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Bur n. 117 del 27 agosto 2021


Materia: Statuti

UNIONE MONTANA "AGORDINA", AGORDO (BELLUNO)

Delibera di Consiglio dell'Unione Montana Agordina n. 12 del 28 maggio 2021

L.r. 40/2012 - Adeguamento a seguito l.r. 2/2020 - Approvazione definitiva delle modifiche allo statuto.

Le modifiche allo Statuto interessano:

Art. 2 (Ambito territoriale) commi 2 e 3

2. L’Unione montana opera nel territorio montano dei Comuni che ne fanno parte, o si convenzionano con essa secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L’Unione montana, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 40/2012, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità montana Agordina e costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 4 (Scopi e funzioni) comma 4

4. L’Unione montana attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi. Garantisce, in tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini assicurando, ove possibile, la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso, qualora i soggetti da nominare siano più di uno.

Art. 5 (Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione montana) commi 3 e 6

3. L’esercizio di tali funzioni da parte dell’Unione montana potrà avvenire a condizione che l’atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;

b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;

c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;

e) la durata e le modalità di recesso.

f) i criteri di verifica dei risultati.

6. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione montana intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, contenente gli elementi di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 9 (Modalità di convocazione) comma 2

2. L’ adunanza del Consiglio per l’elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età ai sensi del terzo comma del successivo articolo 14.

Art. 10 (Regolamento del Consiglio) comma 1

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto sono disciplinate in particolare:

a) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti del Consiglio dell’Unione montana e dei Consigli comunali e di controllo dei componenti del Consiglio dell’Unione montana;

b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d) la quota di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni;

e) l’individuazione e il funzionamento delle Commissioni.

Art. 12 (Modifica della composizione dell’organo consiliare) comma 1

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

c) revoca da parte del Consiglio comunale che ha effettuato la nomina;

d) nullità dell’elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell’Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

f) morte o altre cause previste dalla legge.

Art.14 (Presidente) commi 5 b) e 7

5. Il Presidente:

a) ;

b) nomina gli assessori nel numero massimo di quattro per la composizione della Giunta

c)

7. Il Presidente dura in carica fino alla elezione del sostituto e può essere rieletto una sola volta.

Art.15 (La Giunta) comma 1

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli assessori da lui nominati nel numero massimo di quattro tra i componenti non esterni dell’organo esecutivo dei Comuni associati e devono essere anche componenti del Consiglio dell’Unione Montana.

Art. 16 (Conferenza dei Sindaci) comma 3

3. La Conferenza dei Sindaci esprime pareri obbligatori:

- sui contenuti degli atti deliberativi di affidamento e delle convenzioni tra Unione e Comuni di cui all’articolo 5;

- sui bilanci delle funzioni e dei servizi conferiti;

- sui criteri di ripartizione delle spese inerenti le funzioni ed i servizi conferiti.

Per i pareri di cui al comma precedente il Sindaco ha diritto di voto esclusivamente su questioni afferenti funzioni o servizi affidati dal suo Comune all’Unione Montana.

Art. 19 (Personale) commi 3) e 4

3. Il personale dell’Unione è costituito da:

a) personale delle soppresse Comunità montane;

4. L'Unione può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti e del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

Art. 21 (Segretario e Vicesegretario) comma 1

1. La gestione amministrativa dell’Unione montana è affidata al Segretario, titolare della funzione apicale dell’Unione montana, assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei Servizi. Tale regolamento può prevedere la nomina di un Vicesegretario individuato tra le posizioni organizzative dell’Ente. In caso di assenza del segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto dal Vicesegretario, da un dirigente ove presente, da un Responsabile di servizio in possesso di idonei titoli di studio, o da un Segretario o vicesegretario in convenzione con altra Unione montana o con un segretario in convenzione con uno dei comuni facenti parte dell’Unione, o con un segretario di un comune non appartenente all’Unione.

Art. 23 (Attività finanziaria e bilanci) comma 1

1. All’Unione Montana competono tutti i trasferimenti dei fondi nazionali vincolati regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale

Art. 24 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti) comma 1

1. Le spese dell’Unione si dividono in spese generali e spese per la gestione associata di servizi e funzioni.

2. Per spese generali si intendono le spese sostenute per l’espletamento delle funzioni proprie dell’Ente. Esse, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità.

Art. 25 (Il Revisore) commi 1,2,3,4

1. Il Consiglio dell’Unione nomina il Revisore che viene designato e svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli enti locali.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente

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