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Bur n. 121 del 07 ottobre 2022


Materia: Statuti

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 25 agosto 2022

Adozione nuovo Statuto comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si rende noto che, a seguito delle Deliberazioni consiliari n. 40 del 26/07/2022 (prima votazione), n. 43 del 24/08/2022 (seconda votazione), n. 44 del 25/08/2022 (terza votazione), il Comune di Noventa Padovana ha adottato un nuovo Statuto.

Testo nuovo Statuto comunale:

TITOLO I
NORME GENERALI


Art. 1 – Finalità e funzioni
Art. 2 – Principi fondamentali
Art. 3 – Pari opportunità
Art. 4 – Sede
Art. 5 – Stemma e Gonfalone

TITOLO II

Capo I - Organi Politici e Gestionali

Art. 6 – Individuazione
Art. 7 – Il Consiglio
Art. 8 – Insediamento
Art. 9 – Linee programmatiche di mandato e relazione finale di mandato
Art. 10 – Le sedute del Consiglio
Art. 11 – Il Presidente del Consiglio
Art. 12 – I Consiglieri
Art. 13 – Diritti e Doveri dei consiglieri
Art. 14 – Cessazione dalla carica – dimissioni
Art. 15 – Cessazione dalla carica – decadenza
Art. 16 – I Gruppi Consiliari
Art. 17 – Le Commissioni Consiliari
Art. 18 – La Giunta
Art. 19 – Gli Assessori
Art. 20 – Le sedute della Giunta
Art. 21 – Funzionamento della Giunta
Art. 22 – Il Sindaco
Art. 23 – Attribuzioni Amministrative
Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione
Art. 26 – Incarichi agli Assessori
Art. 27 – Deleghe del Sindaco


Capo II – Organi Amministrativi del Comune
Art. 28 – Competenze del Segretario Comunale
Art. 29 – Il Vice Segretario Comunale
Art. 30 – Organizzazione generale
Art. 31 – I Responsabili di struttura
Art. 32 – Organizzazione della struttura comunale
Art. 33 – I Revisori dei conti
Art. 34 – Il controllo di gestione
Art. 35 – Modalità di gestione

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE


Art. 36 – Titolari dei diritti di partecipazione
Art. 37 – Istanze petizioni e proposte di deliberazioni di iniziativa popolare
Art. 38 – Consultazioni popolari
Art. 39 – Il referendum consultivo
Art. 40 – Limiti al referendum consultivo
Art. 41 – Informazione e partecipazione
Art. 42 – Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 43 – Partecipazione di stranieri ed apolidi
Art. 44 – Rapporti con le forme associative
Art. 45 – Norme di chiusura disposizioni finali di entrata in vigore


 

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TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e funzioni

1.    Il Comune di Noventa Padovana è Ente Locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto. Esercita le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 – Principi fondamentali

1.    Il Comune, ispira la sua azione ai principi di solidarietà, uguaglianza e pari dignità fra tutti i cittadini per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti, per la promozione di un autentico progresso civile e culturale per il pieno sviluppo della persona, dal concepimento alla fine della vita con particolare attenzione a minori, disabili ed anziani.

2.    Nello svolgimento della propria attività il Comune tutela i valori storici, artistici e delle tradizioni locali, la difesa della salute, adotta le misure necessarie per la conservazione e la protezione dell’ambiente.

3.    Il raggiungimento dei suddetti fini sarà perseguito assumendo nell’attività amministrativa il metodo della programmazione e della trasparenza, promuovendo rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali.

Art. 3 – Pari opportunità

1.    Il Comune promuove e adotta azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali propri e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 4 – Sede

1.    La sede del Comune è in Noventa Padovana, via Roma n. 4; i suoi organi deliberanti possono riunirsi anche in sedi diverse.

Art. 5 – Stemma e Gonfalone

1.    Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.

