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Bur n. 122 del 13 settembre 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BELLUNO)

Statuto comunale.

Statuto del Comune di Santa Giustina come modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 35 del 23/07/2024.

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
IL COMUNE

Art. 1 COMUNE DI SANTA GIUSTINA Art. 2 FINALITÀ

Art. 3 OGGETTO DELLO STATUTO

Art. 4 I REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 5 COLLABORAZIONE

Art. 6 TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE

Art. 7 ORGANI DEL COMUNE

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Art. 10 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 I GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 13 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 14 ORDINE DEL GIORNO

Art. 15 MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Art. 16 MAGGIORANZE RICHIESTE PER L’APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Art. 17 ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE

Art. 18 CONSIGLIERE ANZIANO

Art. 19 COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 20 COMMISSIONE DI INDAGINE

Art. 21 RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

Art. 22 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO NEOELETTO Art. 23 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24 COMPOSIZIONE E INCOMPATIBILITÀ

Art 25 NOMINA

Art. 26 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

Art. 27 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Art. 28 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 29 MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 30 REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE, DECADENZA DEGLI ASSESSORI

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 31 FUNZIONI DEL SINDACO

Art. 32 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 RAPPRESENTANZA E VIGILANZA

Art. 34 IL VICESINDACO

Art. 35 DIMISSIONI DEL SINDACO

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Art. 37 PARI OPPORTUNITÀ

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 38 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39 NOTIZIARIO COMUNALE ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 40 LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 41 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 42 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

Art. 43 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 44 REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 45 EFFETTI DEL REFERENDUM

Art. 46 DIFENSORE CIVICO

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 47 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 48 DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 49 PIANI ESECUTIVI DI GESTIONE

Art. 50 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Art. 51 COLLABORAZIONI ESTERNE

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52 IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53 IL VICESEGRETARIO COMUNALE

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 54 SERVIZI COMUNALI

Art. 55 CONVENZIONI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 56 NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 57 PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art .58 PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 59 CONVENZIONI

Art. 60 CONSORZI

Art. 61 UNIONE DI COMUNI

Art. 62 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 63 LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

CAPO II
PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 64 ATTIVITÀ TRIBUTARIA COMUNALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

CAPO III
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 65 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 66 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 67 MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI. NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

CAPO IV
APPALTI E CONTRATTI

Art. 68 PROCEDURE NEGOZIALI

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI

Art. 70 REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71 ENTRATA IN VIGORE

Art. 72 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI
CAPO I IL COMUNE

Art. 1
COMUNE DI SANTA GIUSTINA

  1. Il Comune di Santa Giustina, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della sua Comunità.
  1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto ed i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 2
FINALITÀ

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione. Sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e riconosce nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.
  1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
  1. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
  1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
    1. affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
    2. soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli;
    3. rimozione delle cause di disuguaglianza, di povertà e di marginalità sociale e culturale;
    4. superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione;
    5. sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
    6. il ripudio di ogni forma di razzismo ed il sostegno dei valori della tolleranza e del dialogo, anche attraverso la promozione di una cultura multietnica e multirazziale;
    7. il rifiuto di ogni scelta avversa ai valori della pace, della giustizia e dei diritti umani, anche attraverso la promozione della cultura della pace e della non violenza, mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione;
    8. tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, con decisioni in materia di programmazione urbanistica che perseguano un ordinato ed equilibrato sviluppo del territorio, sostenendo lo sviluppo della cultura della prevenzione delle cause di inquinamento;
    9. tutela e sviluppo del patrimonio storico, culturale, politico ed economico presente nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. A tale riguardo il Comune di Santa Giustina promuove accordi di collaborazione con gli organi preposti alla gestione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed altri organismi sovracomunali di gestione del territorio;
    10. la trasparenza, l’imparzialità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, anche attraverso la partecipazione dei cittadini, l’accesso agli atti e documenti, l’informazione, il metodo della programmazione e della consultazione con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
  1. Il Comune riconosce e tutela il Diritto umano all'acqua, ovvero l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.

Art. 3
OGGETTO DELLO STATUTO

  1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
  1. Lo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
  1. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
  1. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal Consiglio Comunale.

