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Bur n. 90 del 07 luglio 2023


Materia: Statuti

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2023

Adozione nuovo Statuto comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si rende noto che, a seguito della Deliberazione consiliare n. 13 del 27/04/2023, il Comune di Piazzola sul Brenta ha adottato un nuovo Statuto.

Testo nuovo Statuto comunale:


Titolo I

PRINCIPI GENERALI


Articolo 1 - Il Comune

1. Il Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità dei cittadini piazzolesi.

Il Comune cura gli interessi della Comunità davanti a ogni livello di governo e di amministrazione, anche secondo i principi della Carta europea delle autonomie locali.

2. La sede comunale è ubicata nel Capoluogo del Comune in Viale Silvestro Camerini n. 3. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse, qualora ne ricorra motivatamente la necessità o l’opportunità.

3. Patrono del Comune è la Natività della B.V. Maria la cui festività ricorre il giorno 8 settembre.

4. Il Comune di Piazzola sul Brenta riconosce e persegue il prestigio derivante dal riconoscimento del titolo “Città di Piazzola sul Brenta” conferito dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 05.04.2006.


Articolo 2 - Territorio e popolazione

1. Il territorio e la popolazione del Comune sono quelli risultanti, alla data di approvazione del presente Statuto, dalle allegate tabelle A e B.

2. Il territorio comunale è articolato nel Capoluogo e nelle seguenti cinque frazioni:

CARTURO

ISOLA MANTEGNA

PRESINA

TREMIGNON

VACCARINO

nonché nelle seguenti due località facenti parte del Capoluogo:

BOSCHIERA

SANTA COLOMBA

3. Il territorio comunale è attraversato dal fiume Brenta, ricchezza naturale da salvaguardare e valorizzare, unitamente alla sua zona circostante.


Articolo 3 - Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune di Piazzola sul Brenta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, esercita la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. L’autonomia del Comune di Piazzola sul Brenta si attua, in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia, in armonia con i principi fondamentali dello Statuto Regionale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici.

3. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, e garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.

4. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela.

5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge.

6. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:

  • proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
     
  • proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
     
  • offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
     
  • perseguire un rapporto equilibrato tra il centro abitato e il suo territorio, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
     
  • promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
     
  • rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
     
  • promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
     
  • promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
     
  • favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
     
  • sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
     
  • promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
     
  • consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
     
  • partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare al superamento di barriere tra popoli e culture.


Articolo 4 - Statuto comunale

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, il presente statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica:

a) le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

b) i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

c) i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente;

d) le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

e) lo stemma e il gonfalone;

f) le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

g) quanto ulteriormente previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

2. Il presente statuto può essere modificato:

a) quando ne facciano richiesta i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello stesso;

b) per effetto di sentenze definitive di annullamento di norme statutarie da parte del giudice amministrativo;

c) in conseguenza di modificazioni legislative o di dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo statuto che sostituisce il precedente; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

4. L'iniziativa di revisione statutaria di cui al comma 2, lettera a), già respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla reiezione.

5. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme del presente statuto, secondo i principi sull'interpretazione delle norme contenuti nelle preleggi al codice civile. La relativa deliberazione dev'essere adottata con il medesimo quorum stabilito per l'approvazione dello statuto.


Articolo 5 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti, nel rispetto delle norme statutarie.

2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dal Titolo V della Costituzione.

3. I regolamenti sono approvati dall’organo competente a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.


Articolo 6 - Stemma e gonfalone del Comune

1. Il Comune conserva lo stemma ed il gonfalone posseduti alla data di deliberazione del presente Statuto, come descritti nelle allegate tabelle C e D.

2. Il regolamento per il funzionamento degli organi detta le norme per l'uso dello stemma e del gonfalone del Comune negli edifici, nelle cerimonie pubbliche e nei documenti ufficiali.

 

Titolo II

ORGANI


Articolo 7 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.


Articolo 8 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell’esclusivo interesse della collettività locale.

3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.

7. Il Consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.

8. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento interno e le sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

9. Il regolamento disciplina lo svolgimento delle adunanze, anche in videoconferenza, l’esercizio delle proprie competenze e funzioni, nonché i poteri, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, nel rispetto degli obiettivi di efficienza decisionale e di trasparenza.


Articolo 9 - Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale elegge tra i suoi componenti il Presidente.

2. L’elezione avviene a scrutinio palese.

3. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga il quorum richiesto, si procederà al ballottaggio sempre a scrutinio palese fra i due candidati che nella prima votazione avranno conseguito il maggior numero di voti; a parità di voti verrà preferito il candidato più anziano di età. 

