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Bur n. 165 del 10 dicembre 2021


Materia: Statuti

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TREVISO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 31 maggio 2021

Nuovo statuto del comune di Motta di Livenza.

PREMESSA STORICA

Motta di Livenza è comunità viva e vitale, con immutate e inconfondibili radici civili e cristiane che hanno contraddistinto la sua ormai bimillenaria storia fin dalle origini. Sui cartelli stradali delle vie di accesso a Motta di Livenza leggiamo un'indicazione specifica: Città dei due Fiumi. Dante Alighieri, nel collocare le vicende storiche della Marca Trevigiana, posiziona geograficamente la città di Treviso del '300 con questo endecasillabo: "dove Sile e Cagnan s'accompagna" (canto IX del "Paradiso") Appropriandocene con opportunismo possiamo utilizzare il verso dantesco anche per "La Motta", modificandolo in: dove Livenza e Montican s'accompagna". Il territorio di Motta è appartenuto, in passato, a due diverse aree divise fra loro dalla Livenza. Sulla destra del fiume vivevano "ab antiquo", i Veneti primi o Paleoveneti, amalgamatisi poi, a partire dal I secolo a.C., ai Romani che qui governarono per lungo tempo, centuriando il territorio mottense attorno al 48 a.C. . Sulla sinistra del fiume Livenza si trovava il territorio dei Celti, la cui capitale sorgeva non lontano da Aquileia, colonia fondata dai Romani nel 181 a.C. Questi ultimi conquistarono e centuriarono il territorio in sinistra Livenza verso il 42 a.C. e le genti che lo popoleranno saranno discendenti della coesistenza fra Celti e Romani. Per il territorio mottense passava, fin dall'antichità, una pista preistorica sulla quale i Romani, sotto il consolato di Spurio Postumio Albino, costruirono attorno al 148 a.C. l'antica strada Postumia, edificando un ponte sulla Livenza. La via Postumia iniziava a Genova e terminava ad Aquileia. Dopo aver superato la paleoveneta e poi romana Opitergium (Oderzo) "veniva a toccare la solitaria antica località di San Giovanni (oggi frazione di Motta di Livenza), chiesa primigenia, prima di raggiungere l'attraversamento del fiume. Superata la Livenza e sempre sulla stessa direzione fin qui seguita, la via doveva passare a sud di Quartarezza da qui giungeva ad Annone (ad Nonum) che dista km 13,5 pari a IX miglia da Concordia" (L. Bosio: Le strade Romane della Venetia e dell' Histria, 1991). Si presume che in destra del fiume sorgesse allora un villaggio, primo agglomerato urbano del territorio mottense che dopo l'Editto di Costantino del 313 prenderà il nome di colui che i cristiani s'erano scelti come patrono: S. Giovanni Battista. Mentre questa frazione di Motta di Livenza si fa risalire al tempo della costruzione della strada romana Postumia, l'odierna frazione di Lorenzaga, sulla sinistra del fiume, si costituisce pochi decenni prima della nascita di Cristo, all'epoca della centuriazione concordiese. Sulla "Motha" alla confluenza dei due fiumi fu eretto un castello difeso naturalmente dalle acque correnti e profonde della Livenza sul lato est, il più soggetto a penetrazioni, e dalle acque del Monticano sul lato sud. L'erezione di questa importante opera di difesa, primo nucleo della futura città, viene stabilita come avvenuta prima del Mille, senza che ci siano documenti attendibili di conferma. Sul toponimo "Motha" si è a lungo e molto indagato: il termine starebbe a indicare un rialzo del terreno formato di detriti alluvionali e sopraelevato poi artificialmente con altro materiale trasportato per erigere una fortificazione. In vernacolo veneziano si definiva "Motha" quella parte del letto del fiume, che rimaneva scoperto dalle acque o la barena che in laguna rialzava per costruirvi un ricovero rustico. (G. Boerio - Dizionario del Dialetto Veneziano - 1856). Appunto i riporti millenari di sabbie e di limi della Livenza e del Monticano alla loro confluenza (ricordiamoci sempre che l'incontro delle acque dei due fiumi avveniva nel cuore "della Motta" nel sito occupato dall'attuale porticciolo sulla "Livenzetta" in via Squero e non in località Albano) formarono un'altura: in quel luogo sarà poi costruito il "Castello della Motha". Anche il sostantivo "muthera" contiene nella radice il termine "muth" come nell'antico nome "La Motha". Nel primo periodo basso Medievale il territorio fu lasciato per alcuni secoli in balia di sé stesso, venendo infine conquistato dai Longobardi nel 569, mentre una ridotta parte in destra Livenza resterà ai Bizantini ancora per un secolo. 2 Furono proprio i Longobardi ad unificare per la prima volta nel 664 il territorio mottense, che fu nuovamente diviso con la loro caduta nel 774. Il territorio in destra Livenza passò ai Franchi, quindi ai Vescovi-conti di Ceneda e, poco dopo il Mille, ai Da Camino. Quello in sinistra del fiume passò ai Patriarchi di Aquileia, diventando, con Lorenzaga, uno dei capisaldi di confine della Patria del Friuli. E proprio a Lorenzaga il 20 gennaio 1204, sotto il portico della chiesa, si riunirono Pellegrino II, Patriarca di Aquileia, Matteo, Vescovo di Ceneda, Volcheiro, Vescovo di Concordia, il Vescovo di Belluno, l'Abate di Sesto ed i Procuratori del Comune di Treviso per sancire la pace tra il Patriarcato di Aquileia ed il Comune di Treviso ed i loro rispettivi alleati. Questa pace, che è considerata il vero atto di nascita della Marca Trevigiana, viene non a caso stipulata in territorio mottense, considerato da trevigiani e friulani luogo antico di entrambe le realtà. Motta e il suo Castello, in quell'epoca, appartenevano alla famiglia dei Da Camino che divideva "in condominio" il potere con il Comune medioevale di Treviso. Di quel periodo ci è rimasta l'insegna nello stendardo municipale. Lo stemma di Motta è così descritto: "di rosso, alla croce d'argento, accompagnato da due stelle a otto raggi dello stesso poste nei due contorni superiori dello scudo". Lo stesso blasone crociato con le due stelle e i medesimi colori orna tutt'oggi i gonfaloni di Treviso, Oderzo e Castelfranco Veneto (quest'ultimo con due leoni marciani successivamente aggiunti). Il Comune di Treviso estendeva nel Medio Evo i suoi confini territoriali dal Musone alla Livenza. La Motta era stata inoltre sottoposta alla dominazione dei Da Romano, poi degli Scaligeri e dei da Carrara, ma il 6 luglio 1291 passerà alla Serenissima Repubblica di Venezia, primo territorio di terraferma a darsi liberamente e spontaneamente alla città dei Dogi, meritandosi così il titolo di "figlia primogenita della Repubblica". Con Venezia resterà in piena lealtà fino al 1797. Significativi sono rimasti i nomi delle vie del sito dove sorgeva il maniero: il venezianissimo "squero", in cui si alavano e varavano le barche, e il "rivellino", che designava un tipo di fortificazione medioevale. Il porto della Motta costituì per la Serenissima un importante avamposto sulle acque fluviali interne e le consentì successivamente la penetrazione e la conquista di quello che sarà il grande "Stato da Terra", dall'Isonzo all'Adda. Nel lungo periodo di presenza della Serenissima, Motta crebbe fino a diventare centro di significativi traffici commerciali e poté godere di una fase di sostanziale benessere. Le era stata assegnata dal Senato Veneto la prerogativa di essere sede di "Podesteria". Dal 1388 un patrizio Veneziano, eletto di volta in volta dal Maggior Consiglio in Palazzo Ducale, aveva l'obbligo di recarsi a Motta e risiedervi per sedici mesi nel Palazzo Podestarile, situato nell'attuale Piazza Castello; tutt'oggi la via che conduce a questo sito porta il nome di Bocca di Palazzo. Nel periodo del suo mandato, l'Eccellentissimo Podestà governava come rappresentante della Repubblica Marciana, coadiuvato da consiglieri prescelti tra i cittadini Mottensi. Il territorio in sinistra Livenza era allora di pertinenza del libero Comune di Lorenzaga, il cui Signore (un da Lorenzaga) aveva seggio proprio nel Parlamento della Patria del Friuli, e conservò la propria autonomia