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Bur n. 74 del 07 giugno 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 10 aprile 2024

Statuto comunale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1 – Principi fondamentali

  1. Il Comune di Fossalta di Piave (più avanti anche definito “Comune”) ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa che si svolge nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione Italiana, dalla Carta Internazionale dei diritti dell'uomo e delle Nazioni Unite, dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto. Nella valorizzazione della propria autonomia il Comune di Fossalta di Piave coordina la propria azione con gli altri Comuni della Venezia Orientale, con la Città Metropolitana e con la Regione per quanto riguarda le materie di interesse sovracomunale.

  2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Città Metropolitana di Venezia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, solidarietà, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, secondo le relative competenze.

  3. Le donne e gli uomini che compongono la comunità fossaltina si riconoscono nei valori democratici portati dalla Costituzione della Repubblica Italiana con particolare riguardo alla libertà e alla giustizia.

  4. I valori di pluralismo culturale, sociale, religioso ed etnico costituiscono patrimoni peculiari del Comune di Fossalta di Piave. Le differenze individuali e collettive presenti nella nostra comunità rappresentano elementi imprescindibili che devono potersi esprimere liberamente ed interagire in maniera costruttiva per elevare ed arricchire la convivenza civile. Per questa ragione, la tolleranza, la comprensione, il dialogo, le pari opportunità la solidarietà sono i valori fondamentali del Comune di Fossalta di Piave.

  5. Il Comune di Fossalta di Piave assicura condizioni di pari opportunità di genere, garantendo la presenza di donne e uomini nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

  6. La comunità di Fossalta di Piave persegue come bene supremo la realizzazione della giustizia e della pace che non significa solo assenza di guerra, ma anche comprensione e armonia tra le persone e tra i diversi popoli.

  7. Il Comune di Fossalta di Piave valorizza e tutela la persona umana, quale prima e fondamentale titolare di diritti, responsabilità e doveri, riconoscendone l’insopprimibile dignità nell’arco dell’intera esistenza.

  8. Il Comune di Fossalta di Piave tutela altresì e valorizza la famiglia, quale primo e fondamentale luogo di formazione, crescita sociale e concreta esperienza di solidarietà.

  9. È compito del Comune garantire alle persone i diritti civili e sociali, senza discriminazione di sorta, anche nei confronti di tutti coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o di fatto.

  10. Il Comune di Fossalta di Piave riconosce e valorizza tutti gli organismi comunitari - tra cui i gruppi di volontariato sociale e le libere forme associative che favoriscono la formazione e l’integrazione tra le persone e realizzano positive esperienze di solidarietà umana.

  11. Il Comune di Fossalta di Piave promuove la partecipazione di tutti i suoi abitanti, singoli o associati, alla vita amministrativa, per rendere più trasparenti, accessibili e funzionali le istituzioni comunali.

  12. Il Comune di Fossalta di Piave individua nell’Open Government una via per creare una pubblica amministrazione aperta, che punti ad abilitare e realizzare una città e una comunità intelligente inclusiva e sostenibile, che catalizzi e favorisca nuove opportunità di impresa e occupazione e che dia vigore all’innovazione nei confronti, e anche da parte, di cittadini, associazioni e imprese. Gli Open Data rappresentano uno dei capisaldi di tale strategia. Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici appartengono alla collettività e come tali possono essere riutilizzati da chiunque ne abbia interesse.

  13. Il Comune di Fossalta di Piave si pone come obiettivo prioritario e non rinviabile la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente, e considera il territorio quale bene-risorsa esauribile la cui difesa è indispensabile per la salute della persona e di ogni altra forma di vita.

  14. Il Comune di Fossalta di Piave sostiene le espressioni di identità culturale della propria popolazione cercando, anche mediante il recupero ed il mantenimento delle tradizioni, di valorizzare il patrimonio storico e culturale.

  15. Il Comune di Fossalta di Piave, nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità protegge e accresce le risorse ambientali e naturali, in particolare del fiume Piave e del suo ambiente golenale che ne caratterizzano il territorio ed assume iniziative per renderle accessibili ai cittadini, al fine di concorrere alla elevazione della loro qualità della vita.

  16. L'autonomia ed il governo del Comune di Fossalta di Piave si esercitano nel proprio ambito territoriale.

Art. 2 – Stemma e gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Fossalta di Piave e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1950 e registrato alla Corte dei Conti il 23 Gennaio 1951 (Reg. n° 44 Presidenza - Fg. n° 241).

  2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

  3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il D.P.R. 15 luglio 1950. 3. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

  4. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono normati da apposito regolamento.

Art. 3 - Territorio e sede Comunale

  1. Il Comune di Fossalta di Piave comprende la parte del suolo della Repubblica delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, confinante con i Comuni di Zenson di Piave, Monastier di Treviso, Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Noventa di Piave e si estende su una superficie di 9,73 Kmq.

  2. Il Comune di Fossalta di Piave fa parte del Veneto Orientale secondo la Legge Regionale del 22 giugno 1993, n. 16 e ss.mm.ii..

  3. Il territorio comunale comprende il capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e dalle seguenti altre zone storicamente riconosciute dalla comunità: Centro, Campolongo, Ronche, Capodargine, Contee, Gonfo, Lampol.

  4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

  5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, i suddetti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4 - Albo Pretorio

  1. Gli obblighi di pubblicazione di documenti amministrativi quale che ne sia la denominazione, l’autore e la provenienza, aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell’Ente nell’ambito dell’apposita sezione denominata “Albo Pretorio”.

  2. Sono oggetto di pubblicazione tutti i documenti che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle norme predette e, conseguentemente, dalla cui affissione all’Albo discendono effetti di pubblicità legale.

Art. 5 - Funzioni del Comune

  1. Il Comune rappresenta la propria comunità ed il suo territorio, tutelandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo armonico.

  2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, anche imprenditoriali; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

  3. Obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo della città per gli aspetti civili, sociali, culturali ed economici, finalizzati a migliorare la qualità della vita, affinché ogni persona trovi le migliori condizioni, storicamente possibili, per lo sviluppo della propria persona nel contesto sociale. Il Comune promuove, per quanto compete, le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio dei diritti, sollecitando l'osservanza dei doveri, da parte di tutti i cittadini; in particolare riconosce e garantisce pari dignità e pari opportunità a tutte le componenti presenti nel territorio al fine di prevenire e di rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione. Il Comune opera altresì per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi e per diffondere la cultura e la pratica della legalità.

  4. Il Comune attua politiche mirate a promuovere il valore della famiglia, a sostenerla nei suoi diritti insopprimibili e ad aiutarla ad adempiere ai propri doveri sociali, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

  5. Il Comune provvede a tutelare anche tutti coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o di fatto, rimuovendo eventuali situazioni di discriminazione nell’accesso agli interventi socio-assistenziali, culturali e di partecipazione.

