Maggiore e raccordi entra-esce alla RTN", nel Comune di Montecchio Maggiore, in Provincia di Vicenza, Regione Veneto.

DIPARTIMENTO ENERGIA
Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
Ex DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

Visti il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

Vista la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 dicembre 2023 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P2022132927 del 27 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca registrato a Roma il 1/10/2021 al n. 23103 serie 1T, Rep. n. 46.497-Racc. n. 26.980, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

Vista l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220080310 del 19 settembre 2022, indirizzata all’allora Ministero della Transizione ecologica ed acquisita con prot. n. 29775 del 19 settembre 2022, corredata della documentazione tecnica delle opere, e successivamente integrata in data 13 ottobre 2022 con nota prot. n. P20220089825, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della “Stazione Elettrica 132 kV di Montecchio Maggiore e raccordi entra-esce alla RTN”, nel Comune di Montecchio Maggiore, in Provincia di Vicenza, Regione Veneto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

  • ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 quater del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di stazione e vie di accesso;
     
  • ai sensi dell’art. 1 sexies, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i., l’ applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione;
     
  • ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

Considerato che l’intervento nasce dalla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale (RTN), avanzata dalla società SICO – Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., per un impianto corrispondente ad unità di consumo pari a 25 MW, presso il Comune di Montecchio Maggiore (VI), con codice pratica 202102265, per la quale la società Terna S.p.A. ha rilasciato apposita Soluzione di Connessione (STMG) per una potenza di 25 MW in prelievo, accettata dal richiedente, prevedendo per l’impianto un collegamento in antenna su nuova Stazione Elettrica della RTN a 132 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 132 kV “Sovizzo- Montecchio”;

Considerato che l’intervento, consistente nella realizzazione di una stazione elettrica di smistamento a 132 kV denominata “Montecchio Maggiore” ed un collegamento aereo in entra-esce della lunghezza complessiva di circa 0.3 km per la connessione della nuova Stazione Elettrica 132 kV di Montecchio Maggiore all’esistente linea aerea RTN a 132 kV denominata “Montecchio- Sovizzo” (Terna n. 565), nello specifico, è rappresentato dalle seguenti opere:

  • Opera A – Nuova SE 132 kV Montecchio Maggiore, consistente nella realizzazione della nuova Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata “Montecchio Maggiore”, localizzata sul territorio comunale di Montecchio Maggiore (VI), composta da una sezione a 132 kV, con isolamento in aria, con arrivi linee in cavo ed aeree;
     
  • Opera B – Raccordi entra-esce alla linea 132 kV "Montecchio-Sovizzo", consistente nella realizzazione di un collegamento aereo in entra-esce della lunghezza complessiva di circa 0.3 km per la connessione della nuova Stazione Elettrica 132 kV di Montecchio Maggiore all’esistente linea aerea RTN a 132 kV denominata Montecchio-Sovizzo” (terna n. 565);

Considerato che l’intervento in progetto non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6 e comma 7, né alle condizioni per l’applicazione dell’art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006, così come riportato dalla Società proponente nella citata istanza, nonché nella comunicazione indirizzata alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali – DGVA prot. n. TERNA/ P20220076812 del 7 settembre 2022;

Considerato altresì che le opere in progetto non interessano direttamente aree a tutela paesaggistica, ai sensi D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 c. 1, lett. c, g;

Vista la citata istanza del 19 settembre 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

Vista la nota prot. n. 34201 del 18 ottobre 2022, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

Considerato che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

Preso atto che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento ai proprietari dei fondi interessati dall’intervento, in data 6/12/2022, mediante comunicazioni personali a mezzo raccomandata A/R e PEC;

Atteso che, a seguito delle predette comunicazioni, sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, così come anche comunicato da Terna con nota prot. n. P20240028214 del 14/03/2024, e successiva integrazione prot. n. P20240031799 del 22/03/2024, controdedotte dal Proponente con nota prot. n. P20240014659 del 09/02/2024;

Preso atto della nota prot. n. 38823 del 28 novembre 2022, con la quale il Comune di Montecchio Maggiore, in merito alla richiesta di accertamento della conformità urbanistica delle opere, avanzata dall’attuale Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 17911 del 21 ottobre 2022 e dalla Regione Veneto con nota prot. n. 0508039 del 2 novembre 2022, ha dichiarato che l'intervento in oggetto non è conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, ricadendo in zona territoriale omogenea agricola (Z.T.O. E2b) e ricadendo, inoltre, in fascia di rispetto stradale, ed ha altresì rappresentato che, qualora l'intervenga sia assentito e completato, il Comune procederà, in sede di prima variante utile al Piano degli Interventi, ad adeguare il proprio strumento urbanistico in virtù dell'opera eseguita, recependo anche le eventuali prescrizioni di carattere ambientale derivanti dalla procedura autorizzativa;

Considerato che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. art. 1- sexies, comma 2,b) del Decreto Legge n. 239/2003;

Vista la nota prot. n. 57872 del 26 marzo 2024, con la quale la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” della ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);

Visti i pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell’ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

Vista la Deliberazione n. 439 del 16 aprile 2024, trasmessa con nota prot. n. 203988 del 24 aprile 2024, ed acquisita al prot. Mase in data 26 aprile 2024 con n. 77739, con la quale la Giunta della Regione Veneto ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto rispondono alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale (RTN) per un impianto corrispondente ad unità di consumo pari a 25 MW da parte della società SICO – Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A.;

Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

Visto l’“Atto di accettazione”, prot. n. 44753 del 29 aprile 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna

S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

Visti gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all’esercizio della “Stazione Elettrica 132 kV di Montecchio Maggiore e raccordi entra-esce alla RTN”, nel Comune di Montecchio Maggiore, in Provincia di Vicenza, Regione Veneto, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DGCR22019B2545679 rev 00 del 15 luglio 2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. E’ fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4- quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell’art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell’appalto è tenuto a trasmettere l’autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell’autocertificazione.
Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.
 

Il Direttore Generale Ex Infrastrutture e Sicurezza Dott.ssa Marilena Barbaro

Il Direttore Generale Ex Valutazioni Ambientali Arch. Gianluigi Nocco

Allegati (omissis)

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