2.    Lo stemma araldico raffigura: nella parte centrale un edificio argento su sfondo verde costituito da un corpo centrale, scalinato, esastilo, con frontone sormontato da cinque statue e da due corpi laterali, finestrati; nella parte superiore su sfondo argento una ruota rossa dentata a coda di rondine; nella parte inferiore su sfondo argento un fiume di colore verde. Lo stemma è sormontato da corona.

3.    Il gonfalone è costituito da un drappo di colore bianco nel centro, nel qual è posto lo stemma dell'Ente.

TITOLO II
ORGANI POLITICI E GESTIONALI

Art. 6 – Individuazione

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 7 – Il Consiglio

1.    Il Consiglio è l’organo Collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2.    L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

3.    Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e secondo i procedimenti stabiliti nel presente statuto e nei regolamenti.

4.    Apposito regolamento disciplinerà la convocazione e il funzionamento del Consiglio.

5.    Il regolamento di cui al precedente comma dovrà in ogni caso disciplinare:

  1. la costituzione dei gruppi consiliari;
     
  2. la convocazione del Consiglio Comunale;
     
  3. la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
     
  4. la presentazione di interrogazioni, mozioni, interpellanze e raccomandazioni;
     
  5. l’organizzazione dei lavori del Consiglio.

 

Art. 8 – Insediamento

1.    Il Consiglio, nella prima seduta, convalida l’elezione dei Consiglieri e del Sindaco, decide in merito alle eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge ed effettua le relative surrogazioni. Successivamente, nella stessa seduta, elegge il proprio Presidente e il proprio vice presidente.

Art. 9 – Linee programmatiche di mandato e relazione finale di mandato

1.    Il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato nella seduta di presentazione del documento unico di programmazione.

2.    Il documento dopo la discussione è sottoposto all’approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

3.    La relazione di fine mandato, ai sensi dell'articolo 4 del D. lgs 149/2011, è redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori di norma entro il 31 luglio di ciascun anno.

4.    Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione, sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 10 – Le sedute del Consiglio

1.    Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria e in seduta straordinaria.

2.    Di norma sono da considerare ordinarie tutte le sedute, incluse quelle che comprendono all’ordine del giorno il Conto Consuntivo, il Bilancio Preventivo, l’Assestamento di Bilancio e le linee programmatiche di mandato.

3.    Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo previa comunicazione ai Capigruppo.

4.    Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Art. 11 – Il Presidente del Consiglio

1.    Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, eletto secondo le modalità previste nel Regolamento per la disciplina e il funzionamento del Consiglio Comunale.

2.    Il Consiglio può in qualunque momento votarne la sfiducia ed eleggerne il sostituto secondo le modalità previste dal Regolamento.

3.    In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituisce il vicepresidente eletto con le medesime modalità del Presidente tra i Consiglieri di minoranza.

4.    Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni, nel rispetto delle norme del Regolamento del Consiglio:

  1. convoca e presiede il Consiglio, sentito il parere del Sindaco sulla data della convocazione e sui punti all’ordine del giorno, e ne modera la discussione;
     
  2.  convoca la riunione dei Capigruppo a propria discrezione o su richiesta di almeno due Capigruppo o del Sindaco e la presiede.

5.    Il Presidente del Consiglio, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale degli uffici di Segreteria Generale. Potrà altresì rivolgersi ad ogni altro ufficio per ottenere le informazioni che riterrà opportune.

Art. 12 – I Consiglieri

1.    La posizione giuridica di Consiglieri e il loro status sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato.

Art. 13 – Diritti e Doveri dei consiglieri

1.    I Consiglieri hanno potere di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché potere di interrogazione, mozione, interpellanza e raccomandazione.

2.    L’esercizio del potere di iniziativa dei Consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità.

3.    Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni da esso dipendenti o controllati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del suo mandato.

4.    L’esercizio di tali diritti trova disciplina nel regolamento del Consiglio Comunale.

5.    I Consiglieri hanno l’obbligo di segreto nei casi specificatamene stabiliti e di eleggere un domicilio nel territorio comunale, che potrà essere anche la sede comunale, fatta salva l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio digitale.

