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Bur n. 17 del 04 febbraio 2022


Materia: Statuti

COMUNE DI GAMBELLARA (VICENZA)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 15 dicembre 2021

Modifica allo statuto comunale.

ART. 1
OGGETTO DELLO STATUTO.

Il comma 1 è così riscritto:

“1. Il presente statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Gambellara secondo le disposizioni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali.”

ART. 3
IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA.

Al comma 2 la parola “Montorso” è soppressa.

Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

ART. 8-BIS
RAPPRESENTANZA DI GENERE.

1 Il Comune garantisce la pari opportunità tra uomo e donna stabilendo la presenza di entrambi i sessi nel consiglio comunale, nella giunta comunale, nelle commissioni di concorso e in tutti gli altri organi elettivi del comune nonché negli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti.

ART. 12
LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

Al comma 1, la frase: “a norma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142” è sostituita dalla frase: “dalla legge”.

ART. 24
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

Il comma 11 è abrogato.

ART. 27
LAVORI DEL CONSIGLIO.

Al comma 1, la frase “e per l'approvazione degli indirizzi generali di governo” è soppressa.

Il comma 2 è abrogato.

Dopo l'art. 34 è inserito il seguente:

ART. 34-BIS
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall’insediamento del Consiglio comunale sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART. 37
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.

L'articolo è così riscritto:

“1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assssori, nel rispetto delle disposizioni di legge per garantire le pari opportunità.”

2. Possono far parte della Giunta anche cittadini non Consiglieri nel numero massimo di due.”

ART. 42
FUNZIONI DEL SINDACO.

Al comma 3, la frase “di cui al comma secondo dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142” è sostituito dalla frase “previste dalla legge”.

Al comma 6, le lettere n) e o) sono soppresse.

ART. 42 BIS
ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI ORGANIZZAZIONE PER I SERVIZI STATALI.

Al comma 1,

- alla lettera o), la frase “previsti dall'art. 38/1°” è soppressa.

- alla lettera q), la frase: “dall'art. 38/2°” è sostituita dalla frase: “dalla legge”.

- la lettera r) è soppressa.

ART. 43
IL SOSTITUTO DEL SINDACO.

il comma 1 è così riscritto:

“1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in casi di assenza o impedimento.”

ART. 52
IL SEGRETARIO COMUNALE.

Al comma 1:

la lettera d) è così riscritta:

“d) esercita il potere disciplinare nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.”

la lettera e) è soppressa.

ART. 55
SERVIZI PUBBLICI.

Il comma 1 è così riscritto:

“1. Il comune gestisce i pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.”

ART. 67
IL REVISORE DEL CONTO.

Il comma 3 è abrogato.

ART. 68
IL CONTROLLO

Il comma 1 è così riscritto:

“1. Il controllo sugli organi del Comune è regolato dalla legge.”

ART. 69
DELIBERAZIONE DELLO STATUTO.

Il comma 3 è così riscritto:

“3. Dopo l'approvazione lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il comma 4 è soppresso.

ART. 70
NORME TRANSITORIE.

Abrogato

ART. 71
ENTRATA IN VIGORE.

Al comma 1 la frase: “nel Bollettino Ufficiale della Regione” è sostituita dalla frase: “all'albo pretorio dell'ente”.

Il Sindaco Michele Poli

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