entro il territorio patriarcale fino al 1420, allorquando fu conquistato dagli eserciti veneziani. Il 16 febbraio 1485 il Consiglio della Magnifica Comunità della Motta deliberò che gli abitanti di Lorenzaga e di Riva Livenza fossero da allora soggetti alla giurisdizione mottense e, dopo l'approvazione doganale, si ebbe l'unità piena e totale del territorio mottense. L'unificazione civile e politica del 1485 fu comunque un fatto importantissimo per la città, venendo ad arricchire la comunità mottense degli apporti culturali e delle tradizioni consolidatesi in un territorio che aveva assommato in sé diverse realtà istituzionali, consentendo di dar inizio ad un nuovo ed esaltante periodo storico. Della Podesteria Mottense, oltre all'attuale superficie del Comune di Motta di Livenza, facevano parte i territori degli odierni Comuni di Cessalto, di Ceggia e buona parte di Chiarano, di Gorgo al Monticano e San Donà di Piave. Sul finire del XV secolo Motta dovette subire lo stato di guerra dovuto all'avanzare degli eserciti turchi, che giunsero quasi alla Livenza, risultando ancora una volta prezioso avamposto difensivo di Venezia e dell'intera Marca Trevigiana. Un decennio dopo la storia si ripeté. In questa occasione Motta si trovò ad affrontare gli eserciti della Lega dei Cambrai e tale fu allora l'eroismo dei cittadini e la totale lealtà a Venezia che, terminata la cruentissima guerra (1509-1511), la città fu proclamata "figlia prediletta della Repubblica". Proprio durante questa guerra, il 9 marzo 1510, la Madonna apparve al mottense Giovanni Cigana ed il fatto fu di tale straordinarietà che ancor oggi viene celebrato con gran concorso di popolo, proveniente anche da località molto lontane. 3 Attualmente, nello stesso giorno, la città di Motta di Livenza assolve in forma pubblica ed ufficiale il voto deliberato dal Consiglio della Magnifica Comunità nel 1632, allorquando la città rimase totalmente immune dalla terribile pestilenza di manzoniana memoria. Grazie alle richiamate vicende, alla sua particolare posizione geografica, ai suoi rapporti con le comunità vicine, Motta ha potuto continuare ad esercitare nel corso del tempo la sua funzione di ponte, luogo di incontro, di raccordo, e di scambio fra popolazioni, culture, tradizioni, economie, e civiltà diverse, punto di riferimento costante e sempre fidabile, pur nel mutare delle situazioni. E anche per questo suo ruolo del tutto particolare e caratteristico, nel 1388 il Doge e gli organi repubblicani di Venezia avevano elevato Motta a Podestaria, costituendola città. La dignità e le funzioni podestariali furono sempre svolte con alto senso della "res pubblica" fino al 1797. Durante il lungo e fruttuoso periodo veneziano fu costituita sul luogo della storica apparizione, fra il 1511 ed il 1513, una grande Basilica, che si presenta ancor oggi ricca di opere d'arte del Sansovino, del Pordenone, di Pomponio Amalteo, di Andrea Previtali, di Bernardino d'Asola, di Palma il Giovane, di Francesco Fontebasso, di Luigi Nono e di altri importanti artisti. Negli stessi anni inizia pure la ricostruzione della Chiesa di S. Nicolò, considerata uno dei più belli edifici religiosi rinascimentali della terraferma veneta. Anche questa Chiesa contiene importanti opere d'arte di Pomponio Amalteo, Pietro Malombra, Giovanni Martini, Leandro Bassano, Francesco Zugno, G.B. Canal, Gianbettino Cignaroli e Gaspare Diziani, autore di quattordici mirabili tondini. Sempre nel Duomo di S. Nicolò è il monumento sepolcrale del Cardinale Girolamo Aleandro e l'apprezzatissimo organo del Callido. Nel periodo veneziano fu ristrutturata, arricchita di affreschi ed altari lignei l'antica pieve matrice di S. Giovanni Battista ed edificate le Chiese di S. Silvestro a Lorenzaga e S. Agostino a Villanova. Degli altri quattro edifici sacri, tra soppressioni veneziane, napoleoniche e savoiarde rimane solo la memoria. Le aree sulle quali sorgevano, divenute patrimonio pubblico, furono e sono occupate da costruzioni di comune utilità. San Rocco, protettore contro la peste, aveva la sua chiesa collocata nel lato nord dell'attuale omonima piazza; oltre il ponte della Livenzetta era collocato il convento di Santa Maria delle Grazie dei frati francescani conventuali, soppresso nel 1782. Lo spazio venne usato per erigere la prestigiosa Pinacoteca Scarpa; sulla chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli o dei Morti, in Borgo Girolamo Aleandro, furono edificate le prime scuole elementari; il quarto edificio sacro si trovava sulla strada per il ponte di Redigole, all'altezza del Capitello del Rendentore. La chiesa era dedicata alla "Santa Croce" e l' area è ora occupata dall' Ospedale. Oltre alle chiese, sempre durante la lunga "Pax Veneziana", attorno al Castello della Motta si sviluppò significativamente il centro urbano con la costruzione di palazzi, case con portici, la loggia pubblica e le piazze. Dal 17 maggio 1797, in seguito alla caduta della Regina dei Mari, inizia per Motta un intensissimo periodo della sua storia, durante il quale dovette subire non pochi disagi e variazioni territoriali, dovuti ai passaggi e ripassaggi degli eserciti di Bonaparte e dei suoi nemici coalizzati. Lo stesso 17 maggio fu istituita la "Municipalità della Motta" che dovette subito assistere alla spoliazione dei tesori delle chiese, operata dai nuovi invasori francesi. Subito dopo la città viene posta a capo di un "Cantone", ma il 17 ottobre dello stesso anno, dopo la firma del trattato di Campoformido, viene ceduta agli austriaci, i cui eserciti entrano a Motta il 16 gennaio successivo. Dopo una nuova guerra ed un nuovo armistizio fra Napoleone e l'Austria, il 16 gennaio 1801 tutto il territorio fra Livenza e Tagliamento, compresa quindi Lorenzaga, viene dichiarato neutro, mentre Motta torna ai Francesi. In questo momento storico Motta estende la sua giurisdizione fino a Caorle. Pochi mesi dopo, firmata la pace, Motta viene ridata all'Austria, per ritornare alla Francia nel 1805. Nel 1806 viene elevata a capo Cantone e posta a capo di 14 Comuni, tutti in destra Livenza, mentre Lorenzaga viene aggregata al cantone di Portogruaro. Grazie all'intervento di uno dei suoi figli più illustri, Antonio Scarpa, il 7 maggio 1808 Lorenzaga poté ricongiungersi a Motta, portando con sé anche Meduna. Con la prima caduta di Napoleone, nel novembre 1813, Motta ritorna sotto l'Austria, entrando a far parte due anni dopo, a seguito del Congresso di Vienna, del regno Lombardoveneto. In periodo napoleonico sorge l'attuale Ospedale di Motta di Livenza, ad opera di Padre Vincenzo Antonio Volpi. Costui, originario di S. Vito al Tagliamento e domiciliato a Motta di Livenza, acquista il 18 luglio 1832 una parte del soppresso convento della Madonna dei Miracoli perché sia "costruito ospitale per i poveri di Motta". I minori osservanti ebbero la prima responsabilità nella gestione dell'Ospedale fino al 1866. Nel 1869 esso passò alla congregazione di carità e nel 1880 ottenne personalità giuridica. Negli anni successivi esso fu più volte ingrandito ed i nuovi reparti furono tutti costruiti sull'area del convento francescano. 4 Esso rimase in gestione autonoma, con Consiglio di Amministrazione eletto dal Comune di Motta di Livenza, fino all'avvento delle U.L.S.S. . Dopo la riforma del sistema sanitario nazionale la struttura, destinata a un inevitabile declino, ha saputo reinventare il proprio ruolo diventando un prestigioso centro riabilitativo ad alta specializzazione di rilevanza nazionale, con la determinante partecipazione del Comune di Motta di Livenza. Con lo scoppio della Prima Guerra di Indipendenza Motta partecipa attivamente a tutte le azioni risorgimentali con moltissimi suoi cittadini sotto la guida del primo parroco, l'abate Giampietro De Domini, arciprete dal 1841 - uomo, come scritto da Lepido Rocco, "zelantissimo, chiaro letterato e patriota eminente". Fra i tanti che meritano una particolare menzione l'ing. Giuseppe Lippi, luogotenente di Garibaldi nell'impresa dei mille e Carlo della Frattina, l'ultima vittima delle guerre per l'indipendenza dell'Italia, caduto a Bezzeca il 21 luglio 1866. Con l'annessione al Regno d'Italia, per evitare confusione con altre località distinte con il nome di Motta sparse in tutta la penisola italiana, il Consiglio Comunale, con decisione del 5 gennaio 1868, deliberò di far seguire la specificazione "di Livenza" al nome Motta. Se prima il connubio fiume-città era solo geografico, da quella data diventa toponomastico. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento un fenomeno migratorio molto importante ha interessato la città quando, a causa della diffusa crisi economica e di una contemporanea crescita demografica, molti mottensi scelsero di emigrare alla ricerca di condizioni di vita migliori. A testimonianza di tali eventi e del permanere del legame con i suoi concittadini sparsi per il mondo, Motta di Livenza è oggi gemellata con i comuni di L'Isle-Jourdain nel sud della Francia e Cherso in Croazia. Nel 1905 viene fondata, su iniziativa del concittadino Lepido Rocco, la scuola professionale Lepido Rocco, istituzione formativa privata. Ancora oggi la scuola è un importante punto di riferimento di un vasto territorio per la formazione professionale ed è sostenuta da numerosi e volonterosi cittadini e imprenditori, con il supporto del Comune e della Regione. Nella prima metà del Novecento, le due guerre mondiali colpirono brutalmente anche la città di Motta. In entrambi i conflitti la città fu fatta oggetto di terribili bombardamenti e gran parte del suo centro storico fu abbattuto. Gravissimo fu anche il tributo di sangue pagato dai suoi figli e le lapidi affisse in diverse parti del territorio comunale ed i monumenti innalzati sono ancor oggi testimoni del grande tributo che Motta di Livenza dovette pagare nelle due tragiche circostanze. Durante la Grande Guerra del 1915-18 dopo la disfatta di Caporetto (Novembre 1917) il territorio fu invaso, per un anno, dalle truppe austroungariche. Nella seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre la città è stata glorioso centro di lotta per la libertà e l'indipendenza d'Italia, meritandosi, per l'eroica resistenza allo straniero, per la decisa lotta al nazifascismo e alla dittatura, per il sacrificio di sangue di molti suoi figli, il titolo di "città martire della resistenza", ricevendo la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, che decora il Gonfalone Comunale, già insignito della Croce al merito di Guerra del 1918. Meritano inoltre d'essere ricordati i Partigiani caduti per l'ideale della libertà, l'indipendenza e la democrazia, che, in ideale di continuità con gli eroi del Risorgimento, hanno permesso a Motta di Livenza di entrare nella Repubblica con l'orgoglio di chi ha combattuto fino in fondo le giuste lotte. A queste persone dobbiamo la fine della dittatura nazifascista nel nostro territorio; due medaglie d'oro, due d'argento ed una di bronzo al valor militare non sono sufficienti a lenire il dolore delle loro famiglie. Gli ideali per i quali essi combatterono devono rimanere un monito per le nuove generazioni e tali martiri siano loro sempre ricordati affinché libertà individuale, democrazia e rispetto delle idee non siano date per scontate ma salvaguardate in ogni momento contro ogni ideologia totalitaria. Nel secondo dopoguerra, a seguito dell'espansione economica, con il passaggio da un'economia prevalentemente agricola ad un'economia industriale il territorio mottense ha subito una radicale trasformazione. Questo cambiamento si è assestato verso la fine del Novecento con l'insediamento di una vasta area industriale e la conservazione di un'economia agricola orientata in prevalenza alla coltivazione della vite e alla produzione di vini pregiati. Nella notte tra il 4 e 5 novembre 1966 il fiume Livenza, ingrossato da piogge eccezionali e bloccato alla foce dall'acqua alta dell'Adriatico, sfondò un tratto di argine a nord di Motta e riversò sul paese una massa enorme di acqua, che si precipitò a valanga nella bassura tra la Livenza e il Monticano, inondando campi e case. La città restò sotto acqua per otto giorni, con danni gravissimi. All'ultimo momento, mentre l'acqua cresceva oltre ogni previsione, fu posta in salvo l'antica e venerata statua della Madonna dei Miracoli. Nonostante la devastazione, fortunatamente in tutto il comune di Motta di Livenza non ci fu alcuna vittima. La Comunità mottense, per le sue marcate e ricche specificità, non è confondibile, né assimilabile con le comunità vicine, nessuna delle quali è stata veneta e celta insieme ed ancora trevigiana (e poi veneziana) e friulana assieme. 5 Ancora oggi la città di Motta di Livenza e i suoi abitanti si dimostrano comunità attiva, vivace e solidale, aperta al mondo nella consapevolezza dell'importanza e della solidità delle proprie radici. - ooo - Nel corso della sua storia numerosi figli di questa città hanno onorato, con la vita e le opere, la terra natale. Fra questi meritano di essere ricordati: - Pichignotto della Motta (sec. XIII), rappresentante ed ambasciatore della famiglia Da Camino, concluse nel 1291 con il doge di Venezia il passaggio del Castello della Motta alla Repubblica di San Marco. - Girolamo Aleandro (1480 - 1542), rettore dell'Università di Parigi, Cardinale, nunzio apostolico in Germania, prefetto della Biblioteca Vaticana e preparatore del Concilio di Trento. - Bartolomeo Meduna (sec. XVI), francescano, autore di numerose opere apologetiche educative e morali fra cui "Lo scolaro", uno dei più innovativi testi pedagogici dell'epoca. - Pomponio Amalteo (1505 - 1588) uno dei più insigni pittori rinascimentali dell'area veneto-friulana. - Giovanni Maria Bottoglia (1703 - 1776), medico condotto di Motta, consigliere comunale, scrisse un repertorio di tutte le principali delibere prese dalla Magnifica Comunità della Motta fra il 1468 ed il 1773, nonché uno studio dal titolo "Notizie storiche intorno alla vita del cardinale Girolamo Aleandro". Fu uno dei primi storici della Città di Motta. - Andrea Luca Lucchesi (1741 - 1800) musicista barocco, attivo alla corte di Bonn ed ancora oggi molto noto ed apprezzato in Germania. - Antonio Scarpa (1752 - 1832) anatomopatologo fra i più insigni, medico di Napoleone Bonaparte e professore dell'Università di Pavia. - Pompeo Marino Molmenti (1819 - 1894), di Villanova, pittore e scenografo, uno dei più illustri maestri dell'Accademia di Venezia. - Nicolò Boccassin (1856 - 1932), lasciò alla città ogni sua proprietà per la costituzione di una "Fondazione a fini benefici". - Lepido Rocco (1858 - 1953), educatore e dirigente scolastico fondatore della scuola di arti e mestieri che oggi porta il suo nome ed autore di un voluminoso studio storico su "Motta di Livenza ed i suoi dintorni". - Padre Lodovico Ciganotto (1869 - 1934), uno dei grandi filosofi e teologi moderni dell'ordine francescano, scrisse numerose opere ancor oggi studiate ed un prezioso "diario" degli avvenimenti successi a Motta di Livenza al tempo dell'invasione austroungarica, dal Novembre 1917 all'Ottobre 1918. - Padre Leonardo Bello (1882 - 1944) francescano, superiore generale dell'ordine, morto in concetto di santità. - Padre Costantino Saccardi (1882 - 1948), uno dei grandi francescani nativi di Motta di Livenza. Fu Commissario per 25 anni in Terra Santa, Custode Principale dell'Ordine, oratore profondo e stimato, morto in concetto di santità. - Corrado Gini (1884 - 1965), giureconsulto, economista e statistico di fama mondiale, ebbe incarichi rilevanti dai Governi di molti Paesi. Fu fondatore e Preside della Facoltà di Scienze Statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma. Egidio Giacomini (1889 - 1966) con lascito testamentario costituisce la Fondazione Ada e Antonio Giacomini, ente attivo nella promozione culturale locale. - Frà Erasmo Castagnaro (1923 - 1986) francescano, sacrestano del Santuario per quaranta anni, maestro di vita e coordinatore di molte realtà giovanili legate al Santuario. * * * * * 6

