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Bur n. 21 del 11 febbraio 2022


Materia: Statuti

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Delibera di Consiglio n. 28 del 20 dicembre 2021

Pubblicazione modifiche allo statuto della federazione dei comuni del camposampierese.

Al Titolo 1 Principi Fondamentali è stato introdotto un nuovo articolo “Adesione all’Unione”, divenuto art. 2.

I successivi articoli si sono modificati come segue:

“ Art. 2 3: Finalità

Art. 3 4: Sede, stemma, gonfalone

Art. 4 5: Durata

Art. 5 6: Fusione

Art .6 7: Scioglimento

Art. 7 8: Recesso

Titolo II: Competenze

Art. 8 9: Funzioni e servizi

Art. 9 10: Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze

Art. 10: Commissione di conciliazione”

Al Titolo I Principi Fondamentali sono stati modificati il comma 2 e 4 dell’art.1 come segue:

2. L’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese” è costituita dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

2. L’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese” è costituita dai Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

4. E’ possibile l’adesione all’Unione di altri Comuni ad essa contermini. In tale caso sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell’Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all’art. 6 del D.Lgs. 267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.

4. E’ fatta salva l’integrità dell’Unione per l’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.

E’ stato introdotto un nuovo articolo “Adesione all’Unione” che è diventato l’art.2, di seguito esplicitato:

“E’ possibile l’adesione all’Unione di nuovi Comuni di norma contermini, in tale caso sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell’Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all’art. 6 del D.Lgs. 267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17”.

L’art.6: Scioglimento è diventato l’ “art.7: Scioglimento” e modificato come segue:

“Art .7 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Ente avviene quando lo richieda la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell’Unione.
  2. Dall’esecutività dell’ultima delibera consiliare, che viene a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Consiglio dell’Unione nomina un Commissario liquidatore che provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.
  3. Il piano di riparto deve essere redatto dal Commissario liquidatore nel rispetto dei criteri previsti nei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo e disciplina in particolare:
    • le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;
    • la destinazione e il riparto tra i Comuni dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali ed umane dell’Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
  4. Il piano di riparto predisposto dal Commissario liquidatore viene approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Il Consiglio, con la medesima maggioranza, potrà apportare modifiche al piano di riparto predisposto dal Commissario liquidatore, sempre nel rispetto del presente articolo e comunque della normativa vigente al momento dello scioglimento.

  1. Con la Deliberazione del Consiglio dell’Unione di approvazione del piano di riparto è disposto lo scioglimento dell’Unione.
  2. La procedura di scioglimento dell’Unione deve concludersi prima dell’inizio” dell’anno finanziario successivo a quello di intervenuta esecutività (comunque entro e non oltre il 30 giugno) dell’ultima delle deliberazioni.
  3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni aderenti all’Unione:
  1. ritornano nella piena titolarità:

- delle funzioni e dei compiti conferiti precedentemente all’Unione;
- dei beni mobili ed immobili conferiti;

  1. succedono all’Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, incluse le quote residue dei prestiti non ancora estinti, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio;
  1. Nei casi di scioglimento, il personale dell’Unione “Federazione dei Comuni del Camposampierese” viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti, con priorità di assegnazione, nel caso di personale trasferito, al comune di provenienza.
  2. In caso di scioglimento dell’Unione, i beni mobili e immobili conferiti dai Comuni all’Unione – o i beni acquistati successivamente in sostituzione degli originari per vetustà/usura - vengono restituiti al Comune di provenienza.

I beni mobili e immobili acquistati direttamente dall’Unione vengono ripartiti tra i Comuni partecipanti all’Unione al momento del suo scioglimento, in modo proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun Comune all’Unione relativa alla funzione al cui svolgimento i beni erano destinati. I singoli Comuni avranno pertanto diritto al riparto dei soli beni destinati allo svolgimento, da parte dell’Unione, di funzioni che i singoli Comuni hanno trasferito all’Unione.

  1. Qualora la deliberazione dello scioglimento determini la perdita/revoca di contributi regionali e nazionali ottenuti dall’Unione, in sede di riparto la restituzione dei contributi dovrà essere imputata ai Comuni, in quota parte sulla base del rispettivo numero degli abitanti.

Egualmente, se la perdita/revoca di contributi ottenuti dall’Unione, interviene successivamente allo scioglimento dell’Unione, i Comuni che erano parte dell’Unione al momento dello scioglimento dovranno restituire i contributi all’ente erogante, in quota parte sulla base del rispettivo numero di abitanti in rapporto al numero totale di abitanti dei Comuni federati al momento dello scioglimento dell’Unione.

