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Materia: Statuti
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Delibera di Consiglio n. 28 del 20 dicembre 2021
Pubblicazione modifiche allo statuto della federazione dei comuni del camposampierese.
Al Titolo 1 Principi Fondamentali è stato introdotto un nuovo articolo “Adesione all’Unione”, divenuto art. 2.
I successivi articoli si sono modificati come segue:
“ Art. 2 3: Finalità
Art. 3 4: Sede, stemma, gonfalone
Art. 4 5: Durata
Art. 5 6: Fusione
Art .6 7: Scioglimento
Art. 7 8: Recesso
Titolo II: Competenze
Art. 8 9: Funzioni e servizi
Art. 9 10: Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze
Art. 10: Commissione di conciliazione”
Al Titolo I Principi Fondamentali sono stati modificati il comma 2 e 4 dell’art.1 come segue:
2. L’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese” è costituita dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
2. L’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese” è costituita dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
4. E’ possibile l’adesione all’Unione di altri Comuni ad essa contermini. In tale caso sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell’Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all’art. 6 del D.Lgs. 267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.
4. E’ fatta salva l’integrità dell’Unione per l’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.
E’ stato introdotto un nuovo articolo “Adesione all’Unione” che è diventato l’art.2, di seguito esplicitato:
“E’ possibile l’adesione all’Unione di nuovi Comuni di norma contermini, in tale caso sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell’Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all’art. 6 del D.Lgs. 267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17”.
L’art.6: Scioglimento è diventato l’ “art.7: Scioglimento” e modificato come segue:
“Art .7 Scioglimento
Il Consiglio, con la medesima maggioranza, potrà apportare modifiche al piano di riparto predisposto dal Commissario liquidatore, sempre nel rispetto del presente articolo e comunque della normativa vigente al momento dello scioglimento.
- delle funzioni e dei compiti conferiti precedentemente all’Unione; - dei beni mobili ed immobili conferiti;
I beni mobili e immobili acquistati direttamente dall’Unione vengono ripartiti tra i Comuni partecipanti all’Unione al momento del suo scioglimento, in modo proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun Comune all’Unione relativa alla funzione al cui svolgimento i beni erano destinati. I singoli Comuni avranno pertanto diritto al riparto dei soli beni destinati allo svolgimento, da parte dell’Unione, di funzioni che i singoli Comuni hanno trasferito all’Unione.
Egualmente, se la perdita/revoca di contributi ottenuti dall’Unione, interviene successivamente allo scioglimento dell’Unione, i Comuni che erano parte dell’Unione al momento dello scioglimento dovranno restituire i contributi all’ente erogante, in quota parte sulla base del rispettivo numero di abitanti in rapporto al numero totale di abitanti dei Comuni federati al momento dello scioglimento dell’Unione.
L’art.7: Recesso è diventato l’ “art. 8: Recesso” e modificato come segue:
“Art. 8 Recesso
La deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Al Titolo II: Competenze l’ art.8: Funzioni e Servizi è diventato l’ “art. 9: Funzioni e Servizi”. Al comma 2 del suddetto articolo, nella Tabella N.2 è stata aggiunta la funzione fondamentale Funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata e il relativo servizio Capofila di Ambito Sociale Territoriale.
Il comma 7 del nuovo “art.9: Funzioni e servizi” si modifica come segue:
“La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 10, al fine di verificarne l’attuabilità.”
L’ art.9: Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze diventa “art.10 Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze”.
Il comma 1 del nuovo “art.10 Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze.” si modifica come segue:
“1. L’attivazione delle funzioni e servizi di cui all’art. 9, Tab. n. 1 e n. 2 si perfeziona mediante una deliberazione di Consiglio dell’Unione. …etc.”
L’ art.10 Commissione di conciliazione viene eliminato.
Al Titolo III Organizzazione di Governo, l’ art.17 BIS La Presidenza del Consiglio dell’Unione diventa “art.18: La Presidenza del Consiglio dell’Unione” modificando così i successivi articoli come segue:
“Art. 18 19: Competenze del Consiglio Art.19 20: Gruppi di Lavoro
Art. 20 21: Norma di Rinvio
Art. 21 22: Principi della Partecipazione
Titolo IV: Organizzazione Amministrativa
Art. 22 23: Principi
Art. 23 24: Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Art. 24 25: Direzione dell’Organizzazione
Art. 25 26: Collaborazione fra Enti
Art. 26 27: Forme di Gestione
Titolo V: Finanza e Contabilità
Art. 27 28: Finanze
Art. 28 29: Bilancio e Programmazione Finanziaria, viene anche modificato nel contenuto al comma 1:
“1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni l’Unione di Comuni delibera il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione per l’anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.”
Art. 29 30: Controllo Economico della Gestione
Art. 30 31: Revisione Economica e Finanziaria
Art. 31 32: Servizio di Tesoreria
Titolo V bis: Pubblicità e trasparenza
Art. 31 bis 32 bis: Trasparenza
Art. 31 ter 32 ter: Albo pretorio
Art. 31 quater 32 quater: Pubblicazioni nella sezione trasparenza
Il Presidente del Consiglio dott.ssa Elena Vittadello
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