Art. 14 – Cessazione dalla carica - dimissioni

1.    I Consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e morte.

2.    Le dimissioni del Consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco che deve iscriverle all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la presa d’atto; le stesse sono efficaci dalla data della loro presentazione e sono irrevocabili.

Art. 15 – Cessazione dalla carica - decadenza

1.    I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio, salvo giustificati motivi.

2.    Qualora si verifichi l'assenza di un Consigliere per tre sedute consecutive, senza che ne sia stata fornita preventiva motivazione, anche via email, il Presidente ne chiede le giustificazioni, dando avvio al procedimento, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle. Alla prima seduta utile successiva, il Consiglio esamina le giustificazioni presentate e, se non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare alle sedute, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3.    Se il Consigliere non presenta le giustificazioni richieste, il Consiglio delibera, motivando, sulla decadenza.

4.    Dopo la seconda assenza ingiustificata di un Consigliere, il Presidente è tenuto a segnalare all'interessato, a mezzo di comunicazione scritta recettizia, il prossimo verificarsi della causa di decadenza.

5.    Qualora le assenze, anche giustificate, si protraggano per sei sedute consecutive, il Presidente, nella prima seduta utile, presenta al Consiglio le giustificazioni. Se il Consiglio non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare alle sedute, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 16 – I Gruppi Consiliari

1.    I Consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, in Gruppi Consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio Capogruppo.

2.    La conferenza dei Capigruppo è convocata periodicamente dal Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori del Consiglio, di concerto col Sindaco.

3.    La conferenza dei Capigruppo é inoltre convocata dal Sindaco quando questi ritenga di sottoporre ai Gruppi Consiliari questioni inerenti l’attività amministrativa anche se non di stretta competenza del Consiglio Comunale.

Art. 17 – Le Commissioni Consiliari

1.    Il Consiglio, a supporto della propria attività, per l’esercizio del controllo politico - amministrativo o per l’esame di particolari atti, può avvalersi di Commissioni permanenti, presiedute da Consiglieri di maggioranza, costituite al proprio interno, con criteri di proporzionalità, garantendo comunque la presenza di un rappresentante delle minoranze.

2.    Il Consiglio può inoltre avvalersi di Commissioni costituite anche da persone estranee al Consiglio Comunale, in base a criteri di competenza, per l’esame tecnico di particolari problemi.

3.    Il Consiglio può nominare, a richiesta della maggioranza assoluta dei propri membri, per esigenze di indagine sull’attività dell’Amministrazione Comunale, apposite Commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al Consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso del Comune e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all’oggetto specifico dell’indagine affidata loro dal Consiglio Comunale. I mezzi per l’espletamento delle loro funzioni sono forniti dall’Amministrazione Comunale.

4.    Le Commissioni d'indagine e le Commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute da Consiglieri di minoranza.

5.    La costituzione, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di cui ai precedenti commi sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Art. 18 – La Giunta

1.    La Giunta è l’organo di governo del Comune ed esercita le funzioni che le sono attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

2.    Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

Art. 19 – Gli Assessori

1.    La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero Assessori compreso il Vicesindaco, entro la misura massima prevista dalla legge, assicurando il rispetto della rappresentanza di genere.

2.    Il Sindaco può nominare un Assessore anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. L’assessore così nominato si definisce assessore esterno, il quale partecipa alle sedute di Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso esso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

3.    I singoli Assessori, compreso il Vicesindaco, svolgono le proprie funzioni e quelle che il Sindaco delega loro, per specifiche materie, ivi comprese le direttive ai Responsabili dei servizi e degli uffici. I singoli Assessori, comunque, operano conformemente ai contenuti deliberati e agli orientamenti assunti collegialmente dalla Giunta.

Art. 20 – Le sedute della Giunta

Le sedute della Giunta sono riservate ai componenti della Giunta stessa e al Segretario Comunale; ad esse possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri Comunali, dipendenti, Revisori dei conti e collaboratori esterni.