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali 1. La Comunità di Motta di Livenza è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, finanziaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto. Motta di Livenza è Comune Veneto d'Europa e si richiama all'identità, alla cultura e alla civiltà cristiana dell'Europa. 2. Il Comune di Motta di Livenza ispira la sua attività alla sussidiarietà e ai principi della collaborazione tra le comunità locali, europee ed internazionali ai diversi livelli, rette da regole democratiche, consapevole del ruolo che gli deriva dalla sua storia e dalla sua posizione nell'Italia del Nord-Est. Riconosce i principi della Carta Europea delle Libertà Locali e della Carta Europea delle Autonomie Locali. 3. Il Comune di Motta di Livenza cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche. 4. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna e, pertanto, nella Giunta Comunale, nelle commissioni comunali, nelle commissioni speciali e negli altri organi collegiali non elettivi, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e, nell'organizzazione interna, garantirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

Art. 2 - Lo Statuto 1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge. 2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e per il conseguimento dell'interesse generale. 3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge. 4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche, civili e lo spirito delle Comunità rappresentate.

Art. 3 - Finalità 1. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti prioritari obiettivi: a) affermazione dei valori umani della persona e della famiglia, tutela dell'autonomia della persona, della libertà di pensiero, di espressione e di libera iniziativa, riconoscendo nella proprietà il fondamento dell'ordine giuridico; b) conseguimento del miglior grado di salute per i propri cittadini, inteso come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non come semplice assenza di malattie (O.M.S. 1946); c) piena e universale applicazione dei principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; d) promozione di una cultura di pace in un'ottica di reciproco rispetto; e) sviluppo dei rapporti internazionali con altri enti ed autonomie locali in previsione anche di possibili gemellaggi; 7 f) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli; g) promozione dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblico e privato, delle attività culturali, delle tradizioni locali, del tempo libero, delle attività sportive dilettantistiche, ricreative e turistiche nonché della partecipazione dei mottensi alla cultura, all'arte, alla scienza in ideale continuazione con il contributo dato in passato dai più illustri concittadini; h) tutela dei valori ambientali, con difesa e recupero degli spazi naturali del territorio mottense e promozione di comportamenti sociali ecologicamente compatibili; i) incentivazione delle attività che, attraverso la partecipazione attiva e lo spirito di iniziativa del cittadino singolo o associato, tutelino, qualifichino o valorizzino particolari e definiti luoghi e aree del territorio comunale secondo i vigenti regolamenti; j) tutela dell'identità mottense e della gente del Livenza nelle regole sociali, negli usi, nel dialetto mottense, nella cultura, nella conservazione della memoria e delle risorse storiche e archeologiche; k) ricerca dello sviluppo sociale ed economico della comunità mottense, secondo principi di solidarietà, equità sociale, rispetto delle compatibilità ambientali, coerenza con la collocazione territoriale di Motta sul Livenza e la sua vocazione storica ad operare rapporti di confine; l) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti e i doveri di tutti i cittadini; m) affermazione del senso civico dei cittadini mottensi in relazione alla solidarietà e collaborazione reciproca diffusa. 2. Il Comune garantisce inoltre l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politicoamministrativa, economica e sociale della comunità, con particolare riferimento alle frazioni - delle quali si riconosce la specificità e la peculiare identità da tutelare - e ai quartieri, ove organizzati. Al fine di privilegiare i rapporti con le diverse realtà locali può attribuire, se del caso, ulteriori funzioni organizzative di decentramento.

Art. 4 - Territorio 1. Il Comune di Motta di Livenza comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. 2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni e località di: a) Capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. b) Lorenzaga; c) S. Giovanni; d) Villanova; e) Malintrada; f) Albano (località); g) Saccon di Lorenzaga già Villanova (località). 3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 5 - Simboli ufficiali e loro utilizzo 1. I simboli ufficiali del Comune sono: a) lo stemma; b) il gonfalone; c) la bandiera; 8 d) il sigillo. 2. Il nuovo stemma civico, approvato con D.P.R. 22.07.1991, concessivo del titolo di Città è caratterizzato dalla seguente blasonatura: di rosso, alla croce d'argento, accompagnata da due stelle a 8 raggi dello stesso poste nei due cantoni superiori dello scudo; segni esteriori di Città. 3. Il gonfalone municipale, approvato con il citato D.P.R. 22.07.1991, è caratterizzato dalla seguente blasonatura: drappo di colore bianco caricato dell'Arma sopra descritta e ornato di ricchi fregi d'oro. 4. La bandiera è costituita da drappo bicolore a due bande della stessa dimensione, una bianca e l'altra rossa, poste nel senso della maggiore lunghezza, con due stelle a otto punte d'argento sul campo rosso. 5. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Motta di Livenza - Provincia di Treviso". 6. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune. 7. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme di cui alla legge n.22 del 5 febbraio 1998. 8. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici. 9. Per le benemerenze acquisite dalla sua popolazione il Comune è decorato: - della Croce al Merito di Guerra con D.M. maggio 1920; - della Medaglia di bronzo al Valor Militare con D.P.R. 28.07.1950.

Art. 6 - Albo Pretorio 1. La Giunta Comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. 2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. 3. La pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi viene garantita mediante pubblicazione all'albo pretorio del sito web istituzionale dell'ente.

Art. 7 - Funzioni 1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione. 2. Il Comune esercita - dopo l'assicurazione delle risorse necessarie - tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e regionali. 3. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e del trattamento dei dati personali in suo possesso così come previsto dal decreto legislativo n.196 del 30/6/2003, dal decreto legislativo 101 del 10/8/2018 e dalla restante normativa in materia.

