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Bur n. 24 del 17 febbraio 2023


Materia: Statuti

COMUNE DI PIOMBINO DESE (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30 novembre 2022

Modifiche allo Statuto Comunale.

Art. 2
Territorio e sede comunale

  1. Il Comune di Piombino Dese costituisce un’unità territoriale suddivisa in: Piombino Dese capoluogo, frazioni di Torreselle, Levada e Ronchi.
  2. Il Comune ha sede in Piazza Andrea Palladio n. 1.
  3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale e presso la sede staccata di Villa Fantin; esse possono tenersi in luoghi diversi, nell’ambito del territorio comunale o di comuni diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 6
Associazionismo

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
  3. Le modalità di registrazione saranno individuate dall’apposito regolamento.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
  5. Il Comune può promuovere e istituire consulte, quali organismi consultivi del consiglio comunale nelle tematiche indicate nella delibera consiliare di istituzione.
  6. Il Comune riconosce alla Pro Loco un ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell’associazionismo locale e collabora con essa nella promozione del territorio nelle sue molteplici esplicazioni.

Art. 11
Il Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
  2. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
  3. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
  4. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  5. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco in base a quanto stabilito dall’articolo 11-bis del presente statuto.

Articolo 11 bis
Presidenza del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, stabilisce se, per l’intero mandato, la presidenza del Consiglio Comunale sarà affidata al Sindaco oppure ad un Presidente eletto dall’assemblea consiliare.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, se la presidenza spetta al Sindaco, dal Vice Sindaco; in caso di contemporanea assenza del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, la presidenza e le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano, intendendo, per tale, il consigliere che nell’ultima tornata elettorale comunale ha ottenuto la maggior quota individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.
  3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l’intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni attribuite allo stesso ed ai singoli consiglieri.
  4. I compiti e poteri del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
  5. In sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto e delle relative modifiche, il Consiglio deciderà in ordine a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 11 ter
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta da e tra i consiglieri eletti.
  2. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
  3. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei voti si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti o in caso di ulteriore parità, colui che ha ottenuto maggiori preferenze alle ultime consultazioni elettorali.
  4. La Presidenza del Consiglio Comunale non è compatibile con ulteriori incarichi quali Vice Sindaco, Assessore, Capogruppo, Presidente di commissione consiliare.
  5. Successivamente alla nomina del Presidente del Consiglio, si passa all’elezione del Vice Presidente con le stesse modalità.
  6. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione.

Articolo 11 quater
Durata in carica del Presidente

  1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
  2. 2.Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla nomina del nuovo presidente del Consiglio nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. Fino all’assunzione delle funzioni del nuovo presidente del Consiglio, le sedute sono presiedute dal Sindaco.
  3. Su richiesta motivata di almeno metà dei consiglieri in carica, tramite mozione di sfiducia, può essere richiesta la revoca del Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Sindaco, in caso di reiterati inadempimenti. La richiesta di revoca deve essere inviata all’interessato al quale vengono concessi quindici giorni per contro dedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.
  4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal Sindaco.
  5. Quanto prescritto al presente articolo vale anche per la figura del Vice Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Vice Sindaco.

Art. 16
Cessazione e decadenza dalla carica di consigliere comunale

  1. Le cause di cessazione dalla carica di consigliere comunale sono quelle individuate dalla legge.
  2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri al fine di consentirne il regolare funzionamento.
  3. Il consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale.  Non si computano a tal fine le sedute di Consiglio Comunale convocate d’urgenza.
  4. Le assenze del Consigliere Comunale si presumono ingiustificate. A tal fine il consigliere comunale può giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio unicamente mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale: tale comunicazione deve pervenire al protocollo comunale od essere consegnata direttamente al Presidente del Consiglio Comunale entro la successiva seduta del Consiglio comunale. Ove la comunicazione non pervenga nei modi e termini sopra indicati, il Consigliere comunale decade dalla facoltà di giustificare la relativa assenza.
  5. La proposta di decadenza, a firma del Presidente, si esercita d'ufficio e deve essere notificata al consigliere interessato assegnandogli un termine non inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento, per far valere per iscritto le cause giustificative nonché produrre eventuali documenti probatori.
  6. Il Consiglio comunale si pronuncia in merito e, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal consigliere può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del consigliere decaduto.

Art. 17
Prima adunanza e convocazione

  1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il prefetto.
  2. In tale seduta il consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve i nomi dei componenti la giunta comunale.
  3. L’adunanza è presieduta dal Sindaco.
  4. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo: le stesse non sono oggetto di approvazione. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. Il Sindaco, sentita la Giunta, può proporre al Consiglio la modifica o l’integrazione delle linee programmatiche.

Art. 18
Convocazione del consiglio comunale

  1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno.
  2. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
  3. Il Consiglio è convocato se ne fanno richiesta un quinto dei Consiglieri in carica. In quest’ultimo caso l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni proposte.
  4. Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza con le modalità stabilite nel regolamento e con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 19
Adunanze e deliberazioni

  1. Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
  2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dai votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
  3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di cui all’art.12.
  4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
  5. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l’adozione delle deliberazioni.
  6. Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
  7. Per l’approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
  8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 20
Commissioni consiliari

  1. Il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni permanenti, temporanee e speciali in numero e composizione stabilito dal regolamento.
  2. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
  3. Le commissioni, nell’ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l’esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.
  4. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
  5. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
  6. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del consiglio e della giunta.
  7. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
  8. La delibera di istituzione delle commissioni comunali dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 22
Gruppi consiliari

  1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale di cui all’articolo 12 e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. È istituita, presso il Comune di Piombino Dese, la Conferenza dei capigruppo; i compiti e il funzionamento della stessa sono oggetto del regolamento del Consiglio comunale.
  3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

Art. 31
Composizione della Giunta

  1. Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di Governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.
  2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali.
  3. Il Sindaco attribuisce a ciascun assessore funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politica amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.
  4. La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell’accettazione della carica.
  5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.
  6. Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco.

Art. 32
Adunanze e deliberazioni

  1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta.  In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco, e nel caso di assenza o impedimento anche di questi, ed in caso di urgenza, dall’Assessore presente in ufficio nell’ordine di nomina effettuata.
  2. Le sedute della giunta non sono pubbliche; la Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla stessa.
  3. Alle sedute della giunta può intervenire il revisore dei conti su esplicito invito del Sindaco; la presenza del revisore viene riportata a verbale negli atti deliberati adottati.
  4. Alle sedute della giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e cura la verbalizzazione delle sedute sottoscrivendone i verbali.

Art. 49
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

  1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni di legge e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. I contratti a tempo determinato di cui sopra non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 61
Disposizioni finali

  1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

Il Sindaco Cesare Mason

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