  6. Il Comune può operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità, favorendo l’integrazione sociale e l’agio della persona, nonché per prevenire forme di discriminazione fondate sulla fede religiosa o sull’orientamento sessuale.

  7. Nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell’esercizio delle sue funzioni, il Comune individua come riferimento il criterio della sussidiarietà per coadiuvare, coordinare e valorizzare l’iniziativa spontanea degli organismi sociali. Rimane potestà e dovere del Comune sostituirsi e/o aggiungersi alla libera iniziativa individuale o associata ogni qualvolta questa sia parziale, carente o comunque fornisca servizi qualitativamente e quantitativamente non sufficienti a soddisfare i bisogni delle persone.

  8. Il Comune promuove la partecipazione, la trasparenza e l’innovazione attraverso diffuse e consolidate politiche di Open Government e Open Innovation, anche attraverso la condivisione libera e gratuita, dei dati, dei servizi e funzioni connessi all’attività pubblica e alle esigenze dei cittadini.

  9. Il Comune promuove attività volte a favorire l’utilizzo degli Open Data ai fini di migliorare i servizi per la cittadinanza e creare nuove opportunità di impresa e occupazione. Di tale politica e delle attività correlate è data ampia pubblicità e promozione tra i cittadini, le associazioni e le aziende del territorio.

Art. 6 - Funzioni nel settore della sanità

  1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge o che comunque non siano per legge di esclusiva competenza di altro Ente o Organo.

  2. Nello svolgimento dell’attività sanitaria il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale assicura i provvedimenti necessari per il benessere fisico e psichico dei cittadini. A tal fine il Sindaco prende accordi anche con altri Comuni, con la Città Metropolitana, con la Regione e con il Servizio Sanitario Nazionale.

  3. Questi accordi possono riguardare anche l’assistenza medica, ostetrica e farmaceutica che deve essere garantita nel territorio comunale.

  4. Il Comune partecipa all’istituzione di strutture sociosanitarie che favoriscano una maternità e paternità responsabile e consapevole, e siano finalizzate all’assistenza, alla maternità, alla paternità, all’infanzia, agli anziani, agli invalidi, ai portatori di disabilità fisiche e psichiche, e alla prevenzione e alla terapia delle malattie mentali e sociali e di ogni forma di dipendenza.

Art. 7 - Funzioni nel settore socio-assistenziale

  1. Il Comune esercita le funzioni amministrative dei servizi socio assistenziali attribuitegli dalla legge allo scopo di attuare gli interventi tendenti a soddisfare i bisogni primari dei singoli o delle categorie più deboli.

  2. L'efficiente integrazione dei servizi socio assistenziali viene perseguita anche in collegamento con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con le organizzazioni sindacali e con gli Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale, gli organismi della cooperazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e con altri soggetti.

  3. L'Ente Locale distribuisce i servizi sul territorio e dispone le tariffe secondo equità favorendo le categorie, le famiglie, le persone più deboli ed esentando coloro che sono privi di risorse.

  4. Attribuisce ai soggetti di cui al comma 2 del presente Articolo, che operano sul territorio, un ruolo fondamentale nell'individuazione dei bisogni e nell'erogazione dei servizi.

  5. Destinatari prioritari dei servizi ed interventi di prevenzione, cura e assistenza sono tutte le persone, considerate anche nel contesto familiare in cui vivono, in situazioni oggettive di disagio socio economico, fisico, psichico e culturale.

Art. 8 - Funzioni di promozione ed integrazione sociale

  1. Il Comune gestisce direttamente o patrocina iniziative e servizi volti a soddisfare esigenze di integrazione sociale a favore di soggetti portatori di specifiche e legittime peculiarità.

  2. A tal fine:

  • istituisce procedure di attenzione e di ascolto dei bisogni, delle richieste e delle proposte avanzate da cittadini singoli o associati;

  • promuove l'organizzazione di nuovi servizi specifici, coordina quelli esistenti e ne ottimizza il funzionamento;

  • attua una politica attiva di informazione, orientamento e consulenza;

  • tiene conto delle esigenze dei diversi gruppi sociali nell'organizzazione della città, anche dal punto di vista spazio-temporale;

  • favorisce la partecipazione degli stessi anche a livello di volontariato;

  • patrocina ed organizza attività ricreative e culturali per favorirne l'aggregazione;

  1. Per sviluppare e rendere più efficaci i servizi di assistenza, integrazione sociale e salvaguardia dei diritti delle persone portatrici di disabilità fisiche o psichiche, il Comune promuove il coordinamento tra i propri interventi e quelli analoghi attivati sul territorio comunale da altri organismi pubblici o privati.

Art. 9 - Funzioni nel settore istruzione

  1. Nell’ambito dell’istruzione, il Comune, conscio dell’importanza dell’educazione e della formazione iniziale e continua, e quindi della scuola e dei centri o enti di formazione, per la crescita dell’individuo e della società, oltre a svolgere le funzioni amministrative previste dalle leggi, opera anche per:

  • promuovere, sviluppare ed integrare attività a favore degli alunni di qualsiasi nazionalità delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con particolare riguardo agli alunni portatori di svantaggi psichici, fisici, sociali, culturali e a quelli capaci e meritevoli;

  • promuovere azioni per rendere effettivo il diritto allo studio e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi dell’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi;

  • offrire alle istituzioni scolastiche e formative, operanti nel territorio, opportunità di qualificare la propria azione per il più efficace conseguimento di obiettivi funzionali all’interesse della società;

  • individuare, in collaborazione con gli organismi collegiali e scolastici competenti, le esigenze formative e scolastiche della popolazione e programmare le azioni relative di propria competenza;

  • qualificare e sviluppare le strutture ed i centri d'istruzione rispondendo alle diverse esigenze di formazione culturale e professionale della popolazione.

Art. 10 - Funzioni nel settore cultura

  1. Il Comune riconosce la cultura come matrice di progresso sociale e integrazione dei popoli, e la promozione culturale come attività fondamentale per un positivo sviluppo della comunità locale.

  2. A tal fine:

  • promuove iniziative nei diversi ambiti musicale, artistico, teatrale, ecc.

  • patrocina ed eventualmente collabora a qualificate proposte di Associazioni presenti sul territorio, Organizzazioni ed Enti di rilevante interesse sovracomunale, singoli cittadini che si distinguono per la loro capacità nell’ambito di attività artistiche e culturali;

  • sviluppa l’attività della Biblioteca Civica/Comunale per consentirle di esercitare con la massima efficacia il suo ruolo istituzionale, la sua funzione di centro di informazione e di consultazione, di studio e di ricerca, di scambio e confronto culturale;

  • promuove la valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali presenti sul proprio territorio;

  • supporta attività di formazione culturale nei diversi ambiti musicale, artistico, teatrale, ecc..

Art. 11 - Funzioni nel settore dello sport e tempo libero

  1. Al fine di favorire il benessere psico-fisico e l'aggregazione sociale, il Comune promuove ed incentiva attività sportive e di tempo libero fruibili da tutta la cittadinanza.

