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Bur n. 103 del 30 luglio 2021


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Decreto n. 239/EL-446/337/2021

Decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della "Razionalizzazione della rete at tra Malcontenta e Fusina", nei comuni di Venezia e Mira, in provincia di Venezia, emesso dal Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'energia e il clima- Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari- Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi- Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e il clima) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica –Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l’istanza prot. n. TERNA/P20200017219 dell’11 marzo 2020 (prot. MiSE n. 0006353 del 23 marzo 2020), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della “Razionalizzazione della Rete AT tra Malcontenta e Fusina”, nei comuni di Venezia e Mira, in provincia di Venezia, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

1) l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle stazioni elettriche e all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell’articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;

2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che il suddetto progetto di razionalizzazione della rete AT è necessario per l'ammodernamento della rete elettrica esistente, nonché per l'adeguamento degli attuali standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il progetto, nel complesso, prevede la costruzione di circa 1,4 km di linea aerea e 24 km di elettrodotto in cavo interrato e, in sintesi, consiste nei seguenti interventi:

- Intervento C1 - Stazione Elettrica 380/220/132 kV di “Fusina 2”;

- Intervento C2 - Stazione Elettrica a 220 kV di “Malcontenta” - Interventi di ampliamento e riassetto impianto;

- Intervento C3 - Stazione Elettrica di transizione aereo-cavo 380 kV “Romea”;

- Intervento C4 - Elettrodotto in cavo interrato a 380 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Romea";

- Intervento C5 - Raccordi della linea a 380 kV in doppia terna "S.E. Dolo - C.le Fusina" alla stazione di transizione aereo-cavo “Romea”;

- Intervento C6 - Elettrodotti in cavo interrato a 220 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta", "S.E. Fusina 2 – Stazione V" e "Stazione V - S.E. Malcontenta" ed a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa";

- Intervento C7 - Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stazione IV - S.E. Fusina 2";

- Intervento C8 - Elettrodotti a 220 kV in doppia terna "C.le Fusina (Gr. 1-2) - S.E. Fusina 2" e 380 kV in semplice terna "C.le Fusina (Gr. 3-4) - S.E. Fusina 2";

- Intervento C9/4 - Elettrodotto a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati" - Variante in cavo interrato;

- Intervento C9/6 - Elettrodotto in cavo interrato a 132 kV in semplice terna "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina";

C9/7 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - Stazione I / S.E. Scorzè". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta;

- Intervento C9/8 - Elettrodotti a 220 kV "S.E. Malcontenta - S.E. Villabona / S.E. Dolo". Rifacimento dei raccordi alla nuova S.E. Malcontenta;

A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte verranno demoliti tratti di elettrodotti aerei per un totale di 21,1 km e in cavo per 0,6 km;

VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot n. n. TERNA/P20200017219 dell’11 marzo 2020, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P201900083560 del 27 novembre 2019, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza per l’espletamento di una valutazione preliminare sul progetto, in quanto rientrante nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 lettera h) denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi”;

VISTA la nota prot. n. 0015807 del 3 marzo 2020, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato di ritenere “che la proposta di modifica progettuale, denominata “Razionalizzazione della rete AT tra Malcontenta e Fusina” non determini impatti ambientali significativi e negativi e che pertanto, sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”;

VISTA la nota prot. n. 0011283 del 26 maggio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Venezia dal 20 giugno al 20 luglio 2020 e di Mira dal 20 giugno al 19 luglio 2020;

PRESO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Gazzettino” e “La Nuova Venezia” del 19 giugno 2020;

PRESO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato sul sito informatico della Regione del Veneto a decorrere dal 19 giugno 2020;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni risultano pervenute due osservazioni;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20200068258 del 23 ottobre 2020, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha fornito le proprie controdeduzioni alle suddette osservazioni;

CONSIDERATO che le aree interessate dall’intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 9475-P del 26 maggio 2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e Laguna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero per la Cultura) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che le opere in progetto interessano indirettamente il Sito di Interesse Comunitario IT3250030 “Laguna Medio-Inferiore di Venezia” e la Zona di Protezione Speciale IT3250046 “Laguna di Venezia”;

CONSIDERATO che, pertanto, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha redatto lo Studio di Valutazione d’Incidenza Ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione procedente, ha chiesto, con nota prot. n. 0017912 del 7 agosto 2020 all’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA della Regione del Veneto di avviare l’endoprocedimento di Valutazione di Incidenza;

VISTO il decreto n. 18 del 26 agosto 2020, con il quale il Direttore della Direzione supportogiuridico amministrativo e contenzioso della Regione del Veneto ha decretato di riconoscere una conclusione positiva della valutazione di incidenza sui siti della rete Natura 2000 coinvolti e di proporre un esito favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., con prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che le opere in progetto ricadono parzialmente all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) “Porto Marghera”, così come riparametrato con decreto 24 aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la nota prot. n. 62715 del 07.08.20, con la quale la Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rappresentare le recenti modifiche normative, apportate dagli artt. 52 e 53 del D.L. n. 76/2020, ed in particolare le specifiche norme applicabili per i siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale di cui all’art. 242 ter comma 1, D.Lgs 152/06 e s.m.i. ha formulato prescrizioni in merito alla realizzazione delle opere;

VISTO il parere favorevole, con considerazioni e osservazioni, espresso dall’Area Tutela e Sviluppo del territorio della Regione Veneto con nota prot. n. 287154 del 20 luglio 2020, alla realizzazione dell’opera;

VISTA la nota prot. n. 0013139 del 29 luglio 2020, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso le note prot. n. 297066 e 297102 della Regione del Veneto, contenenti l’esito del predetto accertamento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0003943 del 9 febbraio 2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);

VISTA la Delibera n. 254 del 9 marzo 2021, con la quale la Giunta Regionale della Regione del Veneto ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di ammodernare la rete elettrica esistente ed adeguare gli attuali standard di sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l’”Atto di accettazione” prot. n. GRUPPOTERNA/P202151306 del 24 giugno 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio della “Razionalizzazione della Rete AT tra Malcontenta e Fusina”, nei comuni di Venezia e Mira, in provincia di Venezia, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo le localizzazioni e il tracciato individuati nelle planimetrie catastali n DUCR10011B819928 Rev. 00 del 2 dicembre 2019 – Fogli 1-4, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l’autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4- dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
(Dott. Mariano Grillo)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO 
(Dott. Oliviero Montanaro)

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