L’art.7: Recesso è diventato l’ “art. 8: Recesso” e modificato come segue:

“Art. 8 Recesso

  1. Ogni Comune partecipante all’Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all’art. 6 D.Lgs. 267/00, da assumersi entro il 30 di aprile di ciascun anno finanziario.
  2. Il recesso e ogni atto adottato conseguentemente al recesso stesso e in funzione del recesso stesso avranno efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario.
  3. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.
  4. Dell’assunzione della deliberazione va informata immediatamente e comunque non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
  5. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
  6. In caso di recesso, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione.
  7. Il personale dell’Unione proveniente dal Comune che recede, ritorna al Comune di provenienza.
  8. L’Unione restituisce al Comune recedente i beni mobili e immobili conferiti al momento dell’ingresso nell’Unione o i beni acquistati in sostituzione (per vetustà/usura) degli originari conferiti.
  9. Il recesso comporta la restituzione dei contributi regionali e nazionali, e comunque di qualsiasi contributo, di cui il Comune ha beneficiato, in quota parte in quanto membro dell’Unione, qualora il recesso avvenga prima del periodo previsto nell’atto di assegnazione del contributo e comporti la revoca dei contributi in danno dell’Unione.
  10. Il Comune recedente perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2.
  11. Il Comune recedente si accolla le quote residue di sua competenza dei prestiti eventualmente accesi dall’Unione prima della comunicazione del recesso nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma 2.
  12. Qualora il recesso anticipato dovesse causare la perdita di contributi e/o finanziamenti, l’Ente recedente dovrà farsi carico di tale perdita in modo da non cagionare un danno all’Unione e agli altri Comuni aderenti.
  13. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 per i casi di scioglimento dell’Unione, il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributi statali o regionali o comunque ottenuti; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
  14. Tutti gli effetti conseguenti al recesso di uno o più Comuni, di cui ai commi precedenti, vengono determinati con un apposito atto deliberativo del Consiglio dell’Unione, anche preventivamente avvalendosi dell’ausilio di un liquidatore.

La deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

  1. Nel caso in cui il Consiglio dell’Unione non ritenga necessario il conferimento di un incarico ad un Commissario liquidatore, ma il Comune recedente ne richieda comunque la nomina, allora le spese derivanti dal conferimento dell’incarico sono poste a carico del Comune recedente.
  2. Il recesso di uno o più Comuni non può determinare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico dell’Unione.”

Al Titolo II: Competenze l’ art.8: Funzioni e Servizi è diventato l’ “art. 9: Funzioni e Servizi”. Al comma 2 del suddetto articolo, nella Tabella N.2 è stata aggiunta la funzione fondamentale Funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata e il relativo servizio Capofila di Ambito Sociale Territoriale.

Il comma 7 del nuovo “art.9: Funzioni e servizi” si modifica come segue: 

 “La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 10, al fine di verificarne l’attuabilità.”

L’ art.9: Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze diventa “art.10 Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze”.

Il comma 1 del nuovo “art.10 Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento delle competenze.” si modifica come segue:

“1. L’attivazione delle funzioni e servizi di cui all’art. 9, Tab. n. 1 e n. 2 si perfeziona mediante una deliberazione di Consiglio dell’Unione. …etc.”

L’ art.10 Commissione di conciliazione viene eliminato. 

Al Titolo III Organizzazione di Governo, l’ art.17 BIS La Presidenza del Consiglio dell’Unione diventa “art.18: La Presidenza del Consiglio dell’Unione” modificando così i successivi articoli come segue:

“Art. 18 19: Competenze del Consiglio Art.19 20: Gruppi di Lavoro

Art. 20 21: Norma di Rinvio

Art. 21 22: Principi della Partecipazione

Titolo IV: Organizzazione Amministrativa

Art. 22 23: Principi

Art. 23 24: Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Art. 24 25: Direzione dell’Organizzazione

Art. 25 26: Collaborazione fra Enti

Art. 26 27: Forme di Gestione

Titolo V: Finanza e Contabilità

Art. 27 28: Finanze

Art. 28 29: Bilancio e Programmazione Finanziaria, viene anche modificato nel contenuto al comma 1:

“1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni l’Unione di Comuni delibera il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione per l’anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.”

Art. 29 30: Controllo Economico della Gestione

Art. 30 31: Revisione Economica e Finanziaria

Art. 31 32: Servizio di Tesoreria

Titolo V bis: Pubblicità e trasparenza

Art. 31 bis 32 bis: Trasparenza

Art. 31 ter 32 ter: Albo pretorio

Art. 31 quater 32 quater: Pubblicazioni nella sezione trasparenza

Il Presidente del Consiglio dott.ssa Elena Vittadello

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