Art. 21 – Funzionamento della Giunta

1.    La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce gli oggetti da trattare di propria iniziativa o su proposta dei singoli assessori. La modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

2.    Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni son assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 22 – Il Sindaco

1.    Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti quale capo dell’Amministrazione Comunale e Ufficiale del Governo. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

2.    Il Sindaco è legale rappresentante del Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3.    Il Sindaco, sentita la Giunta, concede il patrocinio del Comune.

4.    Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5.    Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.

Art. 23 – Attribuzioni Amministrative

1.    Il Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione:

  1. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
     
  2. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
     
  3. convoca i comizi per le elezioni e i referendum consultivi;
     
  4. esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
     
  5. emana le ordinanze urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica che non siano di competenza dello Stato o della Regione, nonché adotta le ordinanze e gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
     
  6. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
     
  7. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
     
  8. nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, affida ai Dirigenti di livello apicale la direzione di settori nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
     
  9. rappresenta il Comune in giudizio e conferisce la procura alle liti a seguito di apposita delibera di Giunta Comunale;
     
  10. può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune. In attuazione a quanto previsto dal presente comma il Dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza

1.    Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2.    Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3.    Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

  1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e ne dispone la convocazione secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio comunale. In caso di elezione del presidente del consiglio comunale la presente attribuzione è conferita a quest'ultimo o al vice presidente in caso di assenza o impedimento del presidente, sentiti il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo.
     
  2. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
     
  3. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
     
  4. riceve le interrogazioni e le mozioni ed assieme al presidente del consiglio comunale, le sottopone al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 26 – Incarichi agli Assessori

1.    Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

Art. 27 – Deleghe del Sindaco

1.    Il Sindaco può affidare con delega scritta ad un Consigliere Comunale il mandato per lo studio di singoli e specifici progetti o per incarichi particolari definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle suddette attività.

2.    I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare, per il Consigliere cui sono affidati, l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3.    Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai Dirigenti/Responsabili di servizio.

4.    L'atto di delegazione può essere revocato per iscritto dal Sindaco e ad esso può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.

Capo II – Organi Amministrativi del Comune

Art. 28 – Competenze del Segretario comunale

1.    Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione e pertanto svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa, nonché di coordinamento vigilanza e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.

2.    Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3.    Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltre che referenti e di assistenza e cura direttamente la redazione dei relativi verbali, avvalendosi della collaborazione degli uffici.

4.    Al Segretario Comunale in particolare competono:

  1. il coordinamento dell'attività e dello svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di servizio;
     
  2. l'attività di qualificata consulenza giuridica per gli amministratori ed i Dirigenti/Responsabili di servizio dell'amministrazione comunale, potendo, su richiesta, esprimere pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;
     
  3. la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
     
  4. l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dalla Statuto o dai Regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco;
     
  5. il rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, e l'autentica delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
     
  6. l'esercizio dei provvedimenti disciplinari del biasimo e della censura a carico del personale comunale.

5.    Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

Art. 29 – Il Vice Segretario comunale

1.    Il Comune può avere un Vice Segretario nominato dal Sindaco tra i Dirigenti/Responsabili di servizio apicali, sentito il Segretario, che di norma coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.

2.    In caso di mancanza, assenza o impedimento dei Segretario Comunale, il Vice Segretario esercita funzioni vicarie.

Art. 30 – Organizzazione generale

1.    I servizi e gli uffici comunali sono raggruppati in aree, che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione del Comune, ognuna delle quali è diretta da un Responsabile.

2.    All'interno delle aree possono essere individuati settori e/o servizi: questi sono coordinati da un Responsabile, fatte salve le funzioni di coordinamento e di indirizzo attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco.

3.    L’organizzazione dei servizi e degli uffici, la dotazione organica del personale, le modalità di selezione dello stesso, le competenze, le responsabilità e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono disciplinate da apposito regolamento, salvo quanto stabilito dalla legge e nel rispetto degli accordi collettivi di lavoro.