Art. 8 - Sviluppo sociale 1. Il Comune esercita le funzioni relative allo sviluppo sociale che non siano attribuite ad altri Enti: a) garantendo il diritto alla salute anche conservando e valorizzando le strutture già operanti nel settore dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria (in particolar modo l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione e la Casa di Riposo), e prevedendone di nuove, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili e alla maternità; b) garantendo e valorizzando l'istruzione pubblica e la cultura, con il mantenimento e lo sviluppo delle scuole esistenti, il potenziamento della Biblioteca Comunale e la promozione di convegni, mostre, e attività varie; c) conservando e valorizzando gli usi e costumi locali e le proprie tradizioni storiche e culturali e provvedendo al reinserimento nel territorio comunale dei cittadini emigrati o loro discendenti ed all'inserimento degli immigrati nella accettazione e nel rispetto di regole, diritti e doveri; d) garantendo e valorizzando ogni forma di attività sportiva, con il mantenimento e lo sviluppo delle strutture sportive e sostenendo le iniziative meritorie nel campo della formazione, della pratica e della diffusione dello sport; e) sostenendo le attività ricreative e di spettacolo, anche attraverso la realizzazione di idonee strutture; f) agevolando e potenziando l'associazionismo, il volontariato e gli enti del terzo settore in generale. 2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi.

Art. 8 BIS - Assistenza integrazione sociale e diritti delle persone disabili, coordinamento degli interventi 1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con l'Azienda ULSS competente ed enti pubblici e privati per dare attuazione agli interventi sociali, sanitari e socio-sanitari previsti dalla Legge 05/02/1992 n.104 e dalla Legge 8/11/2000 n. 328, nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e potenziamento dei servizi stessi.

Art. 9 - Assetto ed utilizzo del territorio 1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative: a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico, ed alla creazione di aree verdi anche alberate; b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile; c) alla conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico con la tutela e valorizzazione del centro storico, della Basilica, del Duomo, delle Chiese Frazionali, delle ville, dei fabbricati rurali e del paesaggio agrario, anche ai fini dello sviluppo del turismo; d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia; e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica; f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione; g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

Art. 10 - Sviluppo economico 1. Spetta al Comune, al fine di incentivare la libertà di impresa quale fattore fondamentale del benessere economico: a) regolamentare e coordinare, mediante l'attuazione dei piani previsti dalla legge, l'attività commerciale, ed incentivare l'attività del terziario avanzato, allo scopo di garantire la migliore funzionalità dei settori nell'interesse della comunità; b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito; c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di 10 cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo e delle acque. d) garantire lo sviluppo economico della Comunità, anche valorizzando le scuole di ogni grado e indirizzo presenti nel territorio comunale, incentivando l'ampliamento dell'offerta formativa, la qualificazione professionale (perpetuando i principi che hanno portato alla fondazione della locale Scuola Professionale "Lepido Rocco") e l'occupazione, ricercando la partecipazione e la collaborazione delle categorie economiche (associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, ecc.).

Art. 11 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti 1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità. 2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione. 3. Il Comune può collaborare inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici. Speciale attenzione è posta alle forme di più adeguata collaborazione con i Comuni dell'area del Livenza.

Art. 11 BIS - Conferenza Stato-Città-Autonomie locali 1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15/03/1997 n.59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per: . L'informazione e le iniziative per il miglioramento e l'efficienza dei servizi pubblici locali . La programmazione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000. . Le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni da celebrare in ambito nazionale.

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Art. 12 - Organi del Comune 1. Sono organi istituzionali e di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I Il Consiglio Comunale

Art. 13 - Elezione e composizione 1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza e alla sospensione dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 14 - Durata in carica 1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge. 2. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 11 3. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino alla elezione del nuovo, nei casi previsti all'art. 53 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 15 - Funzioni 1. Il Consiglio Comunale: a) rappresenta l'intera comunità; b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati , nonché con gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento; c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione ed esercita l'azione di controllo sull'attività degli altri organi attraverso modalità ed istituti che vengono disciplinati nei vari regolamenti; d) ha autonomia organizzativa e funzionale; e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale; f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione; g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della sua attività amministrativa ; h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 16 - Attribuzioni 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e allo stesso compete l'emanazione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge. 2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale 1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. 2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale é riservata alla: a) convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti e al giuramento del Sindaco; b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco; 3. La seduta, presieduta dal Sindaco, é pubblica e la votazione é palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute. 4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali. 6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 17 BIS - Documento programmatico degli indirizzi di Governo 1. Entro 120 giorni dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 2. A tal fine il documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno 30 giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari. 3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla data del deposito. 4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base delle proposte pervenute è presentato al Consiglio Comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione. 5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati necessari adeguamenti alle stesse.

Art. 18 - Convocazione e funzionamento 1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Le convocazioni delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza sono disciplinate dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 2. Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo. 3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza dal Sindaco. 4. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge e riguardano: 1. l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente 2. l'approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione. Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi periodo. 5. In caso d'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. 6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 7. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, dal Sindaco. In caso di assenza del Sindaco, la presidenza compete, al Vice Sindaco o, in sua assenza, all'Assessore Anziano. 8. L'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina nel dettaglio quanto qui non esplicitato.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute(quorum strutturale) 1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. 2. Nella seduta di seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza 13 qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento. 3. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati. 4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali: a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni; b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni(quorum funzionale) 1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente. 2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge. 3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti: a) coloro che si astengono dal voto; b) coloro che escono dalla sala prima della votazione; c) le schede bianche; d) le schede nulle. 4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 22 - Votazioni 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 23 - Presidenza delle sedute consiliari 1. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta. 2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute consiliari 1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura, con la collaborazione degli uffici (se del caso designando un impiegato di adeguata qualifica che assiste alla seduta) la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza. La copia del verbale viene sottoscritta invece dal solo Segretario Comunale che ne attesta con ciò la conformità all'originale. 2. Qualora il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume le funzioni di segretario il Vice Segretario Comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri Comunali presenti alla seduta. 3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. 4. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo. 5. Il regolamento stabilisce anche: a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle modifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali; b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni 1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge. Capo II I Consiglieri comunali.

Art. 26 - I Consiglieri comunali 1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge. 2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato. 3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione. 4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 27 - Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali 1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge. 2. Ai Consiglieri Comunali é vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 28 - Doveri dei Consiglieri comunali 1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni cui fanno parte. 2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti. 15 3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza. 4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. 5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 29 - Diritti dei Consiglieri comunali 1. I Consiglieri comunali: a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti; b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo; c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge; d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento. 3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune. 4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 30 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri Comunali 1. Ai sensi dell'articolo 38 comma 8 del D.Lgs n.267/2000 le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Il Consiglio Comunale entro e non otre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. 2. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31/12/2012, n.235 il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona. 3. Quando le dimissioni dalla carica di consigliere comunale avvengono in modo contestuale, ovvero siano rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente da parte della metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei dimissionari e il Sindaco ne dà immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti conseguenti.

