Home » Dettaglio Atto di Enti Vari
Materia: Statuti
COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)
Delibere di consiglio comunale del comune di Sovizzo n. 9 del 18 gennaio 2024 e del comune di Gambugliano n. 8 del 18 gennaio 2024
Statuto comunale.
I territori di Sovizzo e Gambugliano hanno condiviso traiettorie storico-culturali comuni sin dalle epoche più remote.
Studi archeologici condotti durante gli anni ‘90 confermano la presenza di insediamenti umani nell’area appartenente ai due Comuni già a partire da epoche antichissime, ovvero tra la fine del IV millennio e l’inizio del III millennio a.C. (età tardo-neolitica). Si ritiene che gli Euganei, i più antichi abitanti dell’Italia Nord-Orientale, si siano stanziati nel territorio in questione fino all’arrivo dei Veneti, i quali, intorno al primo millennio a.C., imposero la propria egemonia e inglobarono gli usi e i costumi di chi li aveva preceduti. A tal riguardo, occorre menzionare i riti sacrali-funerari realizzati in strutture megalitiche ancora, in parte, esistenti nel territorio.
Chiare testimonianze dell’influenza romana si individuano in alcune iscrizioni murate nelle chiese di San Daniele e di Sovizzo-Alto appartenenti al comune di Sovizzo, e alla presenza nel comune di Gambugliano di una via “Pocastro”, la quale richiama con certezza un accampamento militare situato nella zona.
Tra il VI e l’VIII secolo, il territorio dei due Enti è stato insediato dai Longobardi, a cui appartengono resti di necropoli rinvenuti all’inizio del ‘900. Il periodo medievale, inoltre, ha fornito importanti contributi sotto il profilo storico-artistico nell’intera area vicentina, con particolare riferimento alla presenza di castelli costruiti intorno al X secolo per contrastare le devastanti invasioni degli Ungari nella pianura veneta. Tuttavia, tali architetture sono state quasi del tutto rase al suolo durante le furiose guerre padovane-veronesi del XIV secolo. Al giorno d’oggi, non c’è traccia di alcun resto attribuibile a castelli nei due comuni oggetto di studio, ma è possibile confermare la loro esistenza grazie a diverse testimonianze dell’epoca. Un castello vescovile appartenente all’area di Sovizzo è stato citato da antichi autori e corrisponderebbe, con molta probabilità, all’area che le attuali genti chiamano come “Castello” dove oggi sorge il gruppo parrocchiale di S. Maria Annunziata a Sovizzo-Colle. Di tutt’altra natura sembrerebbe essere il castello che un tempo sorgeva nell’attuale “Contrà del Castello” di Gambugliano: pur essendo citato nei libri dei feudi, non risulta elencato in nessuno dei diplomi imperiali donati ai Vescovi vicentini e, di conseguenza, si attribuisce la sua costruzione in epoca romana come torre di guardia e segnalazione.
Passato il periodo medievale, i territori di Sovizzo e di Gambugliano seguirono le sorti di Vicenza all’interno della Serenissima Repubblica di Venezia, fino alla caduta della stessa.
Con l’avvento della Restaurazione, si avviò un processo di riduzione del numero di Comuni vicentini che interessò direttamente Gambugliano, in quanto fu accorpato a Monteviale nel 1815. Gli anni che seguirono si caratterizzarono per l’esplosione di dissapori e contestazioni che i cittadini di Gambugliano rivolsero nei confronti di Monteviale, reo di privilegiare i propri interessi economici e politici. La situazione rimase di forte tensione, con annesse guerriglie e feroci manifestazioni, fino alla separazione sancita nel 1905 sotto il Regno d’Italia.
Sotto il profilo toponomastico, l’origine del nome di Sovizzo sembra derivare dal latino “Suitius” o “Suicius”, collegati a loro volta a “sus” (maiale), per indicare la presenza di antichi allevamenti suini nel territorio. Un’altra interpretazione, questa volta di carattere storico-territoriale, farebbe risalire le origini del nome a Vigo (dal latino vicus = quartiere, villaggio) e dunque al latino sub vicus (sotto il villaggio).
Sebbene le prime citazioni accertate del termine “Gambullanum” risalgano al tardo Medioevo, intorno all’origine del nome di Gambugliano girano diverse interpretazioni. La più accreditata mette in luce il legame con l’antico possedimento dal nome “fundus Cambullianus”, tuttavia la tradizione popolare supporta la tesi secondo cui l’etimologia derivi dall’accezione verbale “gran e bojon”, data la presenza di alcune sorgenti d’acqua bollenti sgorganti dal terreno, evolutasi nel tempo fino al moderno “Gambugliano”.
I due Comuni hanno iniziato a collaborare stipulando apposite convenzioni per la gestione associata dell’Ufficio Tecnico e dei Servizi Sociali (con Sovizzo comune capofila) oltre a fruire di personale del Comune di Sovizzo per la responsabilità della Ragioneria, del Protocollo e del Demografico e Segreteria di Gambugliano.
Il Comune di Sovizzo è inoltre parte dell’Unione dei Comuni Terre del Retrone che gestisce per Creazzo, Altavilla Vicentina e – appunto – il Comune di Sovizzo, la Polizia Locale, mentre il Comune di Gambugliano con l’Unione ha una convenzione sempre per la gestione del Servizio di Polizia Locale.
