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Bur n. 40 del 29 marzo 2024


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Estratto dell'Ordinanza di pagamento rep. 792 prot. n. 4362 del 15 marzo 2024 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri

"Riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego - Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia - Lotto 2 - [P149.2]". Lavori dichiarati di pubblica utilità. Ordinanza di pagamento diretto dell'indennità di occupazione temporanea per aree non preordinate all'espropriazione ed all'asservimento. (art. 50 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

Premesso che il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto è stato approvato con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018 e che è stato approvato e finanziato con Decreto n. 241 del 24/07/2019 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto;

Premesso  che l’approvazione del progetto definitivo ha effetti di dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, creando le premesse per procedere con l’occupazione temporanea delle aree interessate;

Dato atto che nelle more dell’espletamento della procedura espropriativa di legge prevista, al fine di consentire un immediato avvio ai lavori, si è proceduto, con il consenso della ditta proprietaria 23) Immobiliare Veneziana S.r.l., alla redazione di un accordo per l’occupazione temporanea di beni immobili nell’ambito di procedimento per causa di pubblica utilità;

Considerato che l’accordo è stato sottoscritto mediante firme digitali nelle date 13/01/2023 e 17/01/2023 dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e dalla ditta proprietaria degli immobili da occupare “LA IMMOBILIARE VENEZIANA S.R.L.” omissis

Richiamato l’”Addendum” all’accordo di cui sopra, omissis con il quale si conviene di ridurre l’area di occupazione temporanea omissispertanto la superficie totale oggetto di occupazione temporanea è pari a 30.124 mq;

Dato atto che l’indennità di occupazione temporanea spettante è stata specificata al paragrafo B) INDENNIZZI del verbale di accordo omissis e l’ annualità ammonta ad €. 50.206,67;

Dato atto che la ditta proprietaria fece pervenire documentazione comprovante la piena e libera proprietà degli immobili omissis                   

Richiamata l’Ordinanza di pagamento rep. n.762 protocollo n. 15510 del 31/10/2023 con la quale è stato disposto il pagamento del primo anno di occupazione temporanea omissis;

Preso atto che al paragrafo C2) PAGAMENTO DELLE SOMME l’accordo stabilisce che “La seconda annualità sarà pagata entro 60 giorni dall’inizio del secondo anno di occupazione” ;       

Dato atto che il Settore Espropri ha provveduto in data 15/03/2024 a fare le opportune verifiche mediante visure telematiche presso i dati meccanografici dell’Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare della provincia di Venezia omissis;

Dato atto che il Capo Ufficio Catasto Espropri è autorizzato alla firma del presente atto ex art. 18 del Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio, approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 41 del 02/12/2021 ed ex art. 6 del DPR n. 327/01 e ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità del presente provvedimento

ORDINA

Art. 1) al promotore dell’espropriazione di eseguire il pagamento diretto per complessivi €. 50.206,67= (cinquantamiladuecentosei/67)  a favore della ditta 23) LA IMMOBILIARE VENEZIANA - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA c.f. 00351420278 - Comune di Venezia- sez. Mestre C.T. foglio 143 mappale 86, 89, 204, 425, 486 - superficie complessiva di occupazione temporanea pari a mq 30.124.

Art. 2) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 DPR 327/01, a chi risulti titolare di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 DPR n. 327/01;

omissis

Art. 3) sulla somma da corrispondersi di cui alla presente ordinanza non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20%

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

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