Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 178 del 31 dicembre 2021


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Estratto ordinanza di deposito n. 647 emessa dal Capo Ufficio catasto espropri prot. 18027 del 17 dicembre 2021

Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. Espropriazione per pubblica utilità. Ordinanza di deposito a seguito della non condivisione della indennità di espropriazione provvisoria determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR n. 327/2001.

IL  CAPO  UFFICIO  CATASTO ESPROPRI

DATO ATTO che il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto è stato approvato ai sensi dell’art. 25 della L.R. Veneto n. 27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;

omissis

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 536 protocollo n. 442 del 13/01/2021, con il quale si è provveduto a decretare l’occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Venezia necessaria alla esecuzione del progetto “Interventi di riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia” – LOTTO 1 [p.149-1]” ed a determinare in via provvisoria l’indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;

CONSIDERATO che il Decreto su menzionato è stato notificato alla ditta nelle forme degli atti processuali civili, con nota avente protocollo n. 535 del 14/01/2021;

PRESO ATTO che nel termine di cui all’art. 22 comma 1 D.P.R. 327/2001 da parte della ditta espropriata di cui alla presente Ordinanza, non è pervenuta accettazione espressa dell’indennità provvisoria di espropriazione, si rende necessario disporre, ai sensi degli artt. 20.14  e 26.1 il deposito presso il M.E.F. – R.T.S. di Venezia della somma provvisoria spettante;

omissis

ORDINA

 Art. 1)  ai sensi dell'art. 20.14 ed ai sensi dell’art. 26.1 del DPR n. 327/01, per le motivazioni in premessa indicate, il deposito di complessivi €. 180,00= a favore della ditta 28) VENEZIA DUE SRL c.f. 02597140215 proprietà per 1/1  - Comune di Favaro Veneto foglio 170 mappale 1019 mq 9, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, relativamente alla indennità di espropriazione

omissis

Art. 2)   sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente ordinanza non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20%, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001;

omissis

Art. 4) il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, promotore dell’espropriazione, dovrà provvedere ad eseguire il deposito delle predette indennità entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza che ha disposto il deposito (art. 26 D.P.R. n. 327/2001), utilizzando la somma a disposizione indicata nel quadro economico del progetto;

Art. 5) il M.E.F. - Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità Espropriante, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennità, così come prescritto dall’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

Torna indietro