  2. A questo scopo l'Ente Locale si dota di strutture proprie, là dove mancano, e potenzia le strutture già esistenti sul suo territorio. L'utilizzo di tali strutture deve essere allargato a tutta la cittadinanza e deve essere disciplinato da regolamento, nel caso di strutture comunali, o da convenzioni, nel caso di strutture private.

  3. Può contribuire ad iniziative private o di Associazioni; può inoltre patrocinare l'organizzazione di iniziative e manifestazioni volte alla promozione delle più diverse pratiche sportive e ricreative.

Art. 12 - Funzioni nel settore dello sviluppo economico e occupazionale

  1. Il Comune di Fossalta di Piave individua, tra i suoi obiettivi primari, lo sviluppo economico e sociale del territorio, riconosce il ruolo fondamentale del mondo del lavoro e delle sue rappresentanze sindacali e si fa promotore di iniziative in campo occupazionale al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

  2. A tale scopo partecipa agli organismi finalizzati al risanamento del tessuto produttivo, al riequilibrio territoriale, alla conoscenza e governo del mercato del lavoro - con particolare riferimento all'occupazione dei giovani, delle donne e delle persone che rappresentano l’unico sostegno economico della famiglia - e alla formazione e riqualificazione professionale.

  3. Il Comune si impegna a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure denominate “azioni positive per le donne”, al fine di rimuovere ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità. Promuove altresì forme di supporto economico alla imprenditoria giovanile, femminile e sociale.

  4. Il Comune svolge un ruolo di promozione e di coordinamento delle attività commerciali del territorio, al fine di garantire uno sviluppo armonico delle stesse, anche a tutela e salvaguardia degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, per la costruzione di una nuova coscienza consumeristica, ecocompatibile, tesa maggiormente alla qualità piuttosto che alla quantità dei beni e dei servizi.

  5. Il Comune svolge, inoltre, funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

    1. fiere e mercati

    2. turismo ed industria alberghiera

    3. agricoltura e foreste.

Art. 13 - Funzioni in materia di amministrazione territoriale

  1. Il Comune amministra l'uso del suo territorio adeguandolo alle esigenze della comunità cittadina. L'amministrazione territoriale del Comune si esplica in un'attività' regolativa e in un'attività diretta.

  2. L'attività regolativa è quella attraverso la quale il Comune norma, ordina e coordina lo sviluppo urbanistico. Essa si articola in un intervento pianificatorio ed in un intervento di disciplina e controllo. L'intervento pianificatorio si attua attraverso la definizione di strumenti urbanistici generali, programmatori, attuativi. L'intervento di disciplina e controllo si attua attraverso la definizione del Regolamento Edilizio e attraverso la vigilanza sulla attività edificatoria.

  3. L'attività diretta è quella attraverso la quale il Comune realizza servizi, edilizia residenziale, opere infrastrutturali, opere di manutenzione e sistemazione del suolo.

  4. I criteri direttivi dell'azione amministrativa del Comune nel campo della gestione territoriale sono:

  • migliorare la qualità della vita di quanti abitano e lavorano a Fossalta di Piave, tutelandone la salute;

  • riqualificare e valorizzare il patrimonio ambientale naturale;

  • riqualificare e valorizzare il patrimonio urbanistico - architettonico, non solo sul piano funzionale ma anche su quello estetico, integrandolo armonicamente con l'ambiente naturale;

  • promuovere l'attuazione del diritto alla casa;

  • garantire uno sviluppo urbanistico omogeneo ed una dotazione di servizi equilibrata su tutto il territorio.

Art. 14 - Funzioni in materia di tutela ambientale

  1. Il Comune, proponendosi come obiettivo prioritario la salvaguardia dell’ambiente, si fa promotore di tutte quelle iniziative volte a creare un modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane, per una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

  2. I beni naturali presenti nel territorio del Comune sono considerati patrimonio pubblico.

  3. Il Comune riconosce l’acqua quale patrimonio dell’umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne assicura il carattere pubblico.

  4. Il Comune esplica le funzioni previste dalla legge per la prevenzione, il controllo e la repressione di ogni forma di inquinamento o alterazione dell'ecosistema, nonché ogni azione utile per il ripristino degli equilibri ambientali e per il risparmio energetico.

  5. Per favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare l’ambiente e la salute pubblica, il Comune opera, in sintonia con gli altri Comuni del territorio e in collaborazione anche con gli enti e le associazioni protezionistiche operanti in tale ambito, per la piena attuazione delle leggi relative agli animali di affezione.

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE CAPO I - ORDINAMENTO

Art. 15 - Norme generali

  1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco. Il Consiglio Comunale e il Sindaco sono organi elettivi.

  2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

  3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

  4. Gli organi collegiali, se non diversamente disposto dalle specifiche norme regolamentari o statutarie, deliberano validamente con l'intervento della metà, calcolata con arrotondamento all’unità superiore, dei Componenti assegnati, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.

  5. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare a deliberazioni riguardanti interessi propri, sia dei rispettivi coniugi, parenti od affini fino al quarto grado civile. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al Segretario Comunale.

  6. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

  7. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Sindaco può disporre, sentito il Consiglio Comunale la trattazione dell'argomento in "seduta riservata".

  8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 - Ruolo e competenze generali

  1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
  2. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco-Presidente, in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice Sindaco, se Consigliere Comunale, altrimenti al Consigliere “anziano” così come individuato al comma 2 dell’Articolo 23 del presente Statuto.
  3. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.
  4. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa,esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
  5. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e contabile. Apposito “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari” (più avanti anche definito “Regolamento” o “Regolamento del Consiglio”) ne disciplina le strutture, gli strumenti e le risorse necessarie per il funzionamento. Il Regolamento disciplina altresì la gestione e il funzionamento dei gruppi consigliari regolarmente costituiti. Il Regolamento indica in particolare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo comunque la presenza di almeno un terzo, calcolato con arrotondamento all’unità superiore, dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
  6. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico -amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
  7. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17 - Linee programmatiche di governo dell’Ente

  1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'Ufficio Segreteria del Comune almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

  2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

  3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

  4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

  5. È facoltà del Sindaco e del Consiglio proporre modifiche e integrazioni alle linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Le modifiche e integrazioni sono soggette ad approvazione del Consiglio Comunale.