Art. 4
I REGOLAMENTI COMUNALI

  1. I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
  1. La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di Legge e secondo i principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto

Art. 5
COLLABORAZIONE

  1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche alla amministrazione locale.
  1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l’esercizio delle funzioni o di servizi pubblici, valuta l’opportunità di esercitarli nelle forme dell’associazione e cooperazione previste dalla Legge e dal presente Statuto, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti, delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili unioni con Comuni contermini.
  1. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 6
TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

  1. Il territorio del Comune di Santa Giustina confina con quello dei Comuni di Cesiomaggiore, Sospirolo, S. Gregorio nelle Alpi, Sedico, Borgo Valbelluna.
  1. Le località esistenti nel Comune di Santa Giustina, oltre al Capoluogo sono le seguenti: Formegan, Volpere, Salmenega, Bivai, Piovena, Castel, Lasserai, S. Margherita, Sartena, Salzan, S. Libera, Campo, Carfai, Ignan, Mas, Casabellata, Colvago, S. Martino, Meano, Callibago, Dussano, Fornaci, Cassol, Gravazze, Fant, Cergnai, Al Cristo, Villa di Pria, Coldiferro, S. Vittore Veses, Campel, Marianne, Morzanch.
  1. Agli abitanti delle località sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
  1. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato nel capoluogo, ma possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio Comunale.
  1. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede Comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze tali organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
  1. Lo stemma del Comune è troncato: nel PRIMO, d’oro, alle due palme decussate, di verde, la palma posta in sbarra attraversante; nel SECONDO, di azzurro, alla ruota da molino di otto raggi, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune.
  1. Il gonfalone è costituito da drappo troncato di verde e di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE

Art. 7
ORGANI DEL COMUNE

  1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
  1. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
  1. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
  1. Il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni delle funzioni, competenze, responsabilità proprie e di quelle dei dipendenti.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta l’intera comunità, è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed esercita le funzioni previste dalla Legge improntando l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità e trasparenza, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
  1. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto dei principi di pluralità di opinione, gli orientamenti presenti nello stesso su temi o avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 9
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

  1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

Art. 10
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
  1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
  1. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
  1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare, singolarmente o in gruppo, interrogazioni, interpellanze o mozioni.
  1. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto su notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
  1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e se non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione, verbale o scritta, dell’eventuale assenza al Sindaco, allo scopo di permettere a quest’ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio da un altro Consigliere allo scopo informato. Dell’avvenuta giustificazione viene presa nota a verbale.
  1. In applicazione dell’art. 67 del T.U.E.L approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267, gli amministratori comunali, così come definiti dall’art. 77.2 del medesimo Testo Unico, possono assumere incarichi e svolgere funzioni di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento in istituzioni, aziende speciali e società di capitali partecipate o costituite dal Comune, anche svolgenti servizi e/o appalti nell’interesse di quest’ultimo.

Art. 11
I GRUPPI CONSILIARI

  1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti ed eleggono il loro capogruppo e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
  1. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
  1. Ciascun Gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alle consultazioni elettorali.
  1. Le modalità di formazione e funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

Art. 12
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

  1. In caso di dimissioni dalla carica di Consigliere le dimissioni indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere immediatamente assunte al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Sono immediatamente efficaci, sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. Il Consiglio entro dieci giorni deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni.

Art. 13
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

  1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
  1. Il funzionamento del Consiglio, le modalità della sua convocazione, la composizione e le competenze dei suoi organi interni, sono disciplinati, oltre che dalla Legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati al Consiglio. Detto Regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri.
  1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, con avvisi scritti, da consegnarsi ai Consiglieri. La consegna deve essere eseguita in uno dei seguenti modi:
    1. mediante il messo Comunale
    2. mediante telegramma o raccomandata
    3. mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato che sottoscrive per ricevuta
    4.  mediante Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria all’indirizzo PEC o mail che siano stati comunicati a tal fine dal Consigliere Comunale.
    5. mediante modalità equipollenti, previste dal Regolamento.
  1. L’avviso sia per sessione ordinaria che straordinaria, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta, escludendosi dal computo il solo giorno di consegna.
  1. Tuttavia in caso d’urgenza è sufficiente che l’avviso con il relativo elenco sia consegnato almeno tre giorni prima. Nel caso di convocazione di straordinaria urgenza, è sufficiente che l’avviso sia consegnato 24 ore prima dell’orario previsto per la seduta.
  1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’Albo Pretorio insieme all’ordine del giorno. Dello stesso verrà data ampia diffusione sul territorio Comunale.
  1. Le proposte deliberative relative ai punti iscritti all’Ordine del giorno sono depositate per la consultazione da parte dei Consiglieri Comunali nei medesimi termini previsti per la trasmissione dell’avviso di convocazione, ovvero: cinque giorni liberi prima della seduta, in caso di convocazione sessione ordinaria e straordinaria; 24 ore prima della seduta, in caso di convocazione d’urgenza, e secondo le seguenti modalità:

- mediante deposito presso l’Ufficio Segreteria;
- mediante inserimento in apposita piattaforma digitale cui il Consigliere accede tramite apposite credenziali comunicate dall’Ente;

  1. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l’approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione, l’approvazione dello Statuto e dei Regolamenti e per le variazioni di bilancio, nonchè per l’approvazione delle proposte di deliberazione previste dall’art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
  1. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto e non comprese in quelle di cui al comma precedente e quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. In questo ultimo caso l'adunanza consiliare deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  1. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
  1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
  1. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
  1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 14
ORDINE DEL GIORNO

  1. L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentita la Giunta.
  1. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.

Art. 15
MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

  1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei Consiglieri in carica.
  1. Le sedute di seconda convocazione, che avranno luogo in altro giorno, sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 16
MAGGIORANZE RICHIESTE PER L’APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

  1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 17
ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE

  1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
  1. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.
  1. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.
  1. Il Consigliere che dichiara di astenersi non si considera nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale.
  1. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei voti ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 18
CONSIGLIERE ANZIANO

  1. In tutti i casi in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento.

Art. 19
COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine salvo che il Consiglio deliberi di prorogarlo o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.
  1. Il Consiglio Comunale può altresì istituire nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, con l’obbligo di relazionare almeno una volta all’anno al Consiglio Comunale sul lavoro svolto.
  1. Il Consiglio Comunale può istituire, infine, commissioni d’indagine sull’attività dell’amministrazione.
  1. Le deliberazioni con le quali vengono istituite le commissioni previste dai commi precedenti devono essere approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  1. Le commissioni di cui al comma 3 e le commissioni di garanzia e di controllo sono presiedute dal Consigliere designato dalla minoranza consiliare.
  1. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti, sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari ed esibire loro gli atti e i documenti in loro possesso, rilasciandone copia se richiesta, salvo i casi nei quali ne sia vietata la divulgazione.
  1. Il Regolamento disciplinerà l’attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 20
COMMISSIONE DI INDAGINE

  1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, commissioni di indagine sull'attività dell’amministrazione.
  1. L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  1. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
  1. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare.

Art. 21
RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

  1. Quando una norma richiede che un organo Comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato secondo modalità stabilite nel Regolamento salvo diverse disposizioni.

Art. 22
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO NEOELETTO

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
     
  2. La prima seduta è convocata con il seguente ordine del giorno:
    1. esame ed approvazione degli eletti e loro convalida;
    2. giuramento del Sindaco;
    3. comunicazione dei componenti la Giunta;
    4. presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  3. All’ordine del giorno della prima seduta possono essere iscritti anche altri argomenti, ma la loro trattazione può avvenire solo dopo l’esame degli argomenti indicati al comma 2.
  1. Il Sindaco subito dopo la convalida degli eletti presta giuramento davanti al Consiglio, indossando la fascia tricolore, con la seguente formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
  1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche, con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

Art. 23
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

  1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
  1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF ed altre associazioni che si prefiggono le stesse finalità.
  1. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24
COMPOSIZIONE E INCOMPATIBILITÀ

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori come previsto nelle leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Nel rispetto del predetto limite il numero effettivo degli Assessori verrà stabilito con provvedimento del Sindaco. Il Sindaco deve nominare il Vicesindaco tra i Consiglieri.
     
  2. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri. Tuttavia, possono essere nominati assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
     
  3. Nella Giunta Comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.
     
  4. Non possono essere contemporaneamente membri della Giunta Comunale: i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottandi.

Art. 25
NOMINA

  1. Il Vicesindaco e gli altri componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla sostituzione entro 15 giorni.
  1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
  1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

  1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza, collegialità, efficienza ed efficacia.
     
  2. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti; in particolare essa:
    1. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
    2. elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
    3. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a enti o persone;
    4. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
    5. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli Organi gestionali dell’Ente;
    6. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
  1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
  1. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla competenza dello stesso.
  1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 27
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

  1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale e può assistere il funzionario designato per la redazione del verbale.
  1. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

Art. 28
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

  1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento.
  1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E’ presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
  1. Il Sindaco può delegare agli Assessori Comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai Responsabili di strutture apicali le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia; la revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco verrà comunicata al Consiglio.
  1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 29
MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
  1. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
  1. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di Legge.