Art. 31 - Consigliere anziano 1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale l'anzianità é determinata dalla precedenza nell'ordine di lista. 16 2. Nel caso di assenza o impedimento del primo degli eletti è ritenuto Consigliere Anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

Art. 32 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo 1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. 2. Il Consigliere Comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri Comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo che elegge al suo interno il Capogruppo. 3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento. 4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

Capo III Commissioni

Art. 33 - Commissioni consiliari 1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale si avvale, qualora lo ritenga necessario, di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ogni gruppo e tenuto conto del rispetto del principio di parità di genere. 2. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento. 3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 34 - Commissioni comunali 1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali. 2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento. 3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori esperti, rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 35 - Commissioni consiliari speciali 1. Il Consiglio Comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare. 2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune. 3. Qualora vengano istituite Commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia la presidenza delle stesse è 17 attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 4. L'apposito Regolamento consiliare stabilisce la composizione delle commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori. Capo IV La Giunta Comunale

Art. 36 - La Giunta Comunale 1. La Giunta Comunale, che collabora con il Sindaco ed entra in funzione dopo la nomina di cui al successivo articolo 37: a) è organo di governo del Comune; b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza; c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 37 - Composizione e presidenza 1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta: a) dal Sindaco, che la presiede; b) da un numero massimo di 5 Assessori fra cui un Vice Sindaco. 2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. 3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco, o in sua assenza, dall'Assessore Anziano. 4. In attuazione al principio di pari opportunità fra uomini e donne nella Giunta Comunale deve essere garantita la presenza di entrambi i generi nel rispetto del limite stabilito dalla normativa vigente.

Art. 38 - Elezione del Sindaco e degli Assessori Abrogato.

Art. 39 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore 1. Colui che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, allo scadere del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. 2. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. 3. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. 4. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 18

Art. 40 - Anzianità degli Assessori 1. L'anzianità degli Assessori é determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale. 2. All'Assessore Anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale del Governo.

Art. 41 - Durata in carica 1. La Giunta comunale, fatto salvo il potere di revoca del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti a seguito del rinnovo del Consiglio comunale. 2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 42 - Sfiducia 1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale. 2. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale non comporta le dimissioni della stessa. 3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco. 4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati. 5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al Sindaco ed al Consigliere Anziano. 6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto. 7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi delle leggi.

Art. 43 - Dimissioni del Sindaco 1. Le dimissioni del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale, devono essere presentate al Consiglio Comunale, diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale. 2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. il Segretario Comunale - appena le stesse siano divenute irrevocabili - deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 44 - Cessazione di singoli Assessori 1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per: a) morte; b) dimissioni; 19 c) revoca. 2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco. 3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori quando non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento degli indirizzi generali approvato dal Consiglio Comunale, o sia venuto meno il rapporto di fiducia politico amministrativo con il Sindaco per difformità nell'attuazione del programma di governo oppure quando non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo. 4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 45 - Funzioni 1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali e politicoamministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti conseguenti. 2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo. 3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale. 4. Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale.

Art. 46 - Attribuzioni 1. Alla Giunta Comunale in particolare compete: a) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio Comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo; b) predisporre e proporre al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto; c) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale ed i provvedimenti che costituiscono indirizzo per impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e del Segretario Comunale; d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie; e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale o amministrativo, sia come attore che come convenuto, ed approvare le transazioni; f) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la programmazione del fabbisogno del personale. g) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale; h) accettare o rifiutare lasciti e donazioni; i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Art. 47 - Convocazione e funzionamento 1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale. 2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Sui vari argomenti in discussione relaziona il Sindaco, o l'Assessore competente per materia, con la collaborazione, per quanto concerne l'aspetto tecnico-giuridico degli argomenti stessi, del Segretario Comunale. 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politicoamministrativa e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 20 4. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per quanto residua, inerente alle votazioni, si richiamano, se compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale. 5. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, ma possono essere invitati tutti coloro che la Giunta Comunale ritiene opportuno sentire. 6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati nel numero fissato dall'articolo 37. 7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, e cura, con la collaborazione degli uffici (se del caso designando un impiegato di adeguata qualifica che assiste alla seduta), la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario Comunale stesso. La copia del verbale viene sottoscritta invece dal solo Segretario Comunale che ne attesta con ciò la conformità all'originale.

Capo V Sindaco

Art. 48 - Funzioni 1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. 2. Il Sindaco esercita altresì le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge. 3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e sovraintende all'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. 4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge. 5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni di: a) amministrazione; b) vigilanza; c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio; 6. Si richiamano comunque le funzioni tutte assegnate al Sindaco in altre parti dello Statuto.

Art. 49 - Attribuzioni di amministrazione 1. Il Sindaco: a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune; b) sovraintende e coordina l'attività politica ed amministrativa; c) impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi; d) nomina i componenti la Giunta Comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale; e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli Assessori; f) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del 21 precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera m) del D.Lgs 267/2000, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Ha facoltà di revoca qualora ne sussistano i presupposti e le condizioni; g) ha la facoltà di attribuire incarichi o specifiche deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti di collaborazione su particolari materie o argomenti di competenza dell'amministrazione comunale; h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 110 del D.Lgs n.267/2000, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali; i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze; l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale; m) può delegare agli Assessori ed al Segretario Comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito; n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti. p) abrogata q) abrogata r) abrogata s) abrogata t) abrogata u) abrogata v) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta Comunale, tenendo conto anche delle esigenze della cittadinanza; z) abrogata aa) abrogata ab) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione. ac) adotta ogni altro provvedimento che non sia assegnato dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale, del Segretario o dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 50 - Attribuzioni di vigilanza 1. Il Sindaco: a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; b) promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune; c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore; d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune; e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi; f) collabora con i Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni; g) impartisce direttive al servizio di Polizia locale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 51 - Attribuzioni organizzatorie 1. Il Sindaco: a) formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, sentita, se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo; 22 b) convoca e presiede il Consiglio Comunale; c) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale, che convoca e presiede; d) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari; e) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute; f) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri Comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale; g) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. h) indice i referendum e ne proclama i risultati.

Art. 52 - Sostituto del Sindaco 1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni. 2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo. 3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore Anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo.

Art. 53 - Provvedimenti d'urgenza 1. Il Sindaco o - per l'ipotesi di sua assenza o impedimento - il sostituto, possono assumere per motivi di urgenza, in conformità alla normativa vigente, provvedimenti di competenza della Giunta Comunale. 2. Detti provvedimenti devono essere ratificati dalla Giunta Comunale nella sua prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dalla loro adozione a pena di decadenza. 3. Per l'ipotesi di mancata ratifica il Sindaco o sostituto risponde personalmente degli effetti eventualmente prodotti nel frattempo dal provvedimento.

Art. 54 - Delegazioni del Sindaco 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificatamente si é riservato. 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi e al Segretario Comunale. 3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale. 5. Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al Segretario Comunale la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori. 23

Art. 55 - Attribuzioni per le funzioni statali 1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo: a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi della normativa vigente; b) sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; c) sovraintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; d) sovraintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; e) adotta, motivatamente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana ed assume le iniziative conseguenti; f) emana atti e provvedimenti di competenza, previsti dalla legge, in materia di circolazione stradale; g) ha competenza certificativa generale per quanto possa risultare agli atti degli uffici comunali o accertabile documentalmente dal personale dipendente del Comune o pubblicamente notorio che non sia, però, oggetto di certificazione di altri enti. 2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 3. Il Sindaco esercita ordinariamente le funzioni di cui al comma 1, ove possibile, mediante atto d'incarico o delega al Segretario Comunale ed al personale dipendente. L'incarico o la delega durano fino a quando non vengono revocati, con analogo atto motivato, restando ininfluente che muti il soggetto che assolve alle funzioni di Sindaco. L'atto di revoca è notificato all'interessato, il quale cessa dalle funzioni attribuitegli il giorno successivo all'avvenuta notifica. 4. I principi di cui al precedente comma si applicano anche agli incarichi o deleghe conferite dal Sindaco al Segretario Comunale ed al personale dipendente in riferimento alle sue funzioni non statali. 5. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 56 - Sospensione e decadenza 1. Il Sindaco é sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'articolo 11 della legge n.235 del 31/12/2012. 2. Il Sindaco decade: a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile o per provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione nei casi di cui all'articolo 11 commi 1 e 2 della legge n.235/2012; b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità e negli altri casi previsti dalla legge. Titolo III ORGANI BUROCRATICI

Art. 57 - Principi e criteri direttivi 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità, semplificazione amministrativa ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre ai responsabili degli uffici e dei servizi e al Segretario Comunale, in applicazione degli articoli 107 e 97 comma 4, lettera d) del D.Lgs n. 267/2000 competono le funzioni: 24 - gestionali - consultive - direttive e di coordinamento - di legalità e garanzia. 3. Il successivo articolo 58 evidenzia nel dettaglio le relative attribuzioni conferite al Segretario comunale. 4. Il Segretario Comunale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, ferme, ovviamente, le competenze e le connesse responsabilità degli altri organi.

