Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 133 del 06 ottobre 2023


Materia: Acque

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2023

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all’art. 13, comma 7, prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall’entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all’art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (…) all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del Piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l’art. 63, comma 10, lettera a) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il Piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico è adottato un piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65. Il piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo dall’art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» e, in particolare, i commi 2 e 5 dell’art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorità di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l’Autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto; Visto l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che alla lettera a) del comma 1 individua il distretto idrografico delle Alpi orientali;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, di approvazione del Piano di gestione delle acque delle Alpi orientali - I aggiornamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/ STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 12 - bis , regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell’ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall’ Action Plan elaborato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell’ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall’ Action Plan elaborato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, avente ad oggetto l’adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali», di seguito direttiva «Derivazioni», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, avente ad oggetto l’adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175», nonché, l’art. 175 del medesimo decreto;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 27 dicembre 2018, di presa d’atto del «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano» per il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, di presa d’atto della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», predisposta dall’Autorità di bacino, ai sensi dell’art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 29 dicembre 2020, di adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque di cui all’art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall’art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l’analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l’efficacia di tali fasi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che rinomina il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS, prot. MATTM 144 del 14 maggio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA - VAS n. 9 del 26 marzo 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali non è sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l’aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 2 del 20 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico ed, in particolare, l’art. 4 ai sensi del quale «la classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici della regione Veneto e la definizione delle esenzioni per i corpi idrici della Provincia autonoma di Bolzano, da concludersi entro sessanta giorni dalla data della presente delibera, potranno formare oggetto di apposita integrazione e/o modifica del presente piano da parte della Conferenza istituzionale permanente».

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 18 marzo 2022 che ha adottato le integrazioni al piano in osservanza dell’art. 4 della deliberazione n. 2 della Conferenza istituzionale permanente del 20 dicembre 2021, prendendo atto della rettifica di errata corrige al documento di piano;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all’art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l’art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e) , f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 81/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di cui all’art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

volume 1: descrizione generale delle caratteristiche del distretto e individuazione dei corpi idrici;

volume 1/a: repertorio dei corpi idrici;

volume 2: analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici;

volume 2/a: approccio metodologico per l’aggiornamento delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici;

volume 2/b: repertorio delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici;

volume 3: repertorio delle aree protette;

volume 3/a: associazione tra corpi idrici e aree protette;

volume 4: monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici;

volume 4/a: repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici;

volume 5: analisi economica;

volume 6: programma delle misure;

volume 6/a: repertorio delle misure individuali
(corredato del file excel volume 6º_Repertorio_Misure_protetto.xlsx);

volume 6/b: tabelle delle misure individuali ed associazione con i corpi idrici;

volume 6/c: direttiva derivazioni;

volume 6/d: direttiva deflussi ecologici;

volume 6/e: piani delle opere strategiche 2024-2027 del S.I.I.;

volume 7: obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici;

volume 7/a: repertorio degli obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici;

volume 8: pianificazione coordinata ed autorità competenti;

volume 9: valutazione ambientale strategica, partecipazione pubblica e coordinamento transfrontaliero;

volume 9/a: repertorio dei contributi.

Cartografia di piano:

tavola 0 - quadro d’unione;

tavola A - limiti amministrativi;

tavola B - bacini idrografici;

tavola C - assetto morfologico dei corpi idrici superficiali;

tavola D - acque sotterranee;

tavola E - idroecoregioni e tipizzazione dei corpi idrici superficiali;

tavola F - aree protette - acque destinate al consumo umano;

tavola G - aree protette - aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

tavola H - aree protette - acque destinate alla vita dei molluschi;

tavola I - aree protette - acque idonee alla vita dei pesci;

tavola L - aree protette - acque di balneazione;

tavola M - aree protette - aree vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CE;

tavola N - aree protette - aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CE e relativi bacini scolanti; tavola O - aree protette - aree designate per la protezione degli habitat e delle specie;

tavola P - rete di monitoraggio dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali;

tavola Q - rete di monitoraggio dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee;

tavola R - stato/potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali;

tavola S - stato chimico dei corpi idrici superficiali;

tavola T - stato quantitativo delle acque sotterranee;

tavola U - stato chimico delle acque sotterranee.

2. Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - n. 144 del 14 maggio 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni.

Art. 3

  1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all’art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.
  2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l’ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.
  3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui al presente decreto, in conformità con l’art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4

  1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali è pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale all’indirizzo www.alpiorientali.it nonché sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
  2. L’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell’esecuzione del presente decreto.
  3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti derivanti dall’attuazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque nell’ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
  4. L’attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali avviene nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN


Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2512.

Torna indietro