Art. 30
REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE, DECADENZA DEGLI ASSESSORI

  1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco ai Consiglieri.
  1. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
     
  2. Il Sindaco provvede alla surrogazione dell'Assessore dandone comunicazione al Consiglio.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 31
FUNZIONI DEL SINDACO

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  1. Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell’Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo.
  1. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione.
  1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  1. Il Sindaco coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli Assessori, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili di strutture apicali in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell’Ente.

Art. 32
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente.
  1. In particolare il Sindaco:
    1. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
    2. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
    3. convoca i comizi per i referendum di cui all’art. 8 del D. Lgs. 267/2000;
    4. adotta le ordinanze di sua competenza, ivi comprese, ove occorra, quelle contingibili ed urgenti previste dalla Legge;
    5. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo;
    6. impartisce direttive al Segretario ed ai Responsabili di strutture apicali in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull’esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell’Ente.

Art. 33
RAPPRESENTANZA E VIGILANZA

  1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente.
  1. Compete al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune, previa deliberazione della Giunta che individua anche il soggetto a cui affidare il patrocinio.
  1. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’attività dell’Ente.
  1. Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
  1. Compete al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito della disciplina regionale e sentite le categorie interessate, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
  1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 34
IL VICESINDACO

  1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco.
  1. Il Vicesindaco è chiamato a sostituire il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
  1. In caso di assenza del Sindaco o del Vicesindaco lo svolgimento delle funzioni spetta all’Assessore più anziano d’età.

Art. 35
DIMISSIONI DEL SINDACO

  1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

  1. Gli Amministratori del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità propri o interessi, liti o contabilità dei loro parenti e affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o benefici ai medesimi.
  1. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dal luogo delle riunione durante il tempo del dibattimento e della votazione.
  1. L’astenuto in questo caso non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
  1. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 37
PARI OPPORTUNITA’

  1. In sede di formazione degli Organi Collegiali del Comune saranno assicurate, nel rispetto delle esigenze di competenza e professionalità, condizioni di pari opportunità compatibilmente con le disponibilità manifestate, in ossequio alla Legge 10.3.1991 n. 125.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 38
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. Il Comune favorisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli ed associati ad ogni propria attività, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge.
  1. L' Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
  1. L'Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.
  1. Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per Legge.

Art. 39
NOTIZIARIO COMUNALE ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI

  1. Allo scopo di informare la popolazione sull’attività del Comune è periodicamente pubblicato il Notiziario Comunale. La sua redazione è curata da un dipendente Comunale su indicazione dei Capigruppo consiliari.
  1. L’Amministrazione indice assemblee frazionali o di zona per informare la popolazione sull’attività del Comune, nonché per recepire proposte rivolte alla soluzione di problemi locali ed al miglioramento dei servizi.

Art. 40
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

  1. Il Comune, al fine di garantire il ricorso della comunità all’azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, valorizza le libere forme associative e ne favorisce lo sviluppo.
  1. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
  1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
  1. Sono considerati di particolare interesse collettivo gli Enti moralmente riconosciuti, le Associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente, del tempo libero, dell’assistenza, le Parrocchie operanti sul territorio comunale ed in ogni caso le Associazioni che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della spiritualità.
  1. La Giunta Comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini riferendone al Consiglio.
     
  2. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può assegnare alle Associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta. Può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 41
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

  1. Ai fini di cui all’articolo precedente, ma principalmente ai fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, il Consiglio Comunale può istituire l’Albo Comunale della Associazioni operanti nel territorio Comunale.
     
  2. La delibera che istituisce l’Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
     
  3. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi, anche in deroga alle norme contenute nel Regolamento sui contratti, apposite convenzioni per la realizzazione di iniziative specifiche, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell’associazionismo.

Art. 42
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

  1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o diffusi della collettività, vanno rivolte al Sindaco, che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
     
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione il Sindaco comunica ai cittadini gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

Art. 43
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

  1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
  1. La consultazione viene chiesta da almeno il 20% della popolazione interessata con capacità elettorale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
     
  2. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune, oppure gli abitanti della frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.
     
