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Bur n. 118 del 30 agosto 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI OPPEANO (VERONA)

Delibera di Consiglio comunale n. 38 del 26 luglio 2024

Statuto comunale. Modifica ed adeguamento alla normativa vigente.

Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali
 

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.
  1. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
  1. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
  1. I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario, mentre i verbali delle sedute di Consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario.


Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri
 

  1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
  1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
  1. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Presidente del Consiglio una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14.
  1. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale o un domicilio digitale (PEC) presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.


Art. 23
Composizione
 

  1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne. In ogni caso deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
  1. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
  1. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.


Art. 66
Revisione economico-finanziaria
 

  1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio dei revisori composto da tre membri, ovvero un revisore unico secondo quanto disposto dall’art. 234, comma 3 del TUEL.
  1. I componenti devono essere scelti:
    1. uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
    2. uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
    3. uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
       
  2. Essi durano in carica tre anni, con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, sono revocabili per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
  1. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
  1. Ove invitati dal sindaco possono intervenire alle riunioni di giunta.
  1. Collaborano con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo. Ove riscontrino irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
  1. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  1. Rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.
  1. Il regolamento di contabilità disciplina le scritture obbligatorie che devono essere tenute, le modalità di riunione del collegio e quant'altro necessario per consentire un corretto ed efficace svolgimento dei suoi compiti.

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