  6. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 18 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

  1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

    1. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi di gestione dei servizi pubblici, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
    2. ai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, all’istituzione e ordinamento dei tributi e discipline generali delle tariffe per la funzione di beni e servizi;
    3. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi di opere pubbliche, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente;
    4. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, alle eventuali deroghe ad essi, ai pareri da rendere in materia, ai piani di interesse sovracomunale;
    5. agli indirizzi rivolti alle aziende ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
  2. Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi generali per le nomine e le designazioni, di competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
  3. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla Legge devono avvenire sulla base del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno 10 giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
  4. I candidati dovranno essere, preferibilmente, persone non componenti il Consiglio Comunale.
  5. Il Consiglio può esprimere, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
  6. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione di tutti gli organismi pubblici presenti sul territorio comunale per un razionale ed efficace coordinamento dei servizi erogati alla comunità.
  7. Il Consiglio può adottare Risoluzioni, Mozioni, Ordini del Giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 19 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

  1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:

    1. degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
    2. delle istituzioni, aziende, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma 1 l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

  3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 del presente Articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

  4. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

    1. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
    2. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
    3. partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
    4. vigilando sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
  5. Il Consiglio Comunale promuove e indirizza l’attività dell’Ente verso criteri di controllo integrato al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dall’art. 97 della Costituzione.

Art. 20 - Gli atti fondamentali

  1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modifiche, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

  2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, sia emanate con leggi ad esso successive, nonché da altre Leggi, oltre che quelli previsti dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, e quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali e alla loro surrogazione.

Art. 21 - Lavori del Consiglio

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, con il seguente ordine del giorno:

    • convalida degli eletti;

    • giuramento del Sindaco;

    • comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;

    • discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

  1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

  2. Il Consiglio deve anche essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, calcolato con arrotondamento all’unità superiore.

  3. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

  4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avviso da recapitare nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

  5. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line insieme all'ordine del giorno.

  6. L'ordine del giorno è atto di competenza del Sindaco.

  7. Il Sindaco formula l'ordine del giorno del Consiglio e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento del Consiglio.

  8. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

  9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 22 - Decadenza del Consigliere Comunale

  1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Comunali di cui fanno parte.

  2. I Consiglieri Comunali che senza giustificati motivi, non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti nei modi e con le procedure stabilite dalla Legge e dal Regolamento.

  3. Divenuta esecutiva la delibera di pronuncia della decadenza di un Consigliere, il Consiglio Comunale provvederà alla sua surroga nelle forme e nei modi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 23 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

  1. L'entrata in carica, la cessazione dalla carica, la surrogazione, la supplenza e, in genere, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolate dalle disposizioni di legge e dal Regolamento.

  2. È Consigliere “anziano” colui che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

  3. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto nella consapevolezza di essere al servizio dei cittadini.

  4. I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

  5. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare Emendamenti, Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Risoluzioni e Ordini del Giorno nei termini disciplinati dal Regolamento.

  6. I Consiglieri Comunali, con le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di ottenere, senza onere alcuno:

    • dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

    • dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato.

  7. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

  8. Ai Consiglieri è vietato assumere incarichi o consulenze presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

  9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

Art. 24 - Consigliere Delegato

  1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre che un Consigliere Comunale sia autorizzato ad occuparsi di singole problematiche. Nel provvedimento sindacale sono indicati i compiti specifici affidati al Consigliere.

  2. Il Consigliere Delegato non ha potere di iniziativa autonoma.

  3. Il Consigliere Delegato può svolgere attività di analisi e di studio di determinati problemi e/o progetti che sottoporrà al vaglio del Sindaco, dell’Assessore competente o del Consiglio Comunale.

  4. Non è consentita la delega di firma.

  5. Al Consigliere Delegato non spetta alcuna indennità o emolumento.

  6. Il Consigliere Delegato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle Giunte Comunali con punti all’ordine del giorno inerenti i compiti specifici a lui affidati.

Art. 25 - Norme generali di funzionamento

  1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari, secondo quanto dispone il presente Statuto. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta, calcolata con arrotondamento all’unità superiore, dei Componenti assegnati per legge.

Art. 26 - I gruppi consigliari e la Conferenza dei Capigruppo

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità del Regolamento del Consiglio.

  2. La Conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo del Sindaco ed è dallo stesso presieduta.

  3. La Conferenza dei Capigruppo concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare l’efficiente svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

  4. Il Regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni Consigliari e la Giunta Comunale.

Art. 27 - Commissioni Consigliari

  1. Il Consiglio Comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone le competenze.
  2. Il funzionamento delle Commissioni, per quando non previsto da specifiche norme di legge, sarà disciplinato dal Regolamento.
  3. Le Commissioni Consigliari sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi presenti in Consiglio in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. A ciascun Componente delle commissioni sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo consigliare che egli rappresenta.
  4. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente un numero di membri che rappresenti almeno la metà dei Componenti del Consiglio, calcolato con arrotondamento all’unità superiore.
  5. Per le votazioni ciascun componente della commissione rappresenta proporzionalmente il proprio gruppo, secondo i criteri del voto plurimo.
  6. Le Commissioni Consigliari costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni istruttorie e consultive sulle materie di competenza consigliare. Compito delle commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale. Esse possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.
  7. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.
  8. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo, calcolato con arrotondamento all’unità superiore, dei Componenti assegnati per legge, il Consiglio può costituire - nel suo seno - commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi di governo e dai loro componenti, dagli organi di gestione, dai dipendenti, da Istituzioni e da aziende controllate dal Comune.
  9. Qualora vengano istituite commissioni consigliari aventi funzioni di indagine, controllo o garanzia, la presidenza va attribuita ad un consigliere di minoranza.

Art. 28 - Le Commissioni Comunali

  1. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di Legge e di Regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento.

  2. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma 1, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale e agli enti, associazioni e altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 - Composizione

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, in un numero entro il massimo previsto dalle leggi; il Sindaco nomina la Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella misura minima prevista del 40%;

  2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:

  • essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

  • non essere coniuge e, fino al terzo grado, ascendente, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art. 30 - Nomina

  1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.

  2. Il Sindaco può nominare il Vice Sindaco e gli Assessori, anche al di fuori dei componenti del Consiglio (definiti quindi “componenti esterni della Giunta”), fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

  3. I componenti esterni della Giunta, partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 31 - Ruolo e competenze generali

  1. La Giunta esercita le competenze e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati, dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai dipendenti a cui siano state assegnate le funzioni di direzione.

  2. La Giunta:

    • ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali, si adopera per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare, riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in occasione della discussione del conto consuntivo;

    • attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio;

    • esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Per assolvere a questo compito assume la politica di piano e di programmazione come mezzo di intervento, impegnandosi, nei limiti delle sue risorse, a definire piani e programmi oltre a quelli obbligatori per legge.

Art. 32 - Mozione di sfiducia

  1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

  2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti, calcolato con arrotondamento all’unità superiore, dei Consiglieri assegnati per legge, non computando a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

  4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

  5. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 33 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

  1. Il Sindaco in qualsiasi momento può revocare uno o più Assessori e ne dichiara la decadenza nei casi previsti dalla legge, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.

  2. Le attribuzioni e le funzioni delegate agli Assessori possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal Sindaco.

