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Bur n. 166 del 22 dicembre 2023


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto di asservimento n. 593 del 22 novembre 2023

ZINT17 ESCEPAV2 - Infrastrutture Ferroviarie Strategiche Legge Obiettivo n. 443/01 Linea A.V./A.C. Torino-Venezia Tratta Milano - Verona - Lotto Brescia Verona Viabilità Extralinea in Comune di Peschiera del Garda (VR) Bretelle di collegamento S.P. 56 "del Frassino" e la S.P. 28 "del Mincio".

IL DIRIGENTE                   

Premesso:

  • Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n. 29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
  • Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A.
  • Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a Veneto Strade S.p.A. la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale.
  • Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
  • Che a seguito dell’atto aggiuntivo all’originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 – atti privati n. 216 – sono stati ribaditi e precisati i poteri e le funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
  • Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell’art. 6 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i.

Richiamato l’Accordo di Programma sottoscritto con firma digitale in data 01.10.2018, 02.10.2018, 09.10.2018 e 12.10.2018 tra la Regione Veneto, Comune di Peschiera del Garda (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e CEPAV DUE (Consorzio Eni per l’Alta Velocità), repertoriato al n° 35657, relativo alla realizzazione della bretella stradale in oggetto;  

Accertato che con provvedimento del Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., ing. Silvano Vernizzi, prot. n° 25245/2019 in data 23/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo relativo all’INT ZINT17 ESCEPAV2 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE Legge Obiettivo n. 443/01 Linea A.V./A.C. Torino-Venezia Tratta Milano - Verona - Lotto Brescia Verona Viabilità Extralinea in Comune di Peschiera del Garda (VR) BRETELLA DI COLLEGAMENTO S.P. 56 "del Frassino" e la S.P. 28 "del Mincio con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 27 del Decreto legislativo 28 aprile 2016 n. 50 e degli artt. 8 comma 1 lett. a) e 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001;

Rilevato che il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.P.R. 327/2001 è stato apposto a seguito dell’approvazione della Variante al Piano degli Interventi comunale, adottata con DCC n. 3 del 21.02.2019 ed approvata con DCC n. 25 del 01.08.2019;

Constatato che la Pubblica Utilità decorre dalla data del 23 ottobre 2019 e ha validità fino al 23 ottobre 2024;

Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 23 ottobre 2024;

omissis

Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto d’Esproprio giusto il disposto dell’art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1

Si dispone la costituzione di servitù coattive permanenti di elettrodotto inamovibili, a favore della Società “e-distribuzione S.p.A.” con sede legale in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – C.F. e P.IVA 05779711000, di seguito, per brevità, denominata “e-distribuzione”; per la realizzazione di:

  1. Linea aerea MT 20 kV il cui tracciato dichiara di aver preso conoscenza.

Tale servitù è imposta a carico degli immobili indicati nell’allegato elenco ditte (Allegato “A”) e secondo il tracciato evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata al presente atto (Allegato “B”) che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Art. 2

La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

Art. 3

La servitù di cui al presente atto conferisce a “e-distribuzione” la facoltà di:

  • Far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costrizione, all’esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell’elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori;
  • Collocare, mantenere ed esercitare l’elettrodotto indicato nel precedente art. 1;
  • Deramificare od abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di “e-disribuzione”, possano essere di impedimento alla costrizione dell’elettrodotto;
  • Deramificare od abbattere, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che, nell’ambito della zona asservita, trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare, ad esclusivo giudizio di “e-distribuzione” la messa in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto;
  • Modificare la tensione dell’elettrodotto, il numero dei conduttori, il numero, il tipo dei sostegni ed il loro posizionamento, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio.

Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell’esercizio dell’elettrodotto rimane a disposizione della Parte Concedente.

Art. 4

La Parte Concedente si obbliga ad usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto.

Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ricadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva comunicazione a “e-distribuzione”, al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o meno dell’opera progettata con l’elettrodotto.

Art. 5

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costrizione, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell’elettrodotto cadrà a carico di “e-distribuzione”.

Art. 6

I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di studio e la fase di costruzione dell’elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni fase.

Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale di modifiche all’elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale esercizio dell’elettrodotto stesso.

“e-distribuzione” si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

Art. 7

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce “e-distribuzione” per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.

Art. 8

La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti di cui al presente decreto facendone menzione nell’atto medesimo.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente decreto, le Parti faranno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 10

Il presente Decreto, a cura e spese dell’Autorità Espropriante, sarà notificato alle ditte asservite e a “e-distribuzione S.p.A.”, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto

Art. 11

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 12

Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 13

Ai sensi della legge 6.12.1971 n° 1034, e dell’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Gabriella Manginelli

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all’indirizzo: www.venetostrade.it – dal menù principale – ordinanze – espropri. ndr.

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