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Bur n. 166 del 22 dicembre 2023


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto di esproprio n. 592 del 22 novembre 2023

ZINT17 ESCEPAV2 - Infrastrutture Ferroviarie Strategiche Legge Obiettivo n. 443/01 Linea A.V./A.C. Torino-Venezia Tratta Milano - Verona - Lotto Brescia Verona Viabilità Extralinea in Comune di Peschiera del Garda (VR) Bretella di collegamento S.P. 56 "del Frassino" e la S.P. 28 "del Mincio.

IL DIRIGENTE

Premesso:

  • Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n. 29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
  • Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A.
  • Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a Veneto Strade S.p.A. la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale.
  • Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
  • Che a seguito dell’atto aggiuntivo all’originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 – atti privati n. 216 – sono stati ribaditi e precisati i poteri e le funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
  • Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell’art. 6 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i.

Richiamato l’Accordo di Programma sottoscritto con firma digitale in data 01.10.2018, 02.10.2018, 09.10.2018 e 12.10.2018 tra la Regione Veneto, Comune di Peschiera del Garda (VR), la Società Veneto Strade S.p.A. e CEPAV DUE (Consorzio Eni per l’Alta Velocità), repertoriato al n° 35657, relativo alla realizzazione della bretella stradale in oggetto;  

Accertato che con provvedimento del Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., ing. Silvano Vernizzi, prot. n° 25245/2019 in data 23/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo relativo all’INT ZINT17 ESCEPAV2 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE Legge Obiettivo n. 443/01 Linea A.V./A.C. Torino-Venezia Tratta Milano - Verona - Lotto Brescia Verona Viabilità Extralinea in Comune di Peschiera del Garda (VR) BRETELLA DI COLLEGAMENTO S.P. 56 "del Frassino" e la S.P. 28 "del Mincio con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 27 del Decreto legislativo 28 aprile 2016 n. 50 e degli artt. 8 comma 1 lett. a) e 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001;

Rilevato che il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.P.R. 327/2001 è stato apposto a seguito dell’approvazione della Variante al Piano degli Interventi comunale, adottata con DCC n. 3 del 21.02.2019 ed approvata con DCC n. 25 del 01.08.2019;

Constatato che la Pubblica Utilità decorre dalla data del 23 ottobre 2019 e ha validità fino al 23 ottobre 2024;

Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 23 ottobre 2024;

omissis

Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto d’Asservimento giusto il disposto dell’art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1

Si dispone la costituzione di servitù coattiva permanente di passaggio di una tubazione di acquedotto, a favore della Società “Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con sede legale in Via 11 Settembre, 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR) C.F. 80019800236 – P.IVA 01855890230” di seguito, per brevità, denominata “A.G.S. S.p.A.”;

Tale servitù è imposta a carico degli immobili indicati nell’allegato elenco ditte (Allegato “A”).

La servitù viene costituita su una fascia di terreno della larghezza costante di metri 4 (quattro) a cavallo della tubazione.

All’interno di tale fascia è stata posata una tubazione di acquedotto in ghisa DN 200 mm una tubazione con guaina in polietilene, secondo il tracciato evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata al presente atto (Allegato “B”), ad una profondità compresa tra m. 1,35 e m. 2,70.

Art. 2

La servitù così costituita comprende il diritto di posare e mantenere stabilmente, con possibilità di rifare in qualunque tempo, la tubazione di acquedotto, gli organi di intercettazione, spurgo, sfiato ed i manufatti accessori. La parte concessionaria potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o rifacimenti.

Art. 3

La parte concessionaria si obbliga a risarcire i danni che venissero arrecati dagli eventuali lavori sulla condotta e i manufatti accessori. Si intende che non verranno risarciti i danni causati da manufatti o altre piantagioni realizzati in contrasto con l’art. 5 del presente decreto.

Art. 4

Le tubazioni e le opere in oggetto sono inamovibili. Sull’area asservita è fatto divieto di costruire e/o ricostruire fabbricati o manufatti di qualsiasi genere, ivi comprese fognature, condotte e canalizzazioni chiuse.

La parte concedente può eseguire nell’area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni che non comportino pregiudizio alla tubazione con esclusione delle alberature d’alto fusto.

La parte concedente, eventuali successori ed aventi causa, deve comunque astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa apportare danni alle tubazioni, alle camerette, ai manufatti, a ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù e renderla più scomoda.

Art. 5

La parte concedente, nel caso intenda eseguire interventi di qualsiasi natura (scavi, edificazioni, piantumazioni, ecc.) sul fondo a distanza fino a metri 5,00 dalla condotta o dai manufatti accessori, si obbliga a darne comunicazione scritta preventiva alla parte concessionaria, allegando alla stessa idonea verifica di compatibilità dell’intervento previsto con la tubazione.

Art. 6

La parte concedente dichiara di essere legittima proprietaria dei terreni su cui è stata costituita la servitù, sollevando la parte concessionaria da ogni e qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che avessero a vantare diritti e sull’erogazione del corrispettivo come pure si obbliga, in caso di trasferimento degli immobili, al mantenimento della servitù costituita.

Art. 7

La parte concedente dovrà comunicare agli eventuali successori o aventi causa l’esistenza del presente atto di costituzione di servitù e gli stessi saranno tenuti a rispettare quanto previsto nella scrittura, impegnandosi nel contempo ad avvertire la parte concessionaria in caso di trasferimento dei fondi in oggetto, o parte di essi.

Art. 8

La parte concedente garantisce il Concessionario contro qualsiasi molestia da parte di terzi, come conduttori, coloni, ecc., obbligandosi a portare l’assenso di chiunque, per qualsiasi titolo, potesse vantare diritti sul fondo stesso e sulle erogazioni delle indennità fissate.

Art. 9

Il presente Decreto, a cura e spese dell’Autorità Espropriante, sarà notificato alle ditte asservite e a “A.G.S. S.p.A.”, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto

Art. 10

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 11

Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 12

Ai sensi della legge 6.12.1971 n° 1034, e dell’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Gabriella Manginelli

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all’indirizzo: www.venetostrade.it – dal menù principale – ordinanze – espropri. ndr.

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