Art. 31 – I Responsabili di struttura

1.    I Responsabili di struttura, nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, adottano gli atti necessari alla gestione amministrativa della struttura cui sono preposti, salvi restando i poteri di indirizzo e di controllo del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

2.    I Responsabili operano secondo le direttive impartite dagli Assessori, limitatamente alle competenze a questi delegate dal Sindaco, salve restando le funzioni di sovrintendenza del Sindaco e quelle del Segretario Generale.

3.    In caso di conflitto di competenze fra Responsabili, decide il Segretario Generale.

Art. 32 – Organizzazione della struttura comunale

Il Comune disciplina con proprio regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto delle disposizioni normative e dei limiti derivanti dalle capacità di bilancio.

 

Art. 33 – I Revisori dei conti

Il Comune è dotato di un proprio Organo di Revisione nominato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 34 – Il controllo di gestione

Con apposito regolamento vengono definite le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

Art. 35 – Modalità di gestione

1.    Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2.    I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3.    La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al Comune.

4.    Il Comune gestisce i servizi con la massima trasparenza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

5.    Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti, il Consiglio, nell'ambito delle discipline di settore e della normativa comunitaria, esercita le facoltà e le funzioni previste dal T.U.E.L.

6.    Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, nell'ambito delle norme vigenti in materia, il Consiglio determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

7.    Le proposte di assunzione, modifica, eventuale dismissione di un servizio pubblico devono illustrarne gli aspetti economico – finanziari.

8.    Qualunque sia la forma di gestione prescelta dall'Amministrazione tra quelle ammesse dalla legge, il Comune conserva le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione delle strategie, degli obiettivi generali e specifici da perseguire, nonchè le funzioni di verifica e controllo.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 – Titolari dei diritti di partecipazione

1.    I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:

  1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
     
  2. I cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto 16 anni di età;
     
  3. I cittadini dell’unione europea residenti nel Comune;
     
  4. Gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune ed iscritti all’anagrafe;
     
  5. Le persone non residenti che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro e/o di studio.

2.  I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

Art 37 – Istanze petizioni e proposte di deliberazioni di iniziativa popolare

1.    E’ garantito ai cittadini, singoli o associati, il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte di deliberazione all’Amministrazione Comunale secondo apposita procedura per l’ammissione prevista dal regolamento volto a disciplinare gli istituti di partecipazione popolare.

2.    La petizione, consistente in una manifestazione d’opinione, invito o denuncia diretta a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, indirizzata al Sindaco, deve contenere la firma di almeno 30 (trenta) soggetti di cui all’art. 36, comma 1, secondo la procedura prevista dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.    La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale deve contenere la sottoscrizione di almeno 100 (cento) soggetti di cui all’art. 36, comma 1, secondo la procedura prevista dal regolamento del Consiglio Comunale.

4.    Non sono ammessi istanze, petizioni e proposte in ordine a quelle materie per le quali risulti improponibile il referendum.

Art. 38 – Consultazioni popolari

1.    Al fine di assicurare all’Istituzione Comunale e alla Cittadinanza gli strumenti idonei per realizzare un rapporto costante e diretto, sono istituite forme preventive di consultazione popolare, indette dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze salvaguardando, in ogni caso, le esigenze di snellezza, efficacia ed economicità delle consultazioni medesime.

2.    Le consultazioni della popolazione o di particolari categorie, settori e organizzazioni della comunità locale avvengono mediante apposito regolamento.

3.    Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari iniziative, proposte di deliberazioni, programmi, sia della giunta Comunale che del Consiglio Comunale riguardanti le rispettive funzioni.

4.    L’esito della consultazione deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio o alla Giunta e successivamente reso noto ai cittadini. Il suo utilizzo è rimesso all’apprezzamento e alla valutazione discrezionale dell’organo che ha promosso la consultazione preventiva.

Art. 39 – Il referendum consultivo

1.    Con il referendum Consultivo i cittadini sono chiamati ad esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale. Il Sindaco è tenuto ad indire il referendum consultivo quando ne facciano richiesta almeno 700 cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2.    Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice ed univoco.