Con deliberazioni n. 53 del 12/11/2021 del Consiglio comunale di Sovizzo e n. 38 del 11/11/2021 del Consiglio comunale di Gambugliano, aventi ad oggetto “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SOVIZZO E GAMBUGLIANO PER LA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DELLA FUSIONE IN UNICO COMUNE” si è dato avvio allo studio di fattibilità della fusione dei due entri in un unico comune. Tale studio di fattibilità consegnato in data 24 giugno 2022, dimostra la convenienza della fusione tra i due Comuni in quanto consente al nuovo Comune:
Per le ragioni sopra evidenziate, con deliberazioni n. 17 del 28.03.2023 del Consiglio comunale di Sovizzo e n. 15 del 30.03.2023 del Consiglio comunale di Gambugliano, aventi ad oggetto “RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER FUSIONE DEI COMUNI DI SOVIZZO E GAMBUGLIANO E COSTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE (LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 24.12.1992) E APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA', i due Enti locali hanno chiesto alla Giunta Regionale del Veneto di farsi promotrice del disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano e costituzione del nuovo comune denominato “Sovizzo”.
Nella seduta del 12.07.2023, il Consiglio Regionale ha deliberato di ritenere meritevole, ai fini della prosecuzione dell’iter legislativo, il progetto di legge n. 207 del 23.05.2023 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Sovizzo” mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza”.
La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 883 del 18.07.2023 pubblicata sul BURV n. 96 del 21.07.2023, ha indetto per domenica 29.10.2023 e lunedì 30.10.2023, il referendum regionale consultivo sul progetto di legge n. 207 del 23.05.2023 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato 'Sovizzo' mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza”, che ha dato il seguente risultato:
Comune di Sovizzo
Comune di Gambugliano
Totale
Elettori aventi diritto al voto
6.800
753
7.553
Votanti
2.015 (29,63%)
425 (56,44%)
2.440 (32,30%)
Voti validamente espressi
2.006 (99,55%)
425 (100,00%)
2.431 (99,63%)
Nulle/bianche
2/7 (0,45%)
0/0 (0,00%)
2/7 (0,27%)
Voti favorevoli
1.889 (94,17%)
274 (64,50%)
2.163 (88,98%)
Voti contrari
117 (5,83%)
151 (35,50%)
268 (11,02%)
La PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ai sensi dell'articolo. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 207, nella seduta n. 119 del 15/11/2023 ha licenziato all’unanimità la proposta di legge per l’istituzione nella Provincia di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 5 bis, della Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25, il nuovo Comune denominato “Sovizzo” mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano.
La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 33 del 29/12/2023, ha istituto formalmente il Comune di “Sovizzo” mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano e dava in tal modo avvio alla gestione della nuova entità territoriale.
TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I - IDENTITA' DEL COMUNE
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica
Art. 2 - Territorio, stemma, gonfalone
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Programmazione e cooperazione
Art. 5 - Partecipazione e informazione
CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE
Art. 6 - L’autonomia
Art. 7 - Lo Statuto
Art. 8 - I regolamenti comunali
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - INDIVIDUAZIONE
Art. 9 - Organi di governo
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10 - Ruolo e funzioni generali
L’elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
I Consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
L’esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.
Art. 11 - Competenze e attribuzioni
Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 12 - Prima adunanza
La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.
La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
Art. 13 - Norme generali di funzionamento
Art. 14 - Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 15 - Linee programmatiche di mandato
Art. 16 - Il Consigliere Comunale
Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 18 - Gruppi consiliari
Art. 19 - Commissioni consiliari
Art. 20 - Commissioni di garanzia e/o controllo
Art. 21 - Commissioni di indagine
CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE
Art. 22 - Composizione e nomina
Art. 23 - Ruolo e competenze generali
Art. 24 - Organizzazione
Art. 25 - Funzionamento
Art. 26 - Mozione di sfiducia
Art. 27 - Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori
CAPO IV - IL SINDACO
Art. 28 - Ruolo e funzioni
Art. 29 – Deleghe del Sindaco
Art. 30 - Rappresentanza e coordinamento
Art. 31 - Il Vicesindaco
Art. 32 - Dimissioni e cessazione del Sindaco
TITOLO III – FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE
CAPO I – MUNICIPIO E CONSULTA
Art. 33 - Istituzione del Municipio
Art. 34 - Funzioni
Art. 35 - Consulta
CAPO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 36 - Principi fondamentali
Art. 37 - Volontariato e libere forme associative
Art. 38 – Consultazioni
Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 40 - Referendum consultivo
CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 41 - Accesso agli atti
Art. 42 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
Art. 43 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 44 - Conclusione del procedimento
Art. 45 - Responsabilità del procedimento
TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE
Capo I - UFFICI
Art. 46 - Principi
Art. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 48 - Regolamento di organizzazione
Art. 49 - Gestione delle risorse umane
Art. 50 - Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 51 - Valutazione della performance
CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
Art. 52 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 53 - Collaborazioni esterne
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 54 - Segretario comunale
Art. 55 - funzioni
Art. 56 - Vicesegretario
CAPO IV - LA RESPONSABILITÀ
Art. 57 - Responsabilità verso il comune
Art. 58 - Responsabilità verso terzi
Art. 59 - Responsabilità degli agenti contabili
TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 60 - Principi
Art. 61 - Organizzazione e gestione
Art. 62 - Costituzione e partecipazione ad Enti, Aziende e Società
TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE
Art. 63 - Convenzioni
Art. 64 - Accordi di programma
Art. 65 - Fusione di comuni
TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’
Art. 66 - Ordinamento
Art. 67 - Risorse per la gestione corrente
Art. 68 - Risorse per gli investimenti
Art. 69 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 70 - Bilancio comunale
Art. 71 - Rendiconto della gestione
Art. 72 - Attività contrattuale
Art. 73 - Revisore dei conti
Art. 74 - Tesoreria
Art. 75 - Controlli interni
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 76 - Entrata in vigore dello statuto
Art. 77 - Disposizioni di coordinamento
Art. 78 - Disposizioni transitorie
Torna indietro