  3. Le dimissioni dell'Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dalla loro presentazione.

  4. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli Assessori revocati o decaduti dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 34 - Norme generali di funzionamento

  1. La Giunta è presieduta dal Sindaco che la convoca di propria iniziativa, fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, senza formalità o avvalendosi di strumenti informatici e, di norma, una volta la settimana. Il Sindaco può disporre la convocazione della Giunta anche nella stessa giornata, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

  2. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale; per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi Componenti calcolata con arrotondamento all’unità superiore.

  3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.

  4. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, esperti o professionisti, dipendenti o funzionari del Comune.

  5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, ed altri organismi.

  6. La seduta di Giunta può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi collegati in audio- videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti sia pure anche in luoghi diversi il Sindaco o chi ne fa le veci e il Segretario Comunale o Vice-Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia possibile per tutti i partecipanti di sentirsi, vedersi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
  1. I componenti della Giunta, il Segretario Comunale, i dipendenti e i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza sono tenuti al segreto d'ufficio su quanto avviene durante le sedute e al rispetto della normativa sulla riservatezza dati personali.

  1. Le modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa, eventualmente anche mediante l’adozione di un proprio regolamento. In ogni caso, e fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente Articolo, si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, circa gli obblighi di astensione, il voto e le maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni.

  2. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal segretario comunale.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 35 - Ruolo e funzioni

  1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto.

  2. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per assicurarne il progresso ed il benessere delle persone per rimuovere ogni ostacolo alle pari opportunità.

  3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In tale sua qualità:

    1. ha la rappresentanza generale dell’Ente, compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto; l’esercizio della rappresentanza in sede negoziale e giudiziale con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, può essere di volta in volta delegata dal Sindaco, attraverso apposito provvedimento, al Segretario Comunale, o ai dipendenti a cui siano state assegnate le funzioni di direzione;
    2. convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei 10 giorni successivi alla convocazione;
    3. nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
    4. ha facoltà di delega agli assessori di poteri propri, con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti;
    5. coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
    6. convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
    7. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
    8. nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della Commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio o alla Giunta dalla legge;
    9. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
    10. ha la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
    11. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
    12. adotta, sentita la Giunta e l'apposito organo disciplinare, i provvedimenti disciplinari per il personale non riservati al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi;
    13. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune e acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti;
    14. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
    15. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
    16. vigila sul servizio di Polizia Locale;
    17. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del Regolamento;
    18. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consigliari, secondo la disciplina regolamentare;
    19. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consigliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
    20. ha il potere di delega, per materie di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, a uno o più assessori, nonché il potere di affidare particolari incarichi ai consiglieri comunali.
  1. Il Sindaco vigila sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; impartisce al Segretario Comunale e ai dipendenti cui siano state assegnate le funzioni di direzione, direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
  2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento, davanti al consiglio comunale, di osservare lealmente la Costituzione italiana. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

  3. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti e, quale ufficiale di Governo, sovraintende:

    1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
    2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità o di igiene pubblica;
    3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
    4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
  4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 36 - Rappresentanza e coordinamento

  1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa e può delegare a esercitare tali funzioni un Assessore o un Consigliere.

  2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

  3. Il Sindaco quale espressione dell'unitarietà del territorio comunale svolge il ruolo di coordinamento dell'attività degli organismi pubblici presenti sul territorio.

  4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 37 - Poteri d'ordinanza

  1. Il Sindaco quale capo dell’Amministrazione Comunale ha il potere di emettere ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale, ha inoltre il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

  2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini, ove occorra, può richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica.

  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

  4. Nei casi d’urgenza il Sindaco provvede a informare le popolazioni di situazioni di pericolo comunque connesse con esigenze di protezione civile.

  5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune.

  6. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente Articolo. 

Art. 38 - Il Vice Sindaco

  1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

  2. Qualora il Vice Sindaco sia temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede altro Assessore secondo la priorità stabilita dal Sindaco.

  3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni e i poteri di cui al presente CAPO IV.

Art. 39 - Dimissioni del Sindaco

  1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il Segretario Comunale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

  2. Le dimissioni del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale, devono essere presentate al Consiglio stesso, diventano efficaci e irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi 20 giorni dalla presentazione se, entro tale termine, le dimissioni non vengono ritirate con provvedimento scritto indirizzato al Consiglio e depositato al protocollo comunale.

  3. Le dimissioni del Sindaco una volta divenute efficaci danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco.

  4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 40 - La partecipazione della popolazione

  1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione all'attività politico- amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, garantendo alle stesse libertà ed autonomia.

  2. Il Comune riconosce e favorisce la costituzione di forme associative che promuovono l’attività sociale, aggregativa e culturale e ne garantisce l’ascolto.

  3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione della popolazione e delle libere forme associative.

  4. Il Comune valorizza le forme di partecipazione dei cittadini utenti alla impostazione dei servizi ed alla verifica della qualità delle prestazioni.

  5. Alle associazioni, agli organismi di partecipazione ed alle organizzazioni di volontariato, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria che con disponibilità di strutture o mezzi.

Art. 41 - La partecipazione delle libere forme associative

  1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni e organizzazioni sindacali assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, nonché al perseguimento di scopi e finalità consoni a quelli del Comune.
  2. Il Comune provvede alla registrazione in apposito Albo le associazioni e le organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al comma 3 del presente Articolo.
  3. Le modalità di iscrizione all’Albo nonché le prerogative connesse a tale iscrizione saranno disciplinate da apposito Regolamento.
  4. Il Sindaco indice annualmente una Conferenza generale di tutte le libere forme associative iscritte all’Albo Comunale.
  5. L'Amministrazione Comunale può convocare, su problemi di carattere settoriale di particolare rilevanza, le forme associative operanti in tale settore.
  6. Il Comune valorizza la collaborazione delle associazioni del volontariato nell’erogazione di servizi e in particolare nell’erogazione dei servizi sociali, sportivi e culturali.
  7. Il Sindaco assicura l'invio alle Associazioni di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, e degli altri documenti inerenti il settore specifico di intervento, utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'Amministrazione del Comune.
  8. L'amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi di coordinamento dotati anche di propria capacità gestionale e veste giuridica.
  9. Gli organismi di cui al comma 8 del presente Articolo rappresentano soggetto privilegiato ai fini del sostegno Comunale e la partecipazione delle forme associative e di volontariato. Tali organismi costituiscono anche luogo di verifica e riscontro della qualità dei servizi fruiti dai cittadini.

Art. 42 - La partecipazione dei cittadini singoli o associati

  1. Le istanze, petizioni e proposte sottoscritte da almeno 100 residenti maggiorenni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco, entro 30 giorni dal ricevimento, al competente organo il quale, entro 10 giorni deve sentire i proponenti ed entro i successivi 20 giorni adottare, motivata decisione, che dovrà essere comunicata ad un rappresentante indicato dai presentatori della proposta. Tale rappresentante avrà il compito di renderla nota agli altri sottoscrittori. Di ciò il Sindaco darà tempestiva comunicazione anche ai gruppi consigliari.

