Decreto del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 5 giugno 2024
Decreto di acquisizione, ai sensi dell'art.42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, a favore del comune di Rocca Pietore, ente espropriante e beneficiario dell'espropriazione, per l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili ubicati in codesto comune ed interessati dalla realizzazione dei lavori facenti parte del progetto: "Interventi integrativi per la messa in sicurezza dal pericolo di caduta valanghe dell'area sciistica Padon - Marmolada, della s.p. n. 641 del Passo Fedaia e del bar ristorante Tabià Palazza mediante argine di guida in terra rinforzata" in comune di Rocca Pietore (BL), attualmente intestati ai privati.
CONSIDERATO che, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità dispone all’art.42-bis, comma 1 (introdotto dall'articolo 34, comma 1, legge n. 111 del 2011) che “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”;
CONSIDERATO che, con avviso di avvio del procedimento notificato a mezzo raccomandata a.r., i soggetti interessati sono stati informati della volontà dell’amministrazione comunale di procedere all’acquisizione dei beni immobili ubicati nel comune di Rocca Pietore interessati dalla realizzazione dei lavori facenti parte del progetto ”Interventi integrativi per la messa in sicurezza dal pericolo di caduta valanghe dell’area sciistica Padon – Marmolada, della S.P. N. 641 del Passo Fedaia e del bar ristorante Tabià Palazza mediante argine di guida in terra rinforzata” e mai formalmente espropriati;
RILEVATO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 9 aprile 2024 è stata approvata l’acquisizione art.42 bis del DPR327/2001 dell’area occupata dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei lavori in oggetto.
RITENUTO che, come evidenziato dal Consiglio Comunale nella Deliberazione n.13 del 9 aprile 2024 vi sia un interesse pubblico all’acquisizione delle aree utilizzate per la realizzazione dei lavori facenti parte del progetto denominato “Interventi integrativi per la messa in sicurezza dal pericolo di caduta valanghe dell’area sciistica Padon – Marmolada, della S.P. N. 641 del Passo Fedaia e del bar ristorante Tabià Palazza mediante argine di guida in terra rinforzata” e mai formalmente espropriati;
RITENUTO ALTRESI’ che nella valutazione degli interessi in conflitto sia prevalente quello dell’Amministrazione Comunale ad acquisire formalmente la proprietà dell’area in questione, essendo la stessa da diversi anni destinata ad un utilizzo con rilevante finalità di interesse pubblico;
RITENUTO inoltre opportuno provvedere all’acquisizione dei mappali occupati dal Comune di Rocca Pietore anche al fine di regolarizzare la situazione di fatto creatasi con l’utilizzo di aree di proprietà di soggetti differenti dal Comune stesso;
RITENUTO pertanto di poter procedere attraverso l’adozione di un decreto di acquisizione ai sensi dell’articolo 42 bis del DPR 327/2001;
VISTO l’art.42 bis del DPR327/2001;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.13 del 9 aprile 2024;
VISTE:
le operazioni di frazionamento delle particelle interessate così come di seguito descritte: Comune di Rocca Pietore Fg.9 Prot. 2024/39030 in atti dal 06/05/2024 Pratica n. BL0039030
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, rilevato, considerato, accertato, dato atto e visto, il sottoscritto Responsabile in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con DPR 8 giugno 2001 n.327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo VII – Art.42 bis del citato Testo Unico,
DECRETA
Art.1
È pronunciata a favore del Comune di Rocca Pietore, con sede in Rocca Pietore (BL), Loc. Capoluogo,2 -32023 Rocca Pietore (BL) C.F. 00145870259, beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’acquisizione sanante al patrimonio indisponibile dei beni immobili di seguito descritti nell’ Allegato A – Piano Particellare Esproprio e rappresentati nell’allegata planimetria Mappa Catastale.
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Dette aree pertanto sono trasferite in proprietà in capo al Comune di Rocca Pietore (BL) ad ogni effetto di legge ai sensi del disposto dell’art.42 bis del DPR 327/2001;
Art.2
Ai sensi e per gli effetti dell’art.42 bis del DPR 327/2001, l’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, indicati nell’Allegato A – Piano Particellare Esproprio. Inoltre per il periodo di occupazione senza titolo, valutato di 5 anni, è computato a titolo risarcitorio l'interesse del cinque per cento annuo sul valore patrimoniale e non patrimoniale descritto nell’ Allegato A – Piano Particellare Esproprio.
Non essendo mai state erogate somme ai proprietari, non è necessario maggiorarle dell'interesse legale e detrarle da quelle dovute ai sensi del comma 8 dell’art.42 bis del DPR 327/2001.
Art.3
Di dare atto che con propria Determina sarà disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.42 bis del DPR 327/2001, la liquidazione e il pagamento dell’indennizzo come quantificato all’art.2 che precede, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto;
Art.4
Di notificare il presente Decreto di acquisizione ai proprietari, nelle forme degli atti processuali e civili;
Art.5
Il presente Decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno, a cura e spese del Comune di Rocca Pietore, pubblicato all’albo pretorio del Comune, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell’Ente espropriante;
Ai sensi dell’art.3, comma 4 della Legge n.241/1990, si comunica che avverso il presente Decreto è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
Questo ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.
Il Responsabile del Servizio Tecnico arch. Guido Fabbrica