Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 18 del 03 febbraio 2023


Materia: Acque

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022

Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), ai sensi della direttiva 2007/60/CE, del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera d);

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, della citata direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che “Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo”;

VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che “Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte terza, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTI gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

VISTO l’articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;

VISTO, altresì, l’articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale alla lettera a) è individuato il distretto idrografico delle Alpi orientali;

VISTO l’articolo 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato “stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65”;

VISTO l’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato “Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale”;

VISTI gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l’adozione ed approvazione dei piani di bacino;

VISTO l’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, al comma 11, prevede che “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175”, nonché l’articolo 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e, in particolare, l’articolo 7, comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino, attuata ai sensi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante “Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016 n. 294, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;

VISTO il “Calendario e Programma di lavori” per l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e adottato con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 27 dicembre 2018;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 4 del 27 dicembre 2018 di presa d’atto della valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni nel distretto idrografico delle Alpi orientali, ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi degli articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 6 del 20 dicembre 2019 di presa d’atto dell’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione di cui all’articolo 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’articolo 14 della direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi adempimenti comunitari;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 2 del 29 dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’articolo 14 della direttiva medesima;

CONSIDERATO che sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall’articolo 9 della direttiva 2007/60/CE, in eventuale coordinamento con l’analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del piano di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, al fine di migliorare l’efficacia di tali fasi;

VISTE le note trasmesse dalla ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE, ed in particolare le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre 2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica prot. MATTM-145 del 14 maggio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS n. 10 del 26 marzo 2021 è stato stabilito che l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi orientali non deve essere sottoposto a valutazione strategica ambientale;

VISTA la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 21 dicembre 2021 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2022) con cui è stato adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi orientali, composto da:

  1. relazione generale;
  2. allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell’impostazione del Piano;
  3. allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
  4. allegato III: Tabellone interventi;
  5. allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;
  6. allegato V: Norme tecniche di attuazione.

CONSIDERATO che nell’articolo 16 e nell’allegato B delle Norme tecniche di attuazione è stato effettuato, per mero errore materiale, un richiamo ai Piani stralcio per la sicurezza idraulica e una trascrizione delle relative disposizioni che, tuttavia, risultano incompatibili con quanto espresso negli elaborati di aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni e in successive discipline di settore;

RILEVATA pertanto la necessità di correggere l’errore materiale e, per l’effetto:

- sostituire i commi 3 e 5 dell’articolo 16, esplicitando la cessazione di efficacia dei piani stralcio per la sicurezza idraulica presenti nel distretto idrografico delle Alpi orientali;

- rettificare, di conseguenza, l’allegato B delle Norme tecniche di attuazione, mantenendo in esso solo le disposizioni coordinate a scala distrettuale;

VISTA la deliberazione n. 2 del 18 marzo 2022 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali recante la presa d’atto della correzione dell’errore materiale presente nell’allegato V “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano di gestione del rischio di alluvioni, che sostituisce i commi 3 e 5 dell’articolo 16 e rettifica l’Allegato B alle norme medesime, adottato con deliberazione n. 3 del 21 dicembre 2021;

VISTO il parere n. 96 espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 maggio 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;                         

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica,

DECRETA

Art. 1

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all’articolo 7 della direttiva 2007/60/CE e all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

Art. 2

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui all’articolo 1 risulta così articolato:

  1. relazione generale;
  2. allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell’impostazione del Piano;
  3. allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
  4. allegato III: Tabellone interventi;
  5. allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;
  6. allegato V: Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 3

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali, di cui all’articolo 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali di cui al presente decreto, in conformità con l’articolo 65, commi 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali è pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, nonché sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico delle Alpi orientali, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell’esecuzione del presente decreto.

3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio e nell’ambito delle competenze ad esse spettanti, alle finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali, ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai loro ordinamenti.

4. Gli interventi del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali trovano attuazione nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.


Roma, 1° dicembre 2022
 

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri   
Meloni




Il Ministro dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Pichetto Fratin

                                                                   



 

Torna indietro