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Materia: Sanità e igiene pubblica
COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA T.A.R. VENETO N. 1174/2023
Decreto prot. n. 11923 del 8 febbraio 2024
Commissariamento ad acta - Sentenza T.A.R. Veneto, Sez. Terza, n. 1174/2023, REG. PROV. COLL., n. 00265/2023 REG.RIC, pubblicata il 09.08.2023. Istituzione Albo Regionale dei medici abilitati all'accertamento della idoneità psicofisica alla guida degli autoveicoli ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 112/1998.
IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, N. 1174/2023, REG.PROV. COLL., N. 00265/2023 REG. RIC., pubblicata il 09.08.2023, notificata, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’Interno – Prefettura di Venezia in persona del Prefetto pro tempore, a cura dell’Avv. Chiara Daneluzzi, in virtù della procura alle liti conferitole dal soggetto ricorrente;
VISTO l’atto di delega del Prefetto pro tempore al Vice Prefetto Dr. Francesco Martino - Prot. N. 0067227 del 16.08.2023 - ad espletare l’incarico di Commissario ad acta per lo svolgimento degli adempimenti indicati nella sentenza n. 1174/2023 del T.A.R. Veneto;
VISTA la trasmissione del su richiamato atto di delega, a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: T.A.R. Veneto; Regione Veneto – Avvocatura; Avv. Chiara Danieluzzi;
RILEVATO il dispositivo della su richiamata sentenza n. 1174/2023, che testualmente recita: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Venezia o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nei termini indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”;
RILEVATO nella succitata sentenza n. 1174/2023, nella parte in “FATTO e DIRITTO” che:
RILEVATO che nella prima sentenza del T.A.R. Veneto n. 1229/2022 e nella seconda sentenza sul giudizio di ottemperanza del T.A.R. Veneto n. 1174/2023, il Giudice Amministrativo, definitivamente pronunciando non ha accolto le contestazioni addotte dalla Regione Veneto, costituitasi in giudizio, circa l’insussistenza dei presupposti per dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 103, comma 1 D.Lgs. n. 112/1998, basate sul tenore di un Decreto Dirigenziale del 31.01.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso di un Tavolo Tecnico istituito presso la Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali, in cui era emersa la necessità di un coordinamento nazionale fra tutte le Amministrazioni coinvolte per individuare le corrette procedure di esame dei titoli professionali dei medici e per la loro iscrizione all’albo di cui all’art. 103, comma 1 D.Lgs. n. 112/1998, deducendo, quindi, che in mancanza dei criteri per individuare le corrette procedure di esame dei titoli professionali dei medici che aspirano a diventare soggetti certificatori, alcuna censura di inadempimento potesse essere mossa nei confronti dell’Amministrazione Regionale;
RILEVATO che il T.A.R. Veneto, nella pronuncia in parola, ha precisato che: “spetta alla Regione provvedere all’istituzione dell’Albo previsto dall’art. 103, con le modalità delle procedure dalla stessa definite, in eventuale coordinamento con gli atti e gli organi (anche sovra-regionali) a tal fine interessati. Nell’ambito e in sede di istituzione, potrà, poi, essere definita, sotto il profilo organizzativo, la tenuta a livello provinciale dell’albo medesimo”;
RILEVATO che nella citata sentenza del T.A.R. Veneto n. 1174/2023, viene indicata la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, del 13 agosto 2019, n. 5712, che sul medesimo tema, relativamente all’avvenuta istituzione dell’Albo nella Regione Campania, ha respinto il ricorso proposto nel 2009 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando in appello il dispositivo della sentenza in primo grado del T.A.R. Campania, Sede di Napoli, n. 4178/2008, che già si pronunciava sulla legittimità dell’istituzione dell’Albo stesso, avvenuta con delibera di Giunta Regionale N. 6260 del 20.12.2002, sul presupposto giuridico che l’art. 103, comma 1 D.Lgs. n. 112/1998, “non ha portata semplicemente programmatica, come confermato dal contesto in cui è inserita e, in un’ottica di decentramento, il demandare l’accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli anche a medici abilitati a seguito di esami per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, appare in sintonia con il contesto normativo di riferimento e non risulta necessitare di disposizioni attuative diverse da quelle previste dal medesimo art. 103 in relazione all’abilitazione dei medici e all’apposito albo”;
RILEVATO che il Consiglio di Stato, nella su richiamata sentenza n. 5712/2019, espressamente si pronuncia formulando che “la mancata abrogazione degli artt. 119 e 126 del Codice della Strada vale a dimostrare non già la inoperatività dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. n. 112/1998 - come sostenuto da parte ricorrente - bensì la perdurante vigenza (che invero avrebbe potuto essere meglio chiarita dal legislatore) degli artt. 119 e 126 del Codice della Strada (che si è visto essere compatibili con l’art. 103 del decreto legislativo n. 112/1998), vigenza peraltro data per scontata dallo stesso art. 103 in esame, il quale espressamente rinvia al citato art. 126, comma 5 e con esso anche all’art. 119 del medesimo Codice della Strada”.