  3. Le frazioni sono così individuate:
    1. Capoluogo comprendente le seguenti località: Salzan, S. Libera, Campo, Carfai, Ignan, Mas, Casabellata, Colvago, S. Martino;
    2. Formegan comprendente le seguenti località: Volpere, Salmenega, Bivai, Piovena, Castel, Lasserai, S. Margherita e Sartena;
    3. Meano comprendente le seguenti località: Callibago, Dussano, Fornaci, Cassol, Gravazze, Fant;
    4. Cergnai comprendente le seguenti località: Al Cristo, Villa di Pria, Coldiferro, S. Vittore Veses, Campel, Marianne, Morzanch.
  1. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.
     
  2. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 44
REFERENDUM CONSULTIVO

  1. Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
  1. Sono esclusi in ogni caso dalla consultazione referendaria:
    1. le linee programmatiche di mandato presentate nella prima seduta consiliare;
    2. gli atti relativi al personale del Comune e di Enti ad esso collegati;
    3. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e delle tariffe dei servizi;
    4. i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi.
  1. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo oggetto.
  1. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  • il 20% del corpo elettorale
  • il Consiglio Comunale
  1. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 45
EFFETTI DEL REFERENDUM

  1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
  2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 46
DIFENSORE CIVICO

  1. Può essere istituito il Difensore Civico con le seguenti funzioni:
    garantire l’imparzialità, l’efficienza ed un corretto rapporto dell’Amministrazione con il cittadino.
  1. Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
  1. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.
  1. Il Comune con delibera consiliare può avvalersi del Difensore Civico nominato dall’Amministrazione Provinciale o dalla Comunità Montana.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 47
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

  1. Gli uffici comunali operano al servizio delle collettività e sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
  1. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.
  1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
  1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali.
     
  2. L’organizzazione del lavoro persegue risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi sempre con l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
     
  3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo consultazioni con i sindacati in conformità degli accordi vigenti.

Art. 48
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

  1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai Responsabili di strutture apicali la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati e devono informare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.
  1. Ai Responsabili di strutture apicali, con la collaborazione dei dipendenti, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle decisioni degli organi di governo, ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai Regolamenti.
  1. Con appositi Regolamenti, di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono disciplinati: l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione del personale, i requisiti per l’accesso e le procedure di selezione.

Art. 49
PIANI ESECUTIVI DI GESTIONE

  1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto Comunale e dal Regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.
  1. I Responsabili di strutture apicali sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi dei piani esecutivi di gestione, che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.
  1. Le ulteriori modalità relative all'adozione delle determinazioni sono individuate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e/o nel Regolamento di contabilità.

Art. 50
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

  1. Il Sindaco, sentita la Giunta, nel caso di vacanza del posto o per altre motivate necessità organizzative, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di posizioni apicali a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
     
  2. Nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste nel Regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 51
COLLABORAZIONI ESTERNE

  1. Per obiettivi o programmi determinati, l'Amministrazione può attribuire a soggetti esterni all'Ente, con le modalità stabilite dal Regolamento, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità. Il Regolamento dispone in ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52
IL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Comune ha un Segretario Comunale, iscritto ad apposito Albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.
  1. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Comunale.
  1. Il Segretario Comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente secondo le modalità del Regolamento. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, secondo le norme stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della Giunta Comunale. Può altresì rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell'Ente.
  1. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale Comunale.

Art. 53
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Comune può avere un Vicesegretario, che esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
     
  2. La nomina del Vicesegretario spetta al Sindaco, con le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento, e può essere conferita anche mediante incarico.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 54
SERVIZI COMUNALI

  1. Il Comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
  1. Il Comune nella scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, privilegia quelle che assicurano una migliore efficienza, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ciascun servizio.
  1. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento dello stesso, anche qualora la stessa sia affidata ad aziende speciali o a società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

Art. 55
CONVENZIONI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI

  1. Il Comune allo scopo di svolgere in modo particolare determinate funzioni o servizi, può stabilire apposite convenzioni con altri enti locali interessati.
  1. Le convenzioni, oltre a contenere tutti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, debbono altresì assicurare ai singoli enti la possibilità di controllo della gestione ed individuare casi determinati in presenza dei quali è possibile recedere dalla convenzione stessa.
  1. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio con la maggioranza di cui all’art. 16 del presente Statuto.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 56
NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI

  1. Il Consiglio Comunale procede alla nomina degli Amministratori di aziende e istituzioni sulla base di una lista, facendo precedere la nomina del Presidente.
     