3.    I quesiti devono riguardare temi e provvedimenti di interesse generale in materia di esclusiva competenza locale. La consultazione può essere limitata ad una parte determinata di elettori per le materie di esclusivo e prevalente interesse di quella porzione di territorio, determinato dalle sezioni elettorali interessate.

4.    Sulla regolarità ed ammissibilità delle richieste referendarie decide il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnata al Comune, che fisserà la data di svolgimento.

5.    Il consiglio con apposito regolamento determina anche le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento del referendum, che è indetto dal Sindaco. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune.

6.    La consultazione referendaria ha la propria efficacia se ha partecipato al voto il 50% degli aventi diritto ed il quesito ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7.    Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, l’organo del Comune interessato ne prende atto e ne assume le conseguenti motivate determinazioni.

Art. 40 – Limiti al referendum consultivo

1.    Il referendum non può avere ad oggetto:

  1. norme statutarie o regolamentari adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
     
  2. i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
     
  3. materia finanziaria, contabile e tributaria;
     
  4. provvedimenti a contenuto vincolato definito dalle leggi statali e regionali; deliberazioni per la formazione delle varianti del P.R.G. e degli strumenti urbanistici attuativi;
     
  5. materia già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.

2.    Il referendum consultivo non può avere luogo:

  1. in coincidenza con altre scadenze o consultazioni elettorali nazionali, regionali, provinciali, comunali;
     
  2. nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei comizi elettorali sino al 30° giorno dopo le operazioni di voto;
     
  3. nel semestre precedente la scadenza del Consiglio Comunale o nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Art. 41 – Informazione e partecipazione

1.    Il Comune attua forme di informazione permanente ai cittadini sulla propria attività amministrativa, nel rispetto del principio della massima trasparenza.

2.    E’ garantito ai cittadini l’accesso alle informazioni sulla attività dell’Amministrazione Comunale, con la sola esclusione delle informazioni la cui divulgazione possa ledere diritti e interessi legittimi, nei limiti previsti dalla legge e nelle forme disciplinate da apposito regolamento.

3.    Gli interessati hanno il diritto di partecipare al procedimento amministrativo relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 42 – Consiglio Comunale dei ragazzi

1.    Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e la crescita socio culturale dei giovani attraverso la consapevolezza dei diritti e doveri verso le istituzioni, istituisce il Consigli Comunale dei ragazzi.

2.    La composizione, le competenze, le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 43 – Partecipazione di stranieri ed apolidi

1.    Il Comune favorisce la partecipazione all’attività amministrativa comunale della Comunità straniera e a tal fine informa tutti i cittadini stranieri iscritti all’anagrafe comunale sulla possibilità di designare propri rappresentanti nel Consiglio delle Comunità.

2.    Il Consiglio delle Comunità è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato o da un consigliere comunale ed è formato da un numero variabile da 3 a 5 membri espressi dalle Comunità.

3.    Il Consiglio delle Comunità formula proposte e fornisce pareri all’amministrazione locale sulle seguenti materie:

  1. interventi sociali e di tipo abitativo;
     
  2. progetti per favorire il lavoro e l’occupazione;
     
  3. iniziative per accelerare i progetti di integrazione e valorizzare la cultura, religione e le tradizioni popolari.

4.    Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio di Comunità devono essere stabilite dal regolamento degli Istituti di partecipazione popolare.

Art. 44 – Rapporti con le forme associative

1.    Il Comune garantisce la propria collaborazione alle libere forme associative, anche se di dimensioni sovracomunali, presenti nel territorio comunale, quando le finalità di queste non contrastino coi principi fondamentali e le finalità del Comune.

2.    Le associazioni, per accedere alle diverse forme di collaborazione col Comune, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, sono inserite nell'Albo comunale delle associazioni.

3.    Il Comune garantisce il confronto, su problemi di rilevanza economica, con le organizzazioni sindacali ed economiche.

Art. 45 – Norme di chiusura disposizioni finali di entrata in vigore

1.    Il Presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo del Comune per 30 giorni consecutivi.

2.    Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3.    Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo.

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