Modifica Statuto comunale
Modifica allo statuto apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27 settembre 2022.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che con provvedimento di Consiglio comunale n. 36 del 27/9/2022 sono state portate alcune modifiche al vigente Statuto comunale nel modo che segue:
1) all’Art. 4, comma 2, la parola “Grancona” è sostituita dalla parola “Val Liona”;
2) all’Art. 19, il comma 2 è abrogato;
3) all’Art. 40, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla parola “cinque”;
4) all’Art. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: “La presidenza delle commissioni di gara e di concorso è attribuita ai dirigenti secondo la competenza per materia”.
E’ stato altresì introdotto, l’Art. 30/bis, rubricato Deleghe del Sindaco:
“1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell’ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari ai settori di amministrazione, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.
2. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali, ma non implicano la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
3. Le deleghe sono obbligatoriamente formalizzate con atto scritto firmato dal Sindaco, accettate dagli interessati e comunicate al Consiglio. L’accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del delegato.
4. L’atto di delega indica l’oggetto e la materia nell’ambito dei quali il consigliere delegato esercita i compiti di collaborazione affidatigli limitatamente all'esame e alla cura di situazioni particolari.
5. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.
6. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. I delegati non possono subdelegare ad altri l’esercizio delle funzioni loro delegate”.