  2. In tutti gli altri casi alle petizioni, presentate da uno o più cittadini, verrà data risposta dal Sindaco o da un suo delegato.

CAPO II - LA CONSULTAZIONE POPOLARE E I REFERENDUM

Art. 43 - La consultazione dei cittadini

  1. Il Consiglio Comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di tutti i cittadini o di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici, di albi pubblici o di Associazioni, su proposte che rivestono diretto rilevante interesse.

  2. La consultazione può essere effettuata:

    1. mediante indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte;
    2. con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro i termini nello stesso indicati;
    3. con le stesse modalità di svolgimento previste per il referendum, per questioni di particolare rilievo e di interesse generale, su deliberazione del Consiglio Comunale, adottata però con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Componenti assegnati per legge e con arrotondamento all’unità superiore. Tale consultazione non è consentita su argomenti che formano oggetto di referendum già proposto da iniziativa popolare.
  3. La consultazione dei cittadini è sempre effettuata in una o in entrambe le forme di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente Articolo, quando si devono adottare nuovi piani urbanistici generali.

Art. 44 - Consigli comunali aperti

  1. Su iniziativa del Sindaco o di due terzi dei Consiglieri, calcolato con arrotondamento all’unità superiore, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, possono essere indette sessioni straordinarie del Consiglio Comunale aperte alla partecipazione popolare, secondo le modalità previste dal Regolamento. Dette sessioni potranno essere tenute per questioni di particolare rilievo o in preparazione dell'adozione di importanti strumenti di pianificazione.

Art. 45 - Referendum

  1. Sulle materie di esclusiva competenza del Comune e su atti adottati o da adottarsi da organismi politici collegiali attinenti alla tutela di interessi generali possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Le proposte di referendum devono essere corredate da un numero di firme almeno pari al 20 per cento del corpo elettorale.

  2. Con le modalità di cui al precedente comma 1 è indetto:

  • referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere;
  • referendum propositivo su materie di competenza del Comune o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere;
  • referendum abrogativo per la revoca, parziale o totale di deliberazione del comune quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione.
  1. Non possono essere sottoposti a referendum:

    1. lo Statuto e il Regolamento del Consiglio;
    2. gli atti di programmazione finanziaria ed il rendiconto della gestione o questioni che possono minare la tenuta dei bilanci;
    3. tariffe e tributi;
    4. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
    5. materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
    6. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
    7. i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
    8. gli atti relativi al personale dell'ente;
    9. i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili nei confronti di terzi e che non possono essere retrocesse per legge, per sentenza e per vincolo contrattuale;
    10. gli statuti delle aziende speciali;
    11. gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
    12. gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinanti.
    13. il Piano di Assetto del Territorio e il Piano degli Interventi e le relative varianti.
  2. Non è inoltre ammissibile quesito referendario la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

  3. I referendum non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto comunale e nel semestre precedente le elezioni amministrative comunali.

Art. 46 - Validità ed effetti del referendum

  1. Il referendum propositivo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti che hanno partecipato all'ultima consultazione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

  2. Il referendum consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti di cui sopra.

  3. Il referendum abrogativo si intende valido se ha partecipato alla consultazione almeno il 50% degli aventi diritto alla data della stessa e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  4. L'esito del referendum propositivo e abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale sono tenuti a prendere atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum.

  5. L'esito favorevole del referendum propositivo dovrà essere disciplinato da specifici atti amministrativi che formalizzeranno e concretizzeranno sotto il profilo amministrativo-gestionale la volontà popolare espressa con il referendum.

  6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dal Consiglio con adeguate motivazioni.

Art. 47 - Il Collegio dei Garanti

  1. Spetta al Collegio dei Garanti decidere sull'ammissibilità delle proposte di referendum, nonchè sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

  2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi di cui, uno di diritto e due votati dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza dei Componenti calcolata con arrotondamento all’unità superiore. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.

  3. Il Collegio dei garanti è così composto:

    1. Segretario Comunale - membro di diritto. In caso di sua assenza o impedimento può essere sostituito dal Vice Segretario;
    2. un componente proposto dall'Ordine degli avvocati fra avvocati esperti di diritto amministrativo in una rosa di 3 candidati;
    3. un componente scelto fra i dirigenti dei Comuni, della Città Metropolitana, delle Aree vaste e della Prefettura, esperti di materie amministrative, richiesti ai singoli enti o amministrazioni in modo da formare una rosa di 3 candidati.
  4. Con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente Articolo vengono nominati i membri supplenti, scelti tra quelli di cui alle lett. b e c del comma 3 del presente Articolo, risultati non eletti.

  5. Il Collegio dei Garanti, entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte di referendum, si pronuncia sull’ammissibilità delle stesse, con voto palese espresso a maggioranza dei Componenti.

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

  1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte da apposito Regolamento per la Disciplina dei Procedimenti Amministrativi.

  2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma 3, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

  3. L'Amministrazione Comunale determina, con l’apposito Regolamento di cui al comma 1 del presente Articolo, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 49 - Responsabilità del procedimento

  1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

  2. Il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Procedimenti Amministrativi integra con modalità applicative la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

  3. Il Regolamento per la Disciplina dei Procedimenti Amministrativi e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle Associazioni e dei Comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà al fine di garantire l'efficienza della struttura comunale.

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

Art. 50 - L'azione sostitutiva

  1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni competenti, nel caso che il competente organo comunale non si attivi per la difesa di un interesse dell'Ente.

  2. Il competente organo comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino è tenuto a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

  3. Ove il competente organo comunale decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato.

CAPO V - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 51 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

  1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale delle Istituzioni Comunali e delle Aziende controllate dal Comune sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

  2. Il diritto dei cittadini all'informazione sugli atti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dalla Legge.

  3. Il cittadino che rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta di adempimento al responsabile della trasparenza.

Art. 52 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi

  1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dall’apposito Regolamento per l’Accesso Civico e Documentale, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

  2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento di cui al precedente comma 1. Secondo quanto disposto dal sopra citato Regolamento, l’accesso potrà essere temporaneamente escluso e/o differito per effetto di un motivato atto del Responsabile del Procedimento che ne vieta l'esibizione, quando la diffusione dei documenti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 1 o in vigenza del divieto di cui al comma 2 del presente Articolo; di ciò deve essere data comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Trascorso inutilmente tale periodo la richiesta si intende rigettata.

  4. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma 3 sono attivabili le azioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

  5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento di cui al comma 1 del presente Articolo. L'esame dei documenti è gratuito.

  6. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di natura ambientale territoriale e urbanistica è assicurato a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

  7. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 53 - Ufficio relazioni col pubblico

  1. Nell'ottica di migliorare e rendere sempre più proficuo il rapporto tra Comune, servizi ed utente, è istituito presso gli uffici comunali l'ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.).