CONSIDERATO quanto rilevato, in fatto e in diritto, nelle pronunce, passate in giudicato, del Giudice Amministrativo di primo e di secondo grado;
PRESO ATTO dell’obbligo giuridico che investe il Vice Prefetto, delegato dal Prefetto pro tempore, riguardo l’adempimento dell’ordine impartito dall’organo giudiziario procedente, nel dover provvedere a dare esecuzione al giudicato in parola, “relativamente alla istituzione dell’Albo” ai sensi dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. n. 112/1998;
RILEVATO che è stata, invece, respinta la domanda con cui era stato, altresì, chiesto di ordinare di accogliere l’istanza di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente (OMISSIS), limitandosi, quindi, il Giudice Amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, ad ordinare al commissario ad acta soltanto l’istituzione dell’Albo e non l’iscrizione nello stesso del ricorrente o di altri soggetti;
TENUTO CONTO che lo scrivente commissario ad acta, nell’adozione del presente provvedimento agisce quale “ausiliario del giudice amministrativo”, ai sensi dell’art. 21 del CPA (codice del processo amministrativo), così come confermato in sede giurisdizionale, con sentenza del 25 maggio 2021, n. 8 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, che si è definitivamente pronunciata sulla natura giuridica del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell’amministrazione, il cui potere trova fondamento nella pronuncia del giudice che lo nomina e nella sentenza da eseguire;
VISTO il combinato disposto dell’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/998 - rubricato “Funzioni affidate a soggetti privati” - e degli artt. 119, 2° comma e 126 del C.d.S.;
D E C R E T A
per quanto in premessa esposto e motivato,
di istituire l’Albo Regionale, ripartito per provincia, dei medici abilitati all’accertamento della idoneità psicofisica alla guida degli autoveicoli, così come previsto dall’art. 103, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 112/1998, rubricato “Funzioni affidate a soggetti privati”.
Al predetto Albo Regionale possono essere iscritti, ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, i medici normativamente previsti all’art. 119, 2° comma del Codice della Strada, che risultano essere i seguenti:
Come, altresì, previsto dal citato art. 119 C.d.S., l’accertamento può essere effettuato dai medici di cui sopra, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 dell’art. 119 C.d.S. per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
Il presente decreto, avente natura giuridica costitutiva dell’istituzione dell’Albo su richiamato, viene notificato, a mezzo posta elettronica certificata, agli stessi soggetti cui è stato trasmesso l’atto di delega al sottoscritto ad espletare l’incarico di Commissario ad acta, che risultano essere i seguenti:
- Il presente decreto viene, altresì, trasmesso alla Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, per i profili di competenza, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. R. n. 23/2012, in merito all’avvio delle procedure esecutive ai fini dell’attivazione dell’Albo, istituito con il presente provvedimento.
Il presente decreto viene trasmesso, inoltre, al BURVET (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto), ai fini della sua pubblicazione, avente natura giuridica di pubblicità dichiarativa.
Venezia, 8 febbraio 2024
Il Commissario ad acta Viceprefetto Francesco Martino
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