4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, esercita le funzioni che gli sono assegnate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere anziano; in caso di assenza o di impedimento del Consigliere anziano, le funzioni di Presidente vengono esercitate dal consigliere successivo in ordine di anzianità.

6. Il Presidente che operi in contrasto con le norme statutarie o regolamentari, o che assuma iniziative o comportamenti lesivi delle prerogative o del prestigio del Consiglio e/o dei suoi membri, può essere revocato dalla carica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Per procedere alla revoca , il Consiglio deve essere convocato previa richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei consiglieri assegnati; in tal caso la convocazione è effettuata dal consigliere anziano.

8. La richiesta di convocazione del consiglio, contenente la proposta di revoca, deve essere notificata all’interessato che, entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica, avrà facoltà di fornire al consigliere anziano, in forma scritta, chiarimenti o quant’altro ritenuto utile. Scaduto tale termine il Consiglio esamina le eventuali cause giustificative addotte dal Presidente del consiglio, decidendo in merito.

9. La seduta consiliare in cui si discute la revoca del Presidente è presieduta dal consigliere anziano.


Articolo 10 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del consiglio nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario, del documento unico di programmazione e del rendiconto di gestione.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per l’esercizio di tutte le altre funzioni e l’adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali.

4. Il Consiglio Comunale è convocato d’urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente del consiglio e dal Segretario comunale.


Articolo 11 - Adunanze consiliari

1. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal Presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza del numero dei consiglieri stabilito dal regolamento, fermo restando il rispetto del limite minimo previsto per legge (art. 38 comma 2 TUEL)

4. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.


Articolo 12 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato nell’interesse generale della cittadinanza.

2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno i diritti previsti dall’art. 43 del TUEL.

3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l’interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell’accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi contemplati dalla legge e dai regolamenti.

5. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.


Articolo 13 - Decadenza del consigliere

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Il consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del consiglio mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente, che ne dà notizia in occasione dell’appello. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, motivi di lavoro, motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

4. Trascorso tale termine, se non pervengono giustificazioni ovvero le giustificazioni prodotte non sono ritenute idonee a chiudere la procedura di decadenza, il Presidente del consiglio iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.

5. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Copia della deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è notificata via pec all’interessato entro 10 giorni. Entro il medesimo termine si procede alla surroga del consigliere dichiarato decaduto.


Articolo 14 - Gruppi consiliari

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario comunale ed al Presidente del Consiglio a quale gruppo consiliare siano iscritti.

2. Salvo il caso in cui il candidato a sindaco risulti l’unico eletto della propria lista, per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due Consiglieri; in caso contrario i Consiglieri possono unirsi ad un gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero di due.

3. I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun gruppo, o appartengano ad un gruppo che non raggiunga due adesioni costituiscono un unico gruppo misto.

4. Ciascun gruppo deve designare un Capogruppo. La designazione deve essere comunicata, con lettera sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo, al Segretario del Comune ed al Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio. Qualora non venga effettuata la comunicazione o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista o per ogni gruppo se designato.

5. I poteri dei gruppi consiliari e l'organizzazione dei loro lavori sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

6. Le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.


Articolo 15 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.

2. In particolare, il Consiglio comunale per gli atti di sua competenza si avvale delle seguenti commissioni permanenti, costituite nel proprio seno:

a) commissione affari generali, bilancio ed economici, costituita dal Sindaco, dai Capigruppo e dal Presidente del Consiglio Comunale;

b) commissione territorio ed ambiente;

c) commissione servizi sociali.

3. La commissione affari generali è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio e concorre alla programmazione delle riunioni del Consiglio comunale, assicurandone il fattivo svolgimento.

4. Le commissioni hanno funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.

5. La nomina delle commissioni è effettuata dal Sindaco, su designazione vincolante dei Capigruppo consiliari, in modo che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale, con criterio proporzionale. Il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza non deve essere in alcun modo alterato nella formazione delle Commissioni Consiliari. I consiglieri presenti votano con voto plurimo, in modo che ai rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare siano attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del Gruppo di appartenenza eletti in Consiglio Comunale. Qualora un Consigliere non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro Consigliere dello stesso Gruppo Consiliare, delegato a rappresentarlo.

6. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa fra i suoi membri all'atto dell'insediamento.

7. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all’esame preventivo delle commissioni.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.


Articolo 16 - Commissioni di indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.

2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni sono stabiliti con la deliberazione di istituzione.


Articolo 17 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività, la durata, la composizione, il funzionamento e la disciplina dell'attività.


Articolo 18 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".

3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.


Articolo 19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla seduta di insediamento il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La seduta di discussione e approvazione di tale documento deve tenersi entro i 10 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma precedente.

3. E’ facoltà del Sindaco integrare, nel corso del mandato elettivo, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere successivamente alla loro definizione. Si segue la procedura di cui al comma 1.


Articolo 20 - Poteri di iniziativa

1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l’adozione, lo schema del bilancio di previsione finanziario, del documento unico di programmazione e del conto del bilancio, nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all’esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.


Articolo 21 - Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell’amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Egli è il rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale e ai dirigenti/responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

5. Sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

7. In particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;

c) può delegare i Consiglieri o avvalersi della collaborazione degli stessi, purché il contenuto della delega sia coerente con la funzione istituzionale del medesimo consigliere;

d) nomina il Segretario Comunale ed i responsabili degli uffici e servizi;

e) indice i referendum previsti dall’art. 8 del TUEL e convoca i relativi comizi elettorali;

f) adotta le ordinanze nelle materie indicate dalle vigenti disposizioni di legge, le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi;

g) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge;

h) può concedere il patrocinio del Comune a manifestazioni, eventi e iniziative;

i) adotta le misure di protezione civile previste dai piani comunali vigenti.


Articolo 22 - Attività di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati nel rispetto di quanto stabilito dalle norme a tutela dei dati personali e sensibili e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società a cui il Comune partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.


Articolo 23 - Vice sindaco

1. Il Sindaco nomina fra i Consiglieri eletti un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

2. In assenza o impedimento di entrambi, assume le funzioni l’assessore più anziano di età.


Articolo 24 - Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori non superiore a cinque.

2. Il sindaco determina il numero effettivo dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.

3. Possono essere nominati assessori persone non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

4. La giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori. Le sedute si possono svolgere anche in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta con proprio atto.

5. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.

6. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.

7. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

8. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

9. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

11. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.


Articolo 25 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio.

2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.


Articolo 26 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.


Articolo 27 - Cessazione dalla carica di Sindaco e assessore

1. Per le cause di cessazione dalla carica di Sindaco si osserva l’art. 53 del TUEL.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.


Titolo III

SERVIZI


Articolo 28 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

2. L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

  • gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
     
  • affidamento in house a società partecipate, secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al fine della migliore gestione dei servizi pubblici locali. In particolare, riconosce loro il diritto di avanzare proposte per una migliore gestione dei servizi e di segnalare all’amministrazione inefficienze o irregolarità.


Articolo 29 - Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.


Articolo 30 - Concessione di servizi

1. Le concessioni di servizi a terzi sono realizzate individuando il concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica, tenendo conto – in particolare – dell’esigenza di garantire la qualità della gestione del servizio, condizioni tariffarie eque e la partecipazione del Comune agli eventuali utili della gestione.


Articolo 31 - Costituzione delle aziende speciali, istituzioni e società

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune e nell’osservanza dei limiti imposti dalla normativa statale di settore.


Articolo 32 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli a rilevanza economica, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e le modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.


Articolo 33 - Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 32 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.


Articolo 34 - Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, né si possono acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. La costituzione di società è ammessa entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione speciale in materia.


Articolo 35 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell’indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.


Articolo 36 - Consorzi

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la Provincia e con altri Comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.


Articolo 37 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.


Articolo 38 - Altre forme di collaborazione

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

4. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, nel rispetto della legge e dei regolamenti in materia.


Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI


Articolo 39 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario generale e ai dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell’azione amministrativa.


Articolo 40 - Responsabili di Area

1. Ai Responsabili di Area spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione dell’Area di competenza.

2. I Responsabili di Area sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.

3. I Responsabili di Area provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.


Articolo 41 - Funzioni dei Responsabili di Area

1. I Responsabili di Area esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.

2. Ai Responsabili di Area sono attribuiti tutti i compiti di cui alla normativa vigente sull’ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.


Articolo 42 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di dirigenti/responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.


Articolo 43 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori.

2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un’organizzazione da svolgersi secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente.

3. Il regolamento di contabilità, per quanto di competenza, disciplina le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l’affidamento di incarichi esterni.


Articolo 44 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo regionale.

2. Il Consiglio Comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Generale.

3. Il Segretario Generale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.


Articolo 45 - Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Il Segretario Generale convoca e presiede la conferenza dei Responsabili delle aree di attività allo scopo di coordinarne l'attività, concordare criteri e procedure operative per assicurare la realizzazione degli obiettivi, dei programmi, dei servizi previsti nel bilancio e negli altri atti di programmazione del Comune, formulare proposte al Sindaco e alla Giunta comunale, nonché per verificare l'attività svolta dagli uffici e i risultati conseguiti.

2. Spetta alla conferenza di cui al comma 1 dirimere eventuali conflitti sorti fra i diversi responsabili in ordine alle loro competenze. Se il conflitto sorge fra il Segretario Generale e taluni dei responsabili predetti la competenza spetta al Sindaco.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza.


Articolo 46 - Vice segretario

4. Il Comune ha un Vice Segretario Generale titolare.

5. Il Vice Segretario Generale, oltre alle funzioni previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza od impedimento.

6. La nomina del Vice Segretario richiede il possesso dei requisiti previsti per accedere alla carriera di Segretario comunale.


Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE


Articolo 47 - Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.


Articolo 48 - Strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini

1. I soggetti di cui all’articolo 47 partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:

a) le istanze, le petizioni e le proposte;

b) le libere forme associative locali;

c) le consultazioni popolari;

d) gli organismi di partecipazione;

e) il referendum.


Articolo 49 - Istanze

1. I soggetti di cui all’articolo 47, possono rivolgere al Comune istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta.

3. Le istanze vanno sottoposte all’esame del servizio competente, che deve compierne l’istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni e trasmetterle all’organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi quarantacinque giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l’istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.


Articolo 50 - Petizioni

1. I soggetti di cui all’articolo 47 possono proporre agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno 25 aventi diritto. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, diretta ad esporre comuni necessità o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta. La risposta deve essere comunque resa entro 120 giorni dalla data di protocollazione.

3. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.


Articolo 51 - Proposte

1. I soggetti di cui all’art. 47 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando una proposta di delibera, accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità, con non meno di 50 firme raccolte nei due mesi precedenti il deposito al protocollo comunale.

2. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre 120 giorni mesi dal deposito.

3. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.


Articolo 52 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l’amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta.

3. L’iscrizione all’albo è consentita alle sole associazioni che abbiano una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.

4. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

5. Nei rapporti con il Comune, le associazioni informano la loro azione al principio di leale collaborazione.


Articolo 53 - Consultazioni popolari

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione può essere, altresì, richiesta da almeno n. quattrocento (400) cittadini di età non inferiore agli anni diciotto (18).

3. La consultazione è indetta dal consiglio comunale.

4. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti su cui non è ammesso il referendum consultivo. La consultazione non può avere luogo nei periodi in cui non può avere luogo il referendum.

5. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.


Articolo 54 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può istituire i seguenti organismi di partecipazione all'attività politico-amministrativa:

a) consulta delle frazioni e delle località;

b) consulta dei giovani;

c) consiglio comunale dei ragazzi;

d) consiglio delle comunità.


Articolo 55 - Consulta delle frazioni e delle località

1. Il Consiglio Comunale può istituire alternativamente con una propria delibera la Consulta unica delle frazioni e delle località o le Consulte delle singole frazioni e località, anche accorpandole, purché sia garantito un numero minimo di tre Consulte per l’intero territorio comunale.

2. La Consulta unica delle frazioni e delle località è composta da un numero massimo 12 membri, di cui n. 2 membri per ciascuna frazione e possibilmente n. 1 membro per ciascuna località, così come individuate all’articolo 2 comma 2 del presente Statuto.

3. La Consulta unica delle frazioni e delle località e le Consulte delle singole frazioni e località sono degli organismi rappresentativi della popolazione residente nel Comune, non hanno potere di gestione, né autonomia finanziaria e durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Entrambe le Consulte sono organismi territoriali apartitiche di partecipazione democratica ed operano per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi del Comune di Piazzola sul Brenta. Le Consulte si fondano sull’attività resa volontariamente ed a titolo gratuito dai cittadini, al fine di avere una rappresentatività delle diverse realtà del territorio ed opera nel rispetto dello Statuto comunale e del Regolamento. Esse hanno funzioni consultive e propositive, entrambe di natura facoltativa e non vincolante.

4. Le modalità di scelta, la nomina dei membri, le competenze e le norme relative al suo funzionamento sono ulteriormente specificate dal relativo Regolamento che sarà approvato dal Consiglio Comunale.

5. Non potranno far parte delle Consulte i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché i residenti che non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle norme vigenti.


Articolo 56 - Consulta dei Giovani

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alle tematiche di politica giovanile interessanti il territorio comunale, può istituire la Consulta dei Giovani.

2. La Consulta dei Giovani è un organismo rappresentativo della gioventù locale, non ha potere di gestione, né autonomia finanziaria; opera nel rispetto dello Statuto comunale e del Regolamento; ha funzioni consultive e propositive, entrambe di natura facoltativa e non vincolante.

3. Le modalità di nomina, la durata, la composizione, le competenze e le norme relative al suo funzionamento sono ulteriormente specificate dal relativo Regolamento.


Articolo 57 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi in obbligo scolastico.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, associazionismo, cultura, pubblica istruzione.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.


Articolo 58 - Consiglio delle Comunità

1. Al fine di garantire ai cittadini dell’Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l’amministrazione e l’accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani. Al fine di favorire la partecipazione delle comunità straniere, tutti i cittadini stranieri iscritti all’anagrafe comunale vengono informati della possibilità di designare propri rappresentanti nel consiglio delle comunità.

2. I cittadini stranieri per esercitare l’elettorato attivo e passivo in seno al Consiglio delle Comunità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un paese straniero o status di apolide;

b) possesso di regolare permesso di soggiorno;

c) aver compiuto il 18° anno di età.

3. Il consiglio delle comunità è presieduto dal presidente del consiglio comunale ed è formato da un numero variabile da 3 a 5 membri espressi dalle comunità.

4. Il consiglio delle comunità formula proposte e fornisce pareri all’amministrazione sulle seguenti materie: interventi sociali, interventi di tipo abitativo, progetti per favorire il lavoro e l’occupazione degli stranieri, iniziative per accelerare i processi di integrazione e per valorizzare la cultura, la religione e le tradizioni popolari.

5. Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio delle comunità sono stabilite con apposito regolamento.


Articolo 59 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale.

2. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

3. La competenza per l’indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste le firme di almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;

b) il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;

f) gli atti relativi al personale del comune;

g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;

h) le espropriazioni per pubblica utilità;

i) questioni attinenti sanzioni amministrative;

j) pianificazione urbanistica generale e relativi strumenti attuativi.

5. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito il contemporaneo svolgimento.

6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a sei mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

8. Il referendum non può avere luogo:

a) in coincidenza con altre operazioni di voto per elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, ivi compreso il periodo intercorrente della pubblicazione dei comizi elettorali sino al 30° giorno dopo le operazioni di voto;

b) nel semestre precedente alla scadenza del Consiglio comunale o nei sei mesi successivi alla sua elezione;

c) quando nel medesimo anno si è già svolta una consultazione referendaria.

9. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro due mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il 50% per cento degli aventi diritto. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

10. Il regolamento determina inoltre i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.


Articolo 60 - Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce l’informazione riguardante l’organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all’albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

3. Il Comune garantisce la trasparenza della propria attività tramite l’aggiornamento costante della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, secondo la normativa vigente in materia.


Titolo VI

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE


Articolo 61 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L’autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.

3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.


Articolo 62 - Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.


Articolo 63 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno 30 giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune, possono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.


Articolo 64 - Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.


Articolo 65 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario.

3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.


Articolo 66 - Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

2. La struttura dell’unità responsabile dell’attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.


Articolo 67 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.

3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.


Articolo 68 - Organo di revisione

1. Il consiglio comunale prende atto del nominativo dell’Organo di Revisione estratto dalla Prefettura di Padova e ne fissa il compenso in base alle norme di legge.

2. L’organo di revisione dura in carica tre anni ed il suo componente non può svolgere l’incarico per più di due volte.

3. Non può essere nominato revisore colui che ricopre lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.

4. Non può essere nominato revisore il consigliere comunale, colui che abbia un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, l’amministratore ed il dipendente dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e colui che si trova nelle condizioni di interdizione, l’inabilitazione, fallimento o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, nonché la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.

6. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza del revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta per lungo periodo l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.


Articolo 69 - Attività dell’organo di revisione

1. Le funzioni dell’organo di revisione sono stabilite dalla legge.

2. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce entro cinque giorni al consiglio comunale.

3. Il revisore può ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.

4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere dell’organo di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all’esame dell’organo competente.

5. L’organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto di gestione. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.


Titolo VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D’ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA


Articolo 70 - Diritto di accesso civico e documentale

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso civico (semplice e generalizzato) e l’accesso documentale, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento:

a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, informazioni o dati, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;

b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge;

c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell’ufficio, relazioni col pubblico.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del Comune, una volta che abbiano ricevuto pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente.


Articolo 71 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;

b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) ad essere sostituiti da un rappresentante.


Articolo 72 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge, e adotta le misure opportune per facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato.


Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Articolo 73 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.


Articolo 74 - Disciplina transitoria e finale

1. I regolamenti previsti dallo statuto per la cui adozione non sia previsto un termine di legge, sono adeguati o approvati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello statuto o delle sue modifiche.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

3. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente per eccesso.


Articolo 75 - Pubblicità

1. Il presente statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito nel sito internet del Comune, trasmesso alla Regione Veneto per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

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