Art. 58 - Segretario Comunale 1. Il Segretario Comunale, iscritto nell'albo previsto dal D.P.R. 4 dicembre1997 n.465, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte, autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, da regolamenti e conferitagli dal Sindaco. 3. Sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 58- BIS - Direttore Generale Abrogato Art. 59 - Vice Segretario Comunale 1. Nel regolamento organico del personale dipendente è previsto il Vice Segretario. 2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario Comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli sostituendolo nei casi di assenza impedimento, e subentrando nei periodi di sede vacante. 3. La qualifica di Vice Segretario è attribuita con provvedimento della Giunta Comunale al funzionario direttivo, in possesso del diploma di laurea richiesto per accedere alla carica di Segretario Comunale, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

Art. 59  - Ufficio di staff La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, in conformità a quanto previsto all'art. 90 del D.Lgs n.267/2000.

Titolo IV UFFICI E SERVIZI Capo I - Uffici

Art. 60 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività senza gravare l'utente di adempimenti non indispensabili . Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica. Il personale è tenuto al segreto d'ufficio e non può trasmettere informazioni a chi non ne ha diritto. Gli uffici comunali non richiedono ai cittadini documenti che possano essere direttamente acquisiti da altre pubbliche amministrazioni. 2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi é costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali 3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario Comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione delle procedure e degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. 4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici. 5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata. 6. Gli uffici e servizi amministrativi di norma sono ubicati nel palazzo Comunale. 7. L'azione amministrativa pone tra i propri obiettivi la massima semplificazione delle procedure, compatibilmente con la legalità delle medesime, al fine di minimizzare l'impatto sul cittadino utente.

Art. 61 - Organizzazione del lavoro 1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi: a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi; ove possibile; b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa; ove possibile; c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti; d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale. 2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata al regolamento. 3. Il regolamento organico del personale disciplina in particolare: 26 a) la struttura organizzativa dell'ente; b) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio; c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi; d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina; e) modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne; f) i diritti ed i doveri; g) le sanzioni disciplinari secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. 4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 62 - Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale 1. L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità. 2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità. 3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza. 4. Le unità organizzative, unitamente ai responsabili, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 5. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Art. 62 BIS - Responsabili dei servizio 1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolatala struttura comunale. 2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco e alla Giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo, ai sensi di legge, sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 62 TER - Incarichi esterni 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

27 Capo II Servizi

Art. 63 - Servizi pubblici 1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. 2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: a) in economia; b) in concessione o appalto a terzi; c) a mezzo di azienda speciale; d) a mezzo di istituzione; e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal Comune; f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. 4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata dal Consiglio Comunale o altro organo competente ai sensi di legge previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 64 - Gestione in economia 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale. 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale può definire i criteri per la gestione in economia dei servizi al fine del conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni .

Art. 65 - Concessione o appalto a terzi 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può esprimere indirizzi per la gestione dei servizi pubblici in concessione o appalto a terzi o altre modalità previste dalla normativa . 2. La concessione, appalto o altra modalità di gestione sono regolati da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. 3. Il conferimento della concessione, appalto o altra modalità di gestione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento,con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione, l'appalto o altra modalità di gestione possono essere affidati, mediante trattativa privata o altra modalità stabilita dalla normativa vigente.

Art. 66 - Azienda speciale 1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia 28 imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. 3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. 4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica é stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali, Assessori e di Revisore dei Conti. Non possono altresì ricoprire le cariche suddette il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali. 5. Anche su proposta del Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica. 6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. 7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti. 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione. 9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti, nonché forme autonome di verifica della gestione e per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione di bilancio. 10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 67 - Istituzione 1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento. 3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 66. 4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi dai trasferimenti, fermo restando l'obbligo del pareggio finanziario. 6. Il Consiglio Comunale: a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni; b) determina le finalità e gli indirizzi; c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento; d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 29 8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 68 - Società di capitali 1. Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali, acquisire o mantenere la partecipazione anche minoritaria in tali società. Con le stesse modalità il Comune può svolgere le attività indicate all'articolo 4 comma 2 e seguenti del D.Lgs n.175 del 19/8/2016. 2. L'atto deliberativo del Consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione societaria per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve motivare le finalità istituzionali perseguite nel rispetto della norma, le ragioni che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria oltre che la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Titolo V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 69 - Principi di cooperazione 1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati. 2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 70 - Convenzioni 1. Il Comune favorisce il processo di riorganizzazione sovracomunale di servizi, funzioni e strutture, incentivando l'esercizio associato degli stessi qualora se ne ravvisi l'opportunità. 2. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge. 3. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. 4. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti. 5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 71 - Consorzi 1. Il Consiglio Comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati: a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; 30 b) lo statuto del Consorzio che, in conformità alla convenzione deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. Sono organi del Consorzio: a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto; b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto; c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo Statuto. 4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 72 - Accordi di programma 1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma. 3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale. 6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 73 - Unione dei Comuni 1. Il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni e per le finalità previste dalla Legge, può costituire l'unione dei Comuni con le modalità e le disposizioni previste dall'articolo 32 del D.Lgs n.267/2000. 2. In previsione di una fusione con uno o più Comuni di norma contermini, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni e per le finalità previste dalla legge, può costituire l'unione di Comuni.

 Titolo VI PARTECIPAZIONE POPOLARE Capo I Istituti della partecipazione

Art. 74 - Organismi e forme associative di partecipazione 1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. 2. A tal fine il Comune riconosce le realtà politiche, religiose, sociali e militari esistenti nel territorio Comunale, promuove la formazione di organismi a base associativa con il compito di attuare forme di sussidiarietà e di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

Art. 75 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato 1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso: a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività; b) l'agevolazione all'accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi; c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione o in commissioni comunali; d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate; e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali; f) la stipula di possibili convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative; g) utilizzo per fini civili istituzionali dei volontari del servizio civile nazionale. 2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni. 3. Aiuti organizzativi, strumentali e finanziari vengono concessi, in relazione alle risorse disponibili,alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

Art. 76 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato 1. Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato". 2. L'iscrizione è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3. 3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti: a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, oppure aderire ad enti o organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta; b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini; c) presentare nel corso dell'anno sociale comunicazione scritta della volontà di permanenza nell'albo; d) non avere scopo di lucro; e) le associazioni che per cinque anni consecutivi non presentino la comunicazione di cui alla lettera 32 c) vengono cancellate dall'albo. Potranno essere riscritte all'albo ai sensi del precedente comma 2.

Capo II Partecipazione alla formazione degli atti

Art. 77 - Partecipazione alla formazione degli atti 1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi generali. 3. Il Regolamento disciplina nel dettaglio ipotesi, tempi, forme, ecc. di partecipazione alla formazione degli atti.

