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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 "DISPOSIZIONI URG. DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST. ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA"
Decreto n. 1 del 2 gennaio 2024
Emergenza Ucraina. Convenzione con l'Istituto religioso Congregazione Suore di Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute "Fortunata Gresner", per l'ospitalità temporanea della popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.
IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'O.C.D.P.C. n. 872/2022
PREMESSO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea al fine di poter far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario".
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina.
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea.
RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" e, in particolare l'articolo 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto, in relazione anche alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
VERIFICATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" ha disposto:
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più Soggetti Attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti Attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della presidenza dell'U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario - quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante "Primi interventi urgenti in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento", che individua il dott. Nicola dell'Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta fra l'altro di:
- provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall'Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza un primo Piano operativo di interventi.
VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 con la quale sono stati individuati ulteriori Soggetti Attuatori e che dispone, altresì, all'art. 2, comma 2, che il Soggetto Attuatore Coordinatore - dott. Nicola Dell'Acqua - coordina tutti i Soggetti Attuatori individuati dal Commissario Delegato con propri provvedimenti.
VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 10 marzo 2022 con la quale è stato adottato il modello organizzativo per l'emergenza sanitaria ucraina in Veneto e che reca le indicazioni ad interim per l'attuazione delle misure di sanità pubblica, definendo, tra l'altro, la mappatura degli HUB in cui sono attivati nuclei operativi in ambito territoriale.
VISTO il Decreto del soggetto attuatore di coordinamento n. 2 del 14 marzo 2022 con il quale è stata individuata come Hub di secondo livello la Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner" della Congregazione Suore Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute, sita nel Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR), per lo svolgimento delle attività di accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina.
VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 ai sensi del quale, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” che ha regolato, tra l’altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.
RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022 recante" Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che detta disposizioni in merito all'accoglienza diffusa.
VISTO il Decreto del soggetto attuatore di coordinamento n. 6 del 05 aprile 2022 Emergenza Ucraina, recante "Modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi di cui al Decreto del Soggetto Attuatore di Coordinamento n. 4 del 18 marzo 2022, dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 1 del 07 marzo ed in attuazione di quanto disposto dall'O.C.D.P.C n. 872 del 04 marzo 2022".
VISTO il Decreto del soggetto attuatore di coordinamento n. 7 del 14 aprile 2022 con il quale è stato attivato l'HUB di prima accoglienza - Casa di accoglienza "Fortuna Gresner" della Congregazione Suore Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute finalizzato sia alla gestione di prima accoglienza per i migranti che quale Hub specializzato anche nell'assistenza sanitaria a soggetti con disabilità.
PRESO ATTO che in data 11 aprile 2022 il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto.
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 6 maggio 2022 recante "Individuazione dei soggetti da convenzionare per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto", con il quale l'Istituto delle "Suore della compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute" - ente ecclesiastico riconosciuto - è stato ritenuto soggetto idoneo alla sottoscrizione di convenzioni per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale, a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto.
TENUTO CONTO che l'Istituto Fortunata Gresner è gestito dalle Suore della Compagnia di Maria per l’educazione delle sordomute, congregazione religiosa di Diritto Pontificio civilmente riconosciuta con DPR n. 149 del 22/01/1955.
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2023 con il quale viene stabilita la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2023.
VISTA la Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2023. con la quale viene stabilita la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2024, come stabilito all’art. 1, comma 390.
CONSIDERATO che le disponibilità alloggiative sul territorio veneto, per i profughi ucraini, presso i Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) e all’interno del Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) sono pressoché esaurite così come le disponibilità all’interno del sistema di Accoglienza Diffusa, secondo le convenzioni già in essere stipulate tra il Dipartimento di Protezione Civile ed i vari Enti del Terzo Settore.
CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione e dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare quelle previste dall’articolo 31 del decreto legge n. 21/2022, così come modificato in sede di conversione.
CONSIDERATO che il D.L. 2 marzo 2023, n. 16 prevede la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento.