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 54 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

  1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. I dipendenti a cui siano state assegnate le funzioni di direzione, coordinati dal Segretario Comunale assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse.

  2. La struttura organizzativa del Comune é articolata in "Aree funzionali", comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie, demandate ad un unico responsabile.

  3. Il numero delle aree funzionali, la dotazione organica, le attribuzioni, nonchè le modalità di funzionamento, saranno determinate dalla Giunta comunale nell'ambito dei suoi poteri organizzativi.

  4. In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l'osservanza delle modalità fissate dalla Legge e dal Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

  5. Possono essere istituti uffici e servizi di staff, speciali per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.

  6. L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

    1. organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
    2. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolte da ciascun elemento dell'apparato;
    3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
    4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
  7. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

  8. La disciplina del personale é riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

  9. Il Comune attua i Contratti nazionali di lavoro e demanda alla contrattazione decentrata la definizione di intese inerenti le materie previste dagli accordi nazionali e territoriali.

  10. Il Comune riconosce e tutela:

  • la libera organizzazione, i diritti e l'agibilità sindacale dei lavoratori dell'Ente;
  • il diritto delle Organizzazioni Sindacali alla contrattazione decentrata, secondo le vigenti norme.
  1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

  2. Il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, alle strutture organizzative.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 55 - Ruolo e funzioni

  1. Il Segretario Comunale è scelto dal Sindaco ed è la figura apicale del Comune, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, o che gli vengono conferite dal Sindaco, ed assiste gli organi del Comune con compiti di attuazione e coordinamento dell’attività amministrativa nonché di controllo della legalità dell’azione amministrativa.

    Il Segretario Comunale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi di governo dell’Ente e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
c. sovraintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività;
d. roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

  1. Al Segretario comunale può essere attribuita, ogni altra funzione che si ritenga utile ai fini dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
  1. Il Segretario Comunale inoltre:

a. emana direttive o circolari interpretative e applicative di disposizioni di legge finalizzate a garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, ai regolamenti e ai principi dell’ordinamento;
b. propone alla Giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento del fine di cui alla lettera precedente lett. a.

  1. Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
  2. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni per la nomina del Segretario comunale.
  3. Al segretario comunale si applicano le incompatibilità di legge.

Art. 56 - Il Vice Segretario Comunale

  1. Il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede la figura del Vice Segretario con funzioni vicarie e di ausilio al Segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento dell’attività amministrativa affidatagli sostituendolo nei casi di assenza od impedimento, e subentrando nei periodi di sede vacante.

  2. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al dipendente a cui sono state assegnate le funzioni di direzione preposto all’Area Funzionale Affari Generali.

CAPO III - GLI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 57 - Funzioni

  1. I dipendenti incaricati delle funzioni di direzione organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
  2. È attribuita ai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
  3. Compete ai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione l’adozione degli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, ivi comprese le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
  4. Spettano ai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione tutti i compiti e l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.
  5. Gli atti dei dipendenti incaricati delle funzioni di direzione che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, devono essere coerenti e compatibili con gli atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta e con le direttive del Sindaco.
  6. Il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplina l'attribuzione ai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione delle responsabilità gestionali con norme comunque rispettose del principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa è attribuita ai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione. 7. Il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi stabilisce inoltre le modalità dell'attività' di coordinamento tra il Segretario Comunale e i dipendenti incaricati delle funzioni di direzione per assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 58 - Direzione dell'organizzazione

  1. La direzione e gestione delle strutture di massima dimensione dell’Ente è affidata ai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio e della Giunta e delle direttive del Sindaco.

  2. Gli incaricati delle funzioni di direzione sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e della gestione degli uffici. Gli obiettivi sono individuati nei piani, nei programmi, nei bilanci e in particolare nella relazione che accompagna la elezione del Sindaco e della Giunta.

  3. Gli incarichi delle funzioni di direzione sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione, alla fine dell’anno finanziario, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi contemplati dai contratti di lavoro.

Art. 59 - Comitato di Coordinamento

  1. Il Comitato di Coordinamento è costituito dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Comunale e dai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione.

  2. Il Comitato di Coordinamento:

    1. coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente attraverso l’integrazione dei processi intersettoriali e il monitoraggio dello stato d’avanzamento degli obiettivi;
    2. studia e dispone le semplificazioni procedurali;
    3. propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro.
  3. In relazione alle materie oggetto di trattazione, il Comitato può disporre la partecipazione, ai lavori, di esperti o di dipendenti del Comune incaricati di Particolari Responsabilità o Responsabili di Procedimento.

  4. Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Segretario Comunale su propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, o dei componenti stessi.

CAPO IV - RESPONSABILITA'

Art. 60 - Responsabilità verso il Comune

  1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.

  1. I dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma 1, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

  2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i dipendenti incaricati delle funzioni di direzione che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente Articolo, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

  3. Se il fatto dannoso sia imputabile ai dipendenti incaricati delle funzioni di direzione, la denuncia è fatta a cura al Segretario Comunale.

  4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 61 - Responsabilità verso i terzi

  1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente indicati a risarcirlo.

  2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente Articolo 60.

  3. E' danno ingiusto agli effetti del comma 1 del presente Articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

  4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

  5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 62 - Responsabilità dei contabili

  1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 63 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

  1. Il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

  2. Il dipendente incaricato delle funzioni di direzione, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CAPO I - COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 64 - Servizi comunali

  1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

  2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

  3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

  1. Il Comune esercita nei confronti dei servizi pubblici attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo, assicurandone la continuità l’accessibilità e la fruizione, in condizioni di uguaglianza e garantendone l’universalità nonché la determinazione delle tariffe di accesso ai medesimi ove non sia prevista dalla legge altra regolazione in materia.

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 65 - Modalità di esercizio

  1. Il Consiglio Comunale determina, in base a motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale e secondo le normative vigenti, le modalità di gestione dei servizi pubblici.

  2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, definisce le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento dei livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune e per assicurare inoltre il corretto esercizio del controllo analogo nei confronti delle società e di altri organismi partecipati affidatari diretti di servizi comunali.

Art. 66 - Le aziende speciali

  1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

  2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

  3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

  4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite o hanno pendenze di qualsiasi natura con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

  5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Componenti assegnati per legge e con arrotondamento all’unità superiore, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

  6. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell’intero organismo con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

  7. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’Azienda con le conseguenti responsabilità. E’ nominato con contratto a tempo determinato a seguito di concorso pubblico, pubblica selezione o chiamata diretta.

  8. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai Regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

  9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

  10. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

  11. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 67 - Le istituzioni

  1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

  2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.

  1. Per l’elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione si applicano le norme di cui al precedente Articolo 66.