Capo III Partecipazione collaborativa

Art. 78 - Istanze, petizioni, interrogazioni 1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. 2. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'articolo 76 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità. 3. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni. 4. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo.

Art. 79 - Proposte 1. I cittadini, singoli o associati, possono proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni. Tale proposte sono sottoscritte da non meno del 2% degli elettori. 2. L'organo cui sono dirette è tenuto ad esaminarle tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle medesime ed a dare comunicazione dell'esito ai proponenti.

Art. 80 - Diritto di iniziativa 1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione. 2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 4% degli elettori. 3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori residenti nella frazione o località. 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie: a) tributi comunali e bilancio di previsione; 33 b) espropriazione per pubblica utilità; c) designazioni e nomine; d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali. 5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge nell'arco di 60 giorni tra la prima e l'ultima firma. 6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 81 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa 1. Un'apposita commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta. 2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della commissione. 3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Capo IV Partecipazione consultiva

Art. 82 - Referendum consultivo 1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale. 2. Sono escluse dal referendum: a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe; b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune; c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio; d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni; e) le designazioni e le nomine di rappresentanti. 3. L'iniziativa del referendum può essere avviata: a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune; b) dal 17% degli elettori. 4. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali regionali, provinciali, comunali .

Art. 83 - Effetti del referendum consultivo 1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. 34 3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 84 - Disciplina del referendum consultivo 1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 85 - Consultazione su atti fondamentali 1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta Comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Capo V Partecipazione difensiva

Art. 86 - Pubblicità degli atti 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti. 2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali anche in formato elettronico.

Art. 87 - Diritto di accesso e di informazione 1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi. 2. Il regolamento inoltre: a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi; c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale; d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale. 3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti. 4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. 5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, detto Regolamento individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie. 35

Art. 88 - Azione popolare 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. 2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Titolo VII DIFENSORE CIVICO

Art. 89 - Istituzione 1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito, mediante convenzione con la Provincia di Treviso l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. Qualora la Provincia non intenda istituire il Difensore civico provinciale o gestire il servizio anche a favore dei Comuni del proprio territorio, il Comune potrà convenzionare il servizio di Difensore civico con l'ente territoriale immediatamente superiore. 2. Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.

Art. 90 - Attribuzioni 1. E' compito del Difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e proporre i provvedimenti conseguenti al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini ed ente locale. 2. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico ai sensi dello specifico regolamento vigente. 3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. 4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 91 - Nomina 1. I requisiti soggettivi, le condizioni di eleggibilità e compatibilità, nonché le modalità di nomina del Difensore civico provinciale sono disciplinati dalla legge, dallo statuto della Provincia e dall'eventuale regolamento di attuazione.

Art. 92 - Durata in carica, decadenza e revoca 1. La durata in carica del Difensore civico provinciale, la revoca, la decadenza e le dimissioni sono disciplinate dallo statuto della Provincia e dall'eventuale regolamento di attuazione. 

Art. 93 - Mezzi e prerogative 1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. 2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. 5. Acquisite tutte le informazioni utili: a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati. 6. Qualora l'ente non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione. 7. Qualora inoltre il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione. 8. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

Art. 94 - Rapporti con gli organi comunali 1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. 2. La relazione, se necessario, viene discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima riunione. 3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio Comunale.

Art. 95 - Indennità di funzione 1. Per l'attività svolta dal Difensore civico il Comune riconoscerà alla Provincia un rimborso spese annuo da definire nella convenzione diretta a regolare i rapporti tra le parti.

Titolo VIII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 96 - Programmazione di bilancio 1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione triennale del quale il primo esercizio costituisce il bilancio di previsione finanziario annuale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per missioni e programmi. 37 2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi. 3. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario e pubblicità.

Art. 97 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti 1. Con lo schema del bilancio di previsione la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il programma, da approvarsi se necessario con specifico provvedimento autonomo, delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio di previsione, suddiviso per anni. 2. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e per gli investimenti previsti per il primo anno, l'elencazione specifica di ciascuna opera o di ciascun investimento ed il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione. 3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio di previsione. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa. 4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio di previsione approvato.

Art. 98 - Risorse per la gestione corrente 1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi. 2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. 3. Il Sindaco assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2.

Art. 99 - Risorse per gli investimenti 1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento. 2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, interessanti direttamente il Comune, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma di investimenti. 3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 100 - Gestione del patrimonio 1. Il Sindaco sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la 38 tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale. 2. Il Sindaco adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e nella conservazione dei beni comunali. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento. 3. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività. 4. I beni patrimoniali non possono, di regola, essere concessi in comodato o in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico. 5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per i beni immobili e dalla Giunta Comunale per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.

Art. 101 - Revisione economico finanziaria 1. La revisione economico-finanziaria dell'ente è assegnata ad un Revisore dei Conti scelto mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno e successiva nomina del Consiglio comunale. 2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni a decorrere dalla esecutività dell'atto di nomina. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché di cessazione dalla carica di Revisore dei Conti sono disciplinate dagli articoli 235 e 236 del D.Lgs n.267/2000. 3. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, redige la relazione che accompagna il rendiconto e il bilancio consolidato, esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e negli altri casi previsti dalla legge. Svolge altresì le altre funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 239 del D.Lgs n.267/2000 il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune. 5. Il Revisore dei Conti adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario, risponde della veridicità delle sue attestazioni e deve conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni d'ufficio. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale. 6. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo.

Art. 102 - Rendiconto della gestione 1. Il rendiconto di gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta,sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 3. La dimostrazione dei risultati della gestione, rilevabile dalla contabilità finanziaria ed economicopatrimoniale, avviene mediante il rendiconto formulato secondo Legge e Regolamento. 4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il 39 conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 103 - Appalti e contratti 1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche ed i motivi che ne sono alla base. 3. Il Comune si attiene altresì alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico. 4. Alla stipulazione dei contratti in rappresentanza del Comune interviene, di norma, il responsabile del servizio competente per materia.

Art. 104 - Controllo della gestione 1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione. 2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati. 3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione dell'ente. 4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 105 - Tesoreria e riscossione 1. Il servizio di Tesoreria è affidato sulla base di una convezione deliberata dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio. 2. La convenzione è diretta a regolare il rapporto tra le parti ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile. 3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge. 4. Per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali o assimilate il Comune provvede con le modalità previste dalla normativa vigente. 5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 Titolo IX FUNZIONE NORMATIVA Capo I Regolamenti

Art. 106 - Ambito di applicazione 1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. 2. Il Comune emana regolamenti: a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale. 3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti: a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto; b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale; c) non possono contenere norme di carattere particolare; d) non possono avere efficacia retroattiva; e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge. 4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente: a) per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale; b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni; c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata dal regolamento precedente. 5. Spetta ai responsabili di servizio adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 107 - Procedimento di formazione 1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta: a) a ciascun Consigliere Comunale; b) alla Giunta Comunale; c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell'articolo 80 del presente statuto. 2. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 3. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Capo II Ordinanze del Sindaco

Art. 108 - Ordinanze ordinarie Abrogato

Art. 109 - Ordinanze straordinarie 1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare. 2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati. 3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi. 4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Titolo X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 110 - Vice Segretario Comunale Abrogato

Art. 111 - Revisione dello Statuto 1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4 del D.Lgs n.267 del 18/8/2000. 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 112 - Entrata in vigore 1. Lo Statuto comunale, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione o modifica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. 2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 3. Lo Statuto o sue modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente. 4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposita in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore. 5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

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