  2. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
     
  3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli Amministratori entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
  1. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai Responsabili dell’azienda o delle istituzioni.
  1. Il Consiglio Comunale può revocare tutti gli Amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione scritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali in carica.
  1. La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione.
  1. La deliberazione di revoca comporta la necessità di nomina dei nuovi Amministratori.

Art. 57
PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la formazione.
  1. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superirore al 20%, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale siano nominati dal Comune ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 58
PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

  1. Il Comune può promuovere forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche compresa la Comunità Montana.
  1. Il Comune partecipa agli accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici.

Art. 59
CONVENZIONI

  1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
  1. Le convenzioni devono stabilire i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme delle consultazioni fra Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
  1. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

Art. 60
CONSORZI

  1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e/o Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti, secondo le disposizioni di Legge:
    1. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio;
    2. lo statuto del Consorzio.
  1. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 61
UNIONE DI COMUNI

  1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 58 e dei principi della Legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 62
ACCORDI DI PROGRAMMA

  1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
     
  2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII
GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
LA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 63
LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

  1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con il bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Tali atti sono redatti in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi e interventi.
  1. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini stabiliti dalla Legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità e pareggio finanziario.
  1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti. Esso comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione comprese le modalità di finanziamento. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvati.
  1. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti di tariffe, imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

CAPO II
PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 64
ATTIVITÀ TRIBUTARIA COMUNALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

  1. Il Comune si impegna ad uniformare la propria attività in materia tributaria ai principi sanciti nello Statuto dei diritti del Contribuente. L’attività dell’ufficio tributi dovrà pertanto essere improntata ai principi di chiarezza e trasparenza nella redazione di disposizioni tributarie, assicurando completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari ed amministrative adottate dall’Ente in materia tributaria.
  1. Il Comune garantisce l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante notifica e con modalità comunque idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
  1. E’ fatto divieto di richiedere al contribuente documentazioni e informazioni che siano già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino.
  1. Gli atti in materia tributaria devono essere motivati e redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, e devono indicare in modo esplicito l’ufficio al quale fare riferimento, l’organo amministrativo per eventuali riesami o ricorsi, le modalità, i termini e l’organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
  1. I soggetti che esercitano attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi comunali, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.

CAPO III
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 65
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, scelti in conformità a quanto previsto dalla Legge.
  1. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.
  1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità:
    1. collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e indirizzo;
    2. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
    3. attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  1. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed alle risultanze del sistema di controllo della gestione.
     
  2. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veridicità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne informano immediatamente il Sindaco e i Consiglieri Comunali.
     
  3. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico e gli obblighi dei Revisori, sono stabiliti sulla base delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 66
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

  1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
  1. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
  1. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 67
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI E NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

  1. Qualora nei termini fissati dalla Legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini prescritti lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede alla nomina di un Commissario, come segue.
  1. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del Commissario.
  1. Il Sindaco ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il Commissario, per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, sciegliendolo tra segretari generali o dirigenti amministrativi, anche in quiescenza da non oltre tre anni, tra avvocati o commercialisti di comprovata esperienza in campo amministrativo e degli enti locali, in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso gli enti locali.
  1. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto perchè provveda a nominare il Commissario.
     
  2. Il Commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
     
  3. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei cinque giorni successivi invia a ciascun Consigliere una lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
  1. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informandone contestualmente il Prefetto ai sensi dell’art. 141, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000.

CAPO IV
APPALTI E CONTRATTI

Art. 68
PROCEDURE NEGOZIALI

  1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI

  1. I procedimenti amministrativi relativi all’applicazione delle sanzioni per le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti comunali sono disciplinati con apposito Regolamento e nei Regolamenti stessi, che provvederanno a fissare l’entità delle sanzioni stesse.

Art. 70
REVISIONE DELLO STATUTO

  1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio con le modalità di Legge.
  1. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 71
ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente Statuto, entra in vigore ai sensi di Legge dopo la sua pubblicazione per trenta giorni all’Albo Pretorio. All’atto dell’entrata in vigore cesseranno gli effetti del precedente Statuto.
  1. E’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
     
  2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  1. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
  1. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 72
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  1. Nelle materie demandate ai Regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.
  1. I Regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla approvazione dei successivi.
  1. E' facoltà del Consiglio Comunale adottare nelle materie demandate ai Regolamenti, normative a carattere transitorio qualora ne ravvisi la necessità.

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