VISTO l’OCDPC n. 1028 del 5 ottobre 2023 con il quale viene previsto che i Commissari delegati possano prescindere dalla pubblicazione di una nuova manifestazione d’interesse qualora l’Ente o l’Associazione individuata abbia già partecipato alle procedure di individuazione espletate ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’OCDPC n. 881/2022;
VISTA l’Ordinanza n° 1 del 15 maggio 2023 con la quale il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia nominava il Dott. Arch. Luca Marchesi, quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all’art. 4 dell’OCDPC n. 872/2022, in sostituzione del Dott. Nicola Dell’Acqua;
TENUTO CONTO del Nulla Osta n. 22689835, rilasciato ai sensi dell’Art. 1 - comma 6 dell’O.D.P.C. n° 1028 dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in data 17.11.2023 e acquisito agli atti della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale in pari data al n. 620889 di protocollo;
PRESO ATTO che le attuali forme di accoglienza, a valenza territoriale, sono autorizzate a proseguire, fino al 31 dicembre 2024 e limitatamente alle persone già ospitate a condizione che la stessa venga assicurata nel limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dal citato Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come integrate dall’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;
PRESO ATTO della disponibilità offerta dall'Istituto religioso Congregazione Suore di Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute "Fortunata Gresner" a garantire l'accoglienza, nella propria struttura ricettiva denominata "Istituto Fortunata Gresner", fino ad un massimo di 7 posti, così come riportato all’Art. 3 della Convenzione (ALLEGATO A);
RITENUTO di dover disciplinare in forma pattizia i rapporti, i diritti e gli obblighi nonché le modalità di erogazione dei contributi tra la Giunta Regionale del Veneto e l'Istituto Fortunata Gresner, nell’ambito del sistema dell’accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
VERIFICATO che le attività svolte dall’HUB di II livello “Casa di Accoglienza Fortunata Gresner” sita nel comune di Ferrara di Monte Baldo nell’ambito della precedente convenzione approvata con decreto del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali n. 9 del 3 febbraio 2023 sono cessate de facto in data 8 ottobre 2023 con il trasferimento a Padova degli ospiti rimanenti in regime di accoglienza diffusa ad eccezione di 6 persone accolte presso l’Istituto Fortunata Gresner sito nel comune di Verona.
CONSIDERATO che la convenzione di cui al decreto n.9/2023 risulta comunque vigente in quanto prorogabile tacitamente per la durata dello stato di emergenza ma che il mantenimento dell’accoglienza delle 6 persone suesposte all’interno della struttura “Casa di Accoglienza Fortunata Gresner” avrebbe comportato costi maggiori rispetto all’applicazione delle condizioni economiche di cui alla convenzione oggetto del presente provvedimento.
RITENUTO pertanto di riconoscere, per il periodo dall’8 ottobre 2023 alla data di sottoscrizione della convenzione di cui all’allegato A del presente provvedimento, le condizioni previste dall’art. 6 della convenzione stessa.
RICHIAMATI
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172;
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, come convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
- il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28;
- il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, in particolare il Titolo V, come convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 880 del 26 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 30 marzo 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1028 del 5 ottobre 2023;
- la Delibera di Giunta Regionale 16 giugno 2020, n. 782;
- il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;
- le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022, n. 2 del 10 marzo 2022, n. 3 del 10 marzo 2022 e n. 4 del 22 marzo 2022, n. 1 del 15 maggio 2023;
- i Decreti del Soggetto attuatore n. 2 del 14 marzo 2022, n. 6 del 5 aprile 2022 e n. 7 del 14 aprile 2022, n. 9 del 3 febbraio 2023;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
DISPONE
ART. 1 (Valore delle premesse)
ART. 2 (Convenzione con Casa di Accoglienza "Fortunata Gresner")
ART. 3 (Rimborso spese Istituto Fortunata Gresner)
ART. 4 (Copertura dei costi)
ART. 5 (Pubblicazione)
Il Soggetto Attuatore per il Coordinamento e la Gestione delle Attività Commissariali Dott. Arch. Luca Marchesi
(seguono allegati)
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