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Materia: Consiglio regionale
REGIONE DEL VENETO
Deliberazione n. 74 del 15 settembre 2021 del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM).
"Regolamento interno di organizzazione e funzionamento e Codice etico del Corecom Veneto" - Modifica ed integrazione dell'articolo 3 del Regolamento relativamente alla modalità di elezione del Vice presidente del Comitato.
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:
Presente
Assente
Marco Mazzoni Nicoletti
X
Fabrizio Comencini
Stefano Rasulo
Enrico Beda
Edoardo Figoli
Preso atto altresì della presenza del dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;
Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "Funzioni del Presidente";
Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";
Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;
Visto l'art. 7 (Funzioni del Presidente) della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom)";
Considerato quanto segue:
a) la lettera della legge regionale (articolo 3, comma 10 come sostituita con articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 4 febbraio 2021, n. 2) non dispone in tema di maggioranze prescritte per la elezione del Vice Presidente,
b) nulla dispone in merito la risalente deliberazione dell'AGCOM (delibera n. 52 del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni"),
c) l'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2001 demanda al Comitato la adozione di un regolamento interno, tra l'altro per la disciplina della organizzazione dei lavori, come anche per il proprio funzionamento,
d) in forza della teoria generale sulla operatività degli organi collegiali, ed in assenza di disposizioni espresse di diverso contenuto (in primis legislative, ma anche di regolamento interno), residua il principio generale della validità delle sedute (quorum strutturale) con la partecipazione della metà più uno dei componenti dell'organo e della maggioranza dei voti validamente espressi (quorum funzionale) per la validità delle deliberazioni,
e) va rimessa alla valutazione e al prudente apprezzamento del Comitato la integrazione del regolamento interno, alla luce delle ultime modifiche intervenute nella legge regionale;
Visto l'articolo 8 (Organizzazione dei lavori) della citata legge regionale n. 18 del 2001 che attribuisce al Comitato il potere di adottare un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento, nonché di adottare un codice etico di comportamento dei componenti;
Richiamato il proprio “Regolamento interno di organizzazione e funzionamento”, approvato con deliberazione n. 2 del 8 febbraio 2013 e successivamente modificato con deliberazione n. 29 del 11 marzo 2020;
Presa visione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del citato Regolamento, ai sensi del quale “In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Componente più anziano d'età, come previsto dall'art. 3, comma 10 della legge regionale 18/2001 o da altro Componente del Comitato dal predetto delegato”;
Ritenuta la non conformità di tale disposizione alla intervenuta legge regionale di novellazione 4 febbraio 2021, n. 2, con conseguente necessità di procedere alla sua modifica;
Visto l'articolo 11 (Modifiche) del Regolamento, ai sensi del quale "Il presente Regolamento può essere modificato con delibera adottata con il voto della maggioranza dei Componenti presenti alla seduta";
Ascoltata la relazione sulle modifiche che vengono proposte al Comitato, di seguito riportate:
REGOLAMENTO INTERNO Dl ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
art. 3 (Funzioni del Presidente)
il testo del comma 3, che dispone:
"3. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Componente più anziano d'età, come previsto dall'art. 3, comma 10 della legge regionale 18/2001 o da altro Componente del Comitato dal predetto delegato”;
viene modificato ed integrato come segue:
“3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i Componenti in carica, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 10 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18.
3 bis. L’elezione è valida se è presente la maggioranza dei Componenti in carica ed avviene a maggioranza dei voti validamente espressi mediante votazione a scrutinio segreto limitata a un solo voto di preferenza nominativa. In caso di parità di voti di preferenza, risulta eletto il componente più anziano di età.
3 ter. In sede di prima applicazione, l’elezione del Vice presidente avviene successivamente alla pubblicazione della deliberazione di adozione del presente comma nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”;
Ritenuto di approvare le sopra riportate modifiche al Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, mentre rimane confermato il testo del Codice etico allegato al Regolamento medesimo;
Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;
All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la seguente modifica ed integrazione all’articolo 3 del “Regolamento interno di organizzazione e funzionamento” del Corecom Veneto, approvato con deliberazione del Corecom Veneto n. 2 del 8 febbraio 2013 e successivamente modificato con deliberazione n. 29 del 11 marzo 2020:
“(comma 3) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i Componenti in carica, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 10 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18.
(comma 3 bis) L’elezione è valida se è presente la maggioranza dei Componenti in carica ed avviene a maggioranza dei voti validamente espressi mediante votazione a scrutinio segreto limitata a un solo voto di preferenza nominativa. In caso di parità di voti di preferenza, risulta eletto il componente più anziano di età.
(comma 3 ter) In sede di prima applicazione, l’elezione del Vice presidente avviene successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.
2. di approvare i testi aggiornati del Regolamento e de! Codice etico allegati (Allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Dott. Claudio Giulio Rizzato
Il Presidente Avv. Marco Mazzoni Nicoletti
Il verbalizzante Arianna Barocco
(seguono allegati)
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