  2. Il Sindaco, anche su richiesta motivata dal Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Componenti assegnati per legge e con arrotondamento all’unità superiore, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

  3. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

  4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

  5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

  6. Il revisore dei conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

  7. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 68 - Le società

  1. Il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o l’adesione a società già costituite nei limiti delle vigenti disposizioni e compatibilmente con i vincoli di destinazione di finanza pubblica.

  2. Il Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini.

  3. Il Consiglio Comunale approva l’atto costitutivo della società o l’acquisto di una partecipazione, corredando lo stesso di tutte le motivazioni, analisi e documenti previsti dalla normativa vigente, in piena aderenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

  4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto sono stabilite le finalità della società la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Comune.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 69 - Convenzioni

  1. Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Città Metropolitana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

  2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisa definizione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

  3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di loro assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

  4. La convenzione deve regolare gli eventuali conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

  5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province.

Art. 70 - Consorzi

  1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Città Metropolitana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

    1. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
    2. lo Statuto del Consorzio.
  2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

  3. Sono organi del Consorzio:

    1. l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco - o Assessore o Consigliere suo delegato - dal Presidente o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;
    2. Il Presidente, eletto dall'Assemblea nel suo seno;
    3. il Consiglio d'Amministrazione eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio.
  4. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

  5. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dal proprio Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

  6. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 71 - Opere di competenza primaria del Comune

  1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

  2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

  3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

  4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

  5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

  6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA' CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 72 - La programmazione di bilancio

  1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione triennale, e il Documento Unico di Programmazione con relativi allegati. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni.

  2. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei componenti in carica con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 73 - Il programma dei lavori pubblici

  1. Allegato al DUP la Giunta propone al Consiglio il programma dei lavori pubblici che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.

  2. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 74 - Le risorse per la gestione corrente

  1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

  2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

  3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

  4. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune provvede all’istituzione e all’ordinamento delle imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

  5. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, di capacità contributiva e di valutazione delle situazioni di bisogno, per le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

  6. Il Comune può promuovere, su delibera del Consiglio Comunale, la consultazione dei cittadini sulla disponibilità a contribuire per la realizzazione di opere pubbliche o per l’istituzione o il potenziamento di servizi pubblici.

Art. 75 - Le risorse per gli investimenti

  1. Le risorse finanziarie per gli investimenti sono individuate in fonti interne e fonti esterne.

Tra le fonti interne si considerano le entrate correnti destinate per legge agli investimenti e tutte le altre forme di autofinanziamento.

Tra le fonti esterne si considerano:

  • i contributi finalizzati alle spese di investimento erogati da Enti comunitari e internazionali, Stato, Regione e Città Metropolitana;
  • le risorse derivanti dal ricorso all’indebitamento tra le quali prestiti obbligazionari, mutui e anticipazioni;
  • altre forme di finanziamento esterno fra le quali, in particolare, concessione a terzi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni, finanza di progetto e leasing.
  1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

  2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

CAPO III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 76 - La gestione del patrimonio

  1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

  2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento di Contabilità per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

  3. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto; i beni indisponibili e i beni demaniali possono essere dati in concessione d’uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

  4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

  5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento per l’Alienazione di Beni Immobili e Mobili Comunali

CAPO IV - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 77 - Il revisore dei conti

  1. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e non può svolgere l’incarico per più di due volte in questo Ente. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.

  2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto al comma 4 dell'Articolo 19 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

  3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

  4. Il Revisore dei conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 78 - Il rendiconto della gestione

  1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

  2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

  3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

  1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei componenti in carica.

CAPO V - APPALTI E CONTRATTI

Art. 79 - Procedure negoziali

  1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai rispettivi Regolamenti.

  2. La stipula dei contratti deve essere preceduta dall’adozione di apposito atto di decisione di contrarre che individua:

    1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
    2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    3. le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
  3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

  4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dipendente incaricato delle funzioni di direzione del settore competente o il funzionario nominato di volta in volta dal Sindaco.

CAPO VI - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 80 - Finalità e presupposti

  1. L’attività dell’Ente si sviluppa attraverso le fasi di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo.

  2. Con apposite norme contenute nel Regolamento di Contabilità vengono definite le modalità di realizzazione del processo di controllo di gestione.

  3. Il controllo di gestione deve consentire il costante monitoraggio tra mezzi impiegati e risultati ottenuti permettendo la gestione delle politiche con criteri di efficacia, efficienza, adeguatezza ed economicità.

  4. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

  5. Il controllo deve agevolare i meccanismi di responsabilizzazione all’interno dell’Ente e permettere la costruzione di indicatori sia quantitativi che qualitativi in grado di misurare le attività e consentirne la valutazione.

  6. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

  7. Nel caso in cui, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 81 - Sistema di controllo di gestione

  1. Attraverso le norme stabilite dai Regolamenti vengono definiti gli attori e le modalità in cui sono strutturate le attività di controllo preventivo, concomitante e successivo nonché tutte le attività legate ai controlli interni, alla valutazione del personale e della dirigenza, ed al controllo strategico.

  2. L’Amministrazione Comunale per motivate esigenze potrà avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

CAPO VII - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 82 - Tesoreria e riscossione delle entrate

  1. Il servizio di Tesoreria è affidato mediante gara. La concessione è regolata da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 83 - Lo Stato

  1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.

  2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

  3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 84 - La Regione

  1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

  2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

  3. Il Comune concorre, attraverso gli strumenti di partecipazione, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

  4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 85 – La Città Metropolitana

  1. Il Comune di Fossalta di Piave fa parte dell’area della Città Metropolitana di Venezia.

  2. La Città Metropolitana è regolata dalla legge ed è un Ente territoriale di area vasta con funzioni relative a sviluppo strategico del territorio, promozione e gestione integrata dei servizi, infrastrutture e reti di comunicazione e funzioni di relazioni istituzionali.

  3. Il Comune concorre, attraverso gli strumenti di partecipazione, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Città Metropolitana.

TITOLO IX - FUNZIONE NORMATIVA Art. 86 - STATUTO

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

  2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività della relativa deliberazione, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 87 - REGOLAMENTI

  1. Il Comune emana regolamenti:

    1. nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
    2. in tutte le altre materie di competenza comunale.
  1. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

  2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

  3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del presente Statuto.

  4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

  5. I regolamenti entrano in vigore con l’esecutività della deliberazione di adozione e sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:

  • dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione;
  • nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
  1. I regolamenti sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 - Revisione dello Statuto

  1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

  3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma 1 del presente Articolo è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

  4. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta, salvo il caso di modifiche o adeguamenti in attuazione di disposizioni di legge.

Art. 89 - Entrata in vigore

  1. Il presente Statuto è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

  2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

  3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

  4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

  5. Il Sindaco, anche su specifico mandato del Consiglio Comunale, attua le iniziative più idonee per diffondere tra i cittadini la conoscenza del presente Statuto.

Art. 90 - Norma transitoria

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto per le parti in cui non sono incompatibili con esso restano in vigore fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti o delle loro modifiche.

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