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Bur n. 158 del 26 novembre 2021


Materia: Statuti

COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29 settembre 2021

Modifiche allo statuto del comune.

Modifiche allo statuto del Comune di Chiampo

All’Art. 5 , comma 2 , la frase “al D.Lgs.n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personaliè sostituita con “normativa vigente nel tempo”.

L’art.18 – risulta riformulato come segue:

  1. In attuazione del principio di trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti in possesso dell’amministrazione al fine di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche,  ai cittadini singoli e associati è garantito il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai dati in possesso dell’Amministrazione e dei soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
  2. Il diritto di accesso si configura come diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato.
  3. Sono documenti amministrativi quelli definiti come tali dalla Legge, e cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati al fini dell'attività amministrativa.
  4. Il diritto di accesso viene esercitato secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia per le specifiche tipologie di accesso indicate al precedente comma 2.

All’oggetto dell’Art. 19 – dopo la parola “accesso” viene aggiunta la parola “documentale”.

L’Art. 21 è stato abrogato e sostituito dal seguente:

  • Art.21 - Consiglio comunale dei ragazzi
  1. E’ istituito presso il Comune di Chiampo il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze al fine di favorire adeguati percorsi didattici di formazione civica, di rappresentanza democratica, di partecipazione e impegno dei giovani alla vita della propria Comunità.
  2. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha il compito di deliberare in via propositiva e consultiva nelle seguenti materie indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: politica ambientale, politica di pace e solidarietà, associazionismo, sport, giochi e tempo libero, politiche educative, istruzione e cultura, salute, sicurezza, gestione spazi comunali dedicati ai più giovani.
  3. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze riferisce periodicamente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
  4. La composizione del consiglio, la sua durata, la modalità di elezione e il relativo funzionamento, nonché la disciplina dei rapporti con il Consiglio comunale di Chiampo sono stabiliti con apposito regolamento.

E’ stato aggiunto l’Art. 22 -  Le Consulte

  1. Il Comune, al fine di realizzare la partecipazione democratica alla vita dell'ente e di assicurare la effettiva corrispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni della collettività locale, può istituire consulte di settore.
  2. Le consulte di settore sono istituite con atto del consiglio comunale che ne determina composizione, funzioni, eventuale modalità di finanziamento e durata.
  3. La durata di ciascuna consulta non può superare quella del consiglio che la costituisce.
  4. Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali senza diritto di voto.

Con l’aggiunta dell’art.22, la numerazione progressiva degli articoli è stata completamente adeguata.

All’Art. 28, al comma 1, è stata stralciata la frase “entro 90 giorni dalla convalida degli eletti”.

L’Art. 31 – risulta riformulato come segue:

  1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta il Regolamento per il proprio funzionamento e per il funzionamento e la competenza dei propri Organi interni, nonché per la gestione delle risorse attribuite.
  2. Il Regolamento detta tra l'altro norme sulla predeterminazione, pubblicità, estensione e svolgimento degli Ordini del giorno delle sedute del Consiglio.
  3.  L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
  4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti esclusivamente ai bilanci e ai conti consuntivi. Sono straordinarie tutte le restanti sedute. 
  5. Per le sessioni ordinarie l’avviso di convocazione deve essere trasmesso ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione; per le sessioni straordinarie l’avviso deve essere trasmesso tre giorni interi prima di quello fissato per l’adunanza. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
  6. I fascicoli (cartacei o informatici) relativi all'ordine del giorno devono essere predisposti, completi della documentazione inerente, prima della notificazione ai Consiglieri della convocazione del Consiglio.
  7. Compatibilmente con il processo di informatizzazione dell'Ente, e secondo i principi e i limiti fissati dalla legge, il Regolamento può prevedere la possibilità di attuare la circolazione delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti amministrativi anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, telematici e della posta elettronica.

All’Art. 32 – al comma 4, viene aggiunta la seguente frase:

  • Previa apposita disciplina che ne regolamenti le modalità di svolgimento, il Consiglio comunale potrà tenersi, altresì, in videoconferenza.

All’Art. 46 – al comma 1, sono state stralciate la parole “dieci giorni” e sostituite con “un congruo termine”.

All’Art. 69, al comma 6, è stata stralciata la frase “nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212” ed aggiunto dopo la parola “amministrativi” le parole “alla normativa vigente”.

All’Art. 70:

  • è stato modificato l’oggetto dell’articolo come segue: “Organo di revisione economico-finanziaria”;
  • al comma 1, la frase “I revisori dei conti sono nominati”, è stata sostituita con “Il Revisore dei conti è nominato”;
  • al comma 2, le parole “I Revisori” sono state sostituite con “Il Revisore”;
  • al comma 3, è stata stralciata la frase “dei singoli membri” e sostituita la parola “Collegio” con “dell’organo”;
  • al comma 4, la parola “Collegio” è stata sostituita con “Organo”;

All’Art. 71,  nei commi 1, 3 e 4, dopo le parole “dello Statuto” è stata aggiunta la frase “o dei suoi adeguamenti successivi”.

Il Segretario Generale Ruggeri dott.ssa Elena

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