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Bur n. 37 del 17 marzo 2023


Materia: Statuti

PROVINCIA DI VERONA

Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 febbraio 2023

Adozione della modifica dello statuto della Provincia di Verona proposta dal Consiglio provinciale.

Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 marzo 2023 sono stato adottate le modifiche allo Statuto della Provincia di Verona.

Nell’art.1 comma 2 lett. a) la dicitura “il” è sostituita con “il/la” con riferimento alla carica di Presidente.

Nell’art. 5 comma 3 sono state introdotte le lettere da l) a t) ad elencazione degli obiettivi verso i quali la Provincia orienta le proprie attività.

l) contribuire ad una pianificazione territoriale provinciale in linea con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio e gli interessi produttivi, sociali e culturali del territorio e della comunità;

m) assicurare una pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale aderente alle esigenze della comunità civile e della scuola;

n) garantire una programmazione provinciale della rete scolastica che, nel rispetto del programma regionale, sia correlata alla promozione di un progressivo miglioramento della gestione dell’edilizia scolastica;

o) assicurare assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche nell’ambito della transizione digitale;

p) coordinamento dell’associazionismo per lo svolgimento delle funzioni conferite o comunque attribuite;

q) digitalizzazione dei procedimenti e dei processi lavorativi degli uffici provinciali;

r) miglioramento della qualità normativa e regolativa;

s) assicurazione di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, con azioni per la prevenzione della corruzione e della malagestione;

t) semplificazione amministrativa.

L’art. 5 comma 6 è stato modificato come segue “Quando una legge a carattere precettivo e non meramente programmatico attribuisce alla Provincia una funzione amministrativa o il suo esercizio, senza specificazioni o limitazioni, questa si intende attribuita nella pienezza della sua esplicazione attiva, consultiva e di controllo.”

L’articolo 6 comma 1 è stato riformulato come segue “La Provincia, affinché l'azione dell'Ente, nell'esercizio delle sue funzioni, sia sempre orientata al perseguimento dei fini e al raggiungimento degli obiettivi indicati

L’articolo 8 è stato integrato con la seguente espressione finale “e promuove la comunicazione relativa ai progetti e alle attività dell’Ente, valorizzandone l’immagine

Nell’articolo 13 le parole “degli uffici, degli organismi di partecipazione” sono state sostituite con “e degli organismi di partecipazione, per la gestione contabile e finanziaria

Nell’articolo 23 comma 3 è stata sostituita la parola “decreto” con “atto” con riguardo alle competenze presidenziali di determinazione delle spese.

L’articolo 32 comma 3 è stato così riformulato “

3. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni provinciali e delle proprie competenze:

a) nomina un vicepresidente vicario;

b) può nominare un ulteriore vicepresidente, nella persona del consigliere anziano;

c) può nominare consiglieri delegati;

d) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche:

  • l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, ferma l'esclusione di potestà deliberativa degli stessi;
     
  • l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;

e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia, nel rispetto del principio di distinzione fra le competenze politiche e quelle gestionali e secondo le modalità previste dal sistema provinciale di programmazione e controllo;

f) propone al Consiglio gli schemi di bilancio; rimangono in ogni caso ferme le competenze in materia di variazioni, modifiche e rettifiche finanziarie e contabili attribuite direttamente al Presidente o al dirigente competente, in base alla legge e ai principi contabili approvati dallo Stato;

g) adotta con esplicita motivazione le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i termini previsti dalla legge;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;

i) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge;

j) ove e per quanto consentito dall'ordinamento, può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nomina e revoca il Segretario provinciale e, ove ritenuto necessario, attribuisce le funzioni di direzione generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;

k) indice i referendum provinciali;

l) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

m) approva i progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici nonché delle relative varianti che comportino aumento della spesa complessiva;

n) concede patrocini, nonché sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nei casi in cui il relativo regolamento preveda la valutazione discrezionale dei criteri e delle modalità di concessione;

o) approva il piano esecutivo di gestione, il piano integrato attività e organizzazione e ogni altro piano la cui approvazione non sia riservata ad altro organo, e le loro variazioni;

p) dispone gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute quando gli elementi determinanti l’intervento con l’indicazione di massima del relativo ammontare siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio o siano inerenti a procedimenti espropriativi;

q) approva il programma triennale di fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni del personale nonché l’autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi decentrati per il personale dipendente;

r) esprime i pareri richiesti da altri enti o dovuti per legge, ove non vi sia competenza del Consiglio o di organi tecnici e gestionali;

s) nomina i componenti delle commissioni, ove la competenza non sia attribuita dalla legge al Consiglio, o dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi provinciali.

All’articolo 32 è stato aggiunto il comma 8 “Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge, anche in deroga ai precedenti commi, può istituire organismi collegiali deliberativi e nominare i relativi componenti, prevedendo l’approvazione di idonea disciplina regolamentare.”

L’articolo 34 è stato così modificato:”

  1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente vicario, scelto tra i Consiglieri provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta successiva.
     
  2. Il Vicepresidente vicario esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all’elezione del nuovo Presidente della Provincia.
     
  3. Il Presidente della Provincia può nominare un ulteriore vicepresidente, nella persona del Consigliere anziano, inteso come quello che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata, ottenuta sulla base dei voti di preferenza ponderati. In caso di parità la decisione è rimessa al Presidente.
     
  4. Il soggetto nominato può in ogni caso qualificarsi vicepresidente.
     
  5. Il Presidente e il/i vicepresidente/i formano l’ufficio di Presidenza. L’ufficio di Presidenza può essere convocato dal Presidente per esaminare questioni complesse che possano riguardare l’ordine dei lavori del Consiglio provinciale ed esaminare preventivamente le questioni di maggiore importanza.”

L’articolo 37 al comma 1 punto II è stato riformulato in “approva gli atti ad esso rimessi dalla Legge, fra i quali” e alla lettera a) è stata aggiunta l’espressione “, salva la facoltà di stabilire i criteri generali in materia;” ed è stato integrato con la lettera f “convenzioni con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche che non siano meramente operative o gestionali o, comunque, non siano promosse in linea con gli indirizzi del Consiglio o sulla base di convenzioni quadro dallo stesso approvate.

All’articolo 48 è stato così modficato “Il Presidente può revocare la delega conferita al Vicepresidente vicario, al vicepresidente e ai Consiglieri delegati, assegnandola ad altro consigliere.

All’articolo 49 sono stati così riformulati il comma 5 in “L'Assemblea ha poteri propositivi, consultivi e di controllo; esprime il parere sugli schemi di bilancio di previsione e sullo schema di rendiconto adottati dal Consiglio, nonché sulle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio provinciale entro il 31 luglio di ogni anno ai fini della verifica degli equilibri generali e dell’assestamento generale di bilancio.”; il comma 8 in “in sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, la seduta non può essere tenuta prima che siano decorse ventiquattro ore, ed è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.”; il comma 9 in “L’Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto diversamente dalla legge o dal regolamento di cui all'articolo 50, comma 2”; il comma 11 in “L’Assemblea dei Sindaci può approvare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale” e il comma 12 in “Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel comma 11, si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.”

L’articolo 50 comma 1 è stato così riscritto “L’Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione dei pareri che essa è tenuta ad esprimere in base alla legge e allo Statuto, nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale

All’articolo 54 comma 2 lett. e) è stata sostituita la parola “di gara” con “giudicatrici

All’articolo 56 dopo la parola “servizi” è stata aggiunta l’espressione “approvato dal Presidente,

L’Articolo 57 è ora rubricato in “Norme regolamentari vigenti e disposizioni generali sul funzionamento degli organi” ed è stato introdotto il comma 2 “Gli organi e organismi collegiali della Provincia possono riunirsi in modalità parzialmente o integralmente telematica, assicurando ai componenti adeguata preventiva informazione sulle modalità tecniche per la partecipazione, e stabilità dei propri sistemi. Con specifici atti e regolamenti sono disciplinate le modalità operative e le misure di garanzia dei componenti degli organi.”

Il testo dello Statuto pubblicato all’albo on-line della Provincia e sul portale dell’amministrazione trasparente 

Il Presidente della Provincia di